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Azione 2.2e Sperimentare nuove forme di gestione temporanea delle aree dismesse

Azione 2.2e Sperimentare nuove forme di gestione temporanea delle aree dismesse

Creato il: 08/01/2021

Aggiornato il: 24/11/2021


 

> Descrizione  
Dalle analisi di Profilo e conoscenze emerge la presenza di numerose aree ed edifici dismessi, anche piuttosto estesi e complessi. Se talvolta si tratta di aree percepibili come fonti di degrado o pericolo, più in generale esse possono rappresentare occasioni per ripensare e sperimentare nuovi e diversi modi di vivere quella parte di città e per innescare processi di innovazione sociale. La possibilità di attivare usi temporanei, preferibilmente ma non esclusivamente orientati ad offrire nuovi servizi culturali, ricreativi, di promozione del lavoro o sociali, costituisce uno dei modi più interessanti per creare originali forme di urbanità in grado di intercettare le richieste di spazi nuovi, informali, poco strutturati e aperti alla trasformazione nel tempo. Pertanto le finalità cui questa azione risponde sono: rigenerare/riqualificare il patrimonio edilizio esistente; avviare/innescare il processo di riconversione urbana; evitare il deperimento del patrimonio edilizio; rivitalizzare/vivacizzare la zona dove l’edificio/area insiste, restituendolo alla città e ai suoi cittadini.
 
2120
> Definizione  
Per uso temporaneo si intende l’utilizzo di aree dismesse o in via di dismissione (spazi aperti, terreni, edifici, di proprietà pubblica o privata, non utilizzati in quanto non più funzionali all’attività precedentemente insediata), per un periodo di tempo limitato, con l'obiettivo di realizzare  iniziative di rilevante interesse pubblico o generale.
 
2121
> Campo di applicazione  
L’azione si applica ai seguenti elementi del Catalogo dati cartografici:
  • territorio comunale >>.
     
2122
Le aree dismesse o in via di dismissione dovranno essere individuate come tali al momento della richiesta di utilizzazione da parte dei proprietari.
 
2123

Ai fini dell’applicazione della presente azione si rimanda all’elaborato Profilo e conoscenze Scheda 25 >> che individua in via preliminare e indicativa le occasioni di rigenerazione
conosciute.
L’aggiornamento di questi dati avverrà nelle modalità previste dall’art. 15 della Lr 24/2017 (“Albo degli immobili resi disponibili per la rigenerazione urbana”), quando il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, istituirà l’Albo, previo avviso pubblico, per inserirvi edifici di proprietà privata, definendo altresì le modalità di aggiornamento e di rappresentazione dell’elenco nelle cartografie, secondo quanto previsto nel seguente punto 0.2d >> della presente Disciplina.

2124
> Indirizzi per le politiche urbane  
Il Comune favorisce e sostiene l’uso temporaneo nei seguenti modi:
  • mediante la considerazione dell’importanza della sperimentazione di spazi ibridi e plurali per l’attivazione di processi di rigenerazione urbana;
  • la predisposizione e promozione di bandi per individuare soggetti interessati all’attivazione (insediamento) di usi temporanei relativi ad immobili di proprietà comunale, definendo anche requisiti di processo orientati alla rigenerazione;
  • l’approvazione, da parte del Consiglio comunale, di una convenzione tipo per l’uso temporaneo di edifici dismessi;
  • individuando specifici incentivi: rimodulazione della TARI, esenzione dal reperimento e realizzazione delle dotazioni territoriali di verde e parcheggi pubblici, questi ultimi nel caso sia dimostrata la presenza di una comoda accessibilità all’area tramite mezzi pubblici o siano presenti in prossimità aree a parcheggio sufficientemente grandi da permettere il soddisfacimento delle esigenze legate all’uso.
2125
> Prescrizioni per gli interventi edilizi  
Dal punto di vista delle procedure di carattere edilizio, l’uso temporaneo non comporta il mutamento d’uso delle unità immobiliari interessate. Se insediato in assenza di opere edilizie, è attuato senza titolo abilitativo.
 
2126
Pur non realizzandosi il mutamento d’uso, sono escluse dall’uso temporaneo le seguenti destinazioni d’uso: residenza (A), strutture ricettive alberghiere (B1), produzione industriale e artigianale di beni (C1), servizi ricreativi (D3) limitatamente a sale da gioco ed agenzie di scommesse, attività commerciali (E1, E2, E3).
 
2127
L’uso residenziale (A) è ammissibile nel caso di strutture temporanee per mobilità abitativa con una ciclicità di utilizzo breve, in termini di "ospitalità" e non permanenza (es. abitazioni temporanee che vengono utilizzate e dismesse in un ciclo definito e scandito dai tempi di realizzazione degli interventi e subordinate alla programmazione dei lavori di ripristino).
 
2128
La proposta di uso temporaneo deve essere preceduta da un’analisi storica del sito che consenta al proprietario di escludere possibili contaminazioni e rischi per la salute in relazione agli usi e al periodo di esposizione delle persone presenti nella struttura.
 
2129
Le attività che possono interferire con ricettori sensibili all’intorno sono ammesse esclusivamente a seguito di valutazione delle condizioni al contorno, evitando localizzazioni che possano dar luogo a conflittualità.
 
2130
Il riuso degli spazi aperti è consentito come area di pertinenza per gli usi non esclusi e per attività temporanee di natura culturale, sociale, ricreativa, sportiva, ludica. E’ consentita l’installazione di chioschi (nel rispetto delle normative specifiche di cui al Regolamento edilizio - art. 42 >>) piattaforme per dehors e strutture temporanee a supporto di concerti, spettacoli, eventi.
 
2131
L’uso temporaneo è avviato sulla base di una convenzione col Comune nella quale sono indicati i criteri e le modalità di utilizzazione degli spazi dismessi o in via di dismissione. La convenzione contiene indicazioni relative al processo di rigenerazione degli immobili nel contesto urbano. 2132
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