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Art.75 Informazione, gestione, controllo dei procedimenti urbanistico-edilizi

Art.75 Informazione, gestione, controllo dei procedimenti urbanistico-edilizi

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 11/04/2019

1. Funzioni. Nell'ambito delle disposizioni del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenti il Comune esercita funzioni di informazione, gestione e controllo sui procedimenti urbanistico-edilizi.
2. Sit e servizi telematici. Ai fini di semplificare i procedimenti, migliorare la comunicazione col cittadino, facilitare l'accesso alle informazioni, incentivare l'erogazione di servizi per via telematica, il Comune promuove lo sviluppo e il potenziamento della rete civica informatica e, in particolare, del Sistema informativo territoriale (Sit) quale fondamentale interfaccia per le attività urbanistico-edilizie.
3. Sportello. Lo Sportello unico per l'edilizia, comunque denominato e articolato, esercita le funzioni attribuitegli dalla Lr 15/2013 art. 4; in particolare, le funzioni di informazione, gestione e controllo. Lo Sportello unico per l'edilizia si raccorda con lo Sportello unico per le attività produttive, per i procedimenti di competenza di quest'ultimo ai sensi del Dpr 160/2010 e smi.
4. Informazione. I servizi informativi, forniti prioritariamente per via telematica, riguardano:
- l'erogazione di informazioni sulla normativa urbanistico-edilizia e sui contenuti degli strumenti urbanistici e dei titoli edilizi; - l'erogazione di informazioni sulle procedure;
- la diffusione della modulistica utilizzata nel Comune di Bologna;
- l'erogazione di informazioni sullo stato dei procedimenti;
- la visione degli atti depositati e il rilascio di copie.
5. Gestione. La gestione dei procedimenti urbanistici ed edilizi si dispiega tra gli atti formali che ne segnano l'inizio (domanda di Pua, richiesta di permesso di costruire, deposito di Scia, ecc.) e la conclusione (approvazione di Pua, rilascio/diniego del titolo abilitativo, nonché emissione degli atti relativi all'esercizio dei controlli previsti, ecc.). Il Comune predispone e promuove l'utilizzo di mezzi per la presentazione in via telematica di istanze e progetti, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Regolamento e con le specifiche definite nelle Disposizioni tecnico- organizzative, di cui all'art. 81.
6. Vigilanza e controllo dell'attività edilizia. Il Comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, per assicurare la rispondenza degli interventi alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi, nonché alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. I compiti di vigilanza sono svolti dal dirigente o dal responsabile dello Sportello unico per l'edilizia, secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto del Comune e dal presente Rue. Il dirigente espone periodicamente alla Commissione consiliare competente i risultati dell'attività di vigilanza e controllo svolta. I controlli d'ufficio sono operati ai sensi dell’apposito Atto di coordinamento regionale anche attraverso sopralluoghi sul territorio svolti sia da parte del Comune nelle sue differenti articolazioni organizzative, sia da parte di enti competenti per materie (Ausl, Arpa, Vigili del fuoco., Autorità di bacino, ecc.). Altri controlli sul territorio sono effettuati su istanza dei cittadini o su iniziativa degli uffici e degli agenti di polizia municipale o di altri enti competenti per materie (Ausl, Arpa, Vigili del fuoco., Autorità di bacino, ecc.). Lo Sportello unico per l'edilizia istruisce le segnalazioni di presunte violazioni edilizie accertando l'eventuale inosservanza delle norme edilizie e urbanistiche, procedendo nei modi previsti dalla legge.
Atto di Coordinamento regionale sui controlli delle pratiche edilizie.(Vedi)



Categorie: Parte quarta (Articoli 75-124) Titolo 1 - Elementi generali di disciplina delle procedure urbanistiche ed edilizie (Articoli 75-84)