Tu sei qui

La sanzione per il ritardo o la mancata presentazione della SCCEA è dovuta, in seguito a rilascio o a deposito di titolo edilizio a sanatoria?


La sanzione per il ritardo o la mancata presentazione della SCCEA è dovuta, in seguito a rilascio o a deposito di titolo edilizio a sanatoria?

Creato il: 16/11/2017
Aggiornato il: 23/11/2021

La sanzione non è dovuta in quanto, ai sensi dell'art. 23 c.1 LR 15/2013, non è previsto l'obbligo del deposito della SCCEA per i titoli a sanatoria.


Categorie: Titoli edilizi SCCEA