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Art.65 Ambiti pianificati consolidati specializzati

Art.65 Ambiti pianificati consolidati specializzati

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 12/12/2018

1. Definizione e generalità. Sono le parti di territorio costruite in seguito all'attuazione di strumenti urbanistici di carattere preventivo, la cui completa realizzazione ha prodotto quartieri dotati di servizi e attrezzature in quantità sufficiente e con adeguati livelli prestazionali.
2. Disciplina degli usi.
a. Usi esclusi. È escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:
(1) usi abitativi di tipo urbano, (4a) commercio in grandi strutture e centri commerciali, (5b) accoglienza in strutture all'aperto attrezzate, (8) usi rurali.
3. Disciplina degli interventi sugli edifici. Sugli edifici esistenti con usi non esclusi sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché, nel rispetto dell'assetto urbanistico definito dallo strumento urbanistico attuativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione finalizzata all'utilizzo degli incentivi volumetrici previsti all'art. 56 comma 3.
E' comunque ammesso l'ampliamento una tantum sul lotto di una volumetria pari al 10% del volume totale esistente solo per gli edifici e singole unità immobiliari con attività produttive riconducibili agli usi industriali e artigianali (2). Sugli edifici esistenti con usi esclusi già legittimamente insediati , gli interventi di ristrutturazione edilizia, che prevedano la demolizione e ricostruzione di volumi esistenti, sono ammessi solo se soddisfano le verifiche di ammissibilità secondo i modi definiti all'art. 30. Sugli usi esclusi occorre verificare: impatto sulla sosta, sulla mobilità e sul traffico, rumore, impoverimento vegetazionale e interferenza con nodi e connessioni ecologiche.
Sugli edifici d'interesse storico-architettonico e sulle parti di pregio storico-culturale e testimoniale degli edifici di interesse documentale si opera con le modalità progettuali e le tecniche operative del restauro, nel rispetto dei requisiti e delle prestazioni specificati all’articolo 57 del presente Regolamento.
4. Disciplina degli interventi sugli spazi aperti. Gli interventi sugli spazi aperti devono contribuire al completamento e al rafforzamento del sistema ecologico e ambientale secondo gli indirizzi stabiliti dal Psc negli artt. 35 e 36 del Quadro normativo e nella tavola "Strategie per la qualità – Dotazioni ecologiche e ambientali".



Categorie: Parte terza (Articoli 59-74) Titolo 1 - Territorio urbano strutturato (Articoli 60-69) Capo 2 - Ambiti consolidati