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La sanzione per il ritardo o la mancata presentazione della SCCEA è dovuta, in seguito a rilascio o a deposito di titolo edilizio a sanatoria?
La sanzione per il ritardo o la mancata presentazione della SCCEA è dovuta, in seguito a rilascio o a deposito di titolo edilizio a sanatoria?
Creato il: 16/11/2017
Aggiornato il: 23/11/2021
La sanzione non è dovuta in quanto, ai sensi dell'art. 23 c.1 LR 15/2013, non è previsto l'obbligo del deposito della SCCEA per i titoli a sanatoria.
Categorie: Titoli edilizi SCCEA