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Azione 2.4c Garantire la conservazione del patrimonio d’interesse storico architettonico e culturale testimoniale

Azione 2.4c Garantire la conservazione del patrimonio d’interesse storico architettonico e culturale testimoniale

Creato il: 13/01/2021

Aggiornato il: 05/05/2022


 

> Descrizione  
Il Piano riconosce gli edifici e gli elementi che appartengono all’eredità urbana storica, in base al valore ad essi riconosciuto nel tempo e alla permanenza dei caratteri fondamentali. Il Piano si propone di essere uno strumento di stimolo e raccolta del patrimonio informativo necessario ad un adeguato approccio al tema del patrimonio storico di interesse storico-architettonico e culturale e testimoniale, nella consapevolezza che la conoscenza è la premessa per la conservazione.
 
2202
L’individuazione degli edifici d’interesse è stata effettuata a partire dalla ricostruzione della
conoscenza dei diversi censimenti affrontati dagli strumenti urbanistici del Comune di Bologna e dal confronto con le banche dati della Sovrintendenza e dell’Istituto Beni Culturali. Attraverso il confronto dei censimenti disponibili e alla rilettura dei criteri utilizzati è stata definita la catalogazione degli edifici per il Piano, secondo le categorie proposte dalla Lr 24/2017. Per gli edifici d’interesse sono definite adeguate categorie di intervento, come individuate dalla normativa edilizia.
2203
La riconoscibilità del valore del patrimonio storico è inoltre perseguita attraverso la valorizzazione dei portici e delle pertinenze storiche, che completano i caratteri identitari del paesaggio storico urbano di Bologna.
 
2204
> Campo di applicazione  
L’azione si applica ai seguenti elementi del Catalogo dati cartografici:
  • elementi puntuali d’interesse >>;
  • portici >>;
  • parchi di interesse storico >>;
  • pertinenze storiche e urbanistiche >>.
e ai seguenti elementi della Tavola dei vincoli- Testimonianze storiche e archeologiche >>:
  • edifici d’interesse e pertinenze - edifici d’interesse culturale e testimoniale
  • edifici d’interesse e pertinenze - edifici d’interesse storico-architettonico;
  • edifici d’interesse e pertinenze - edifici d’interesse storico-architettonico del Moderno
    .
2205
> Definizione  
Sono edifici d’interesse, gli edifici che costituiscono il patrimonio costruito di interesse storico-architettonico, storico-architettonico del Moderno nonché culturale e testimoniale del Secondo Novecento (Azione 2.4 d >>) ai sensi del comma 8 dell’art. 32 della Lr 24/2017.
 
2206
Gli edifici d'interesse sono articolati come segue:
  • Edifici d’interesse storico-architettonico (SA): organismi architettonici complessi, nei quali l’assetto originario storicamente definito di strutture tipologiche specializzate o legate a funzioni residenziali, spesso di rilevanza monumentale, presenti sia nel Territorio urbano che nel Territorio rurale, è ancora riconoscibile; tra questi edifici sono compresi, per specifica disposizione di legge, gli immobili riconosciuti come "beni culturali" dalla disciplina nazionale;
  • Edifici d’interesse culturale e testimoniale (CT): edifici che testimoniano i caratteri peculiari del paesaggio urbano e rurale, con valori di facciata e di impianto tipologico nei quali si possono riconoscere ancora oggi gli elementi distintivi e che non hanno subito modifiche sostanziali nel tempo;
  • Edifici d'interesse storico-architettonico del Moderno (SAM): edifici che testimoniano la cultura architettonica moderna, realizzati a partire dai primi anni del XX secolo fino al 1949.
  • Edifici d'interesse culturale e testimoniale del Secondo Novecento (CTN): edifici d'interesse culturale e testimoniale realizzati a partire dal 1950 fino alla fine del secolo scorso (vedi Azione 2.4d >>).
     
2207
Pertinenze storiche urbanistiche (P_S): spazi aperti di pertinenza degli edifici storico-architettonici, la cui perimetrazione è desunta dalle mappe del 1884, e che presentano ancora testimonianze di impianto e segni residuali di “vaste aree verdi” di antica pertinenza.
 
2208
Il Piano individua inoltre i seguenti elementi:
  • Elementi puntuali d’interesse: gli elementi puntuali d'interesse sono manufatti di diverso tipo, quali elementi tipologici caratterizzanti il rapporto tra spazio pubblico e privato (androni, porticati e loggiati), oppure manufatti accessori caratterizzati dalla presenza di elementi decorativi.
  • Portici: un portico o porticato è un elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio di norma aperto verso i fronti esterni dell'edificio. Il portico può essere elemento decorativo nella facciata o nel fianco di palazzi, oppure area di passeggio o di riparo lungo le vie e attorno alle piazze.
  • Parchi d’interesse storico: parchi e giardini che per impianto, composizione vegetale e presenza di manufatti architettonici e artistici sono detentori di particolare valore per la città.
     
2209
> Indirizzi per le politiche urbane  
Il Comune continua l’operazione di restauro e rifunzionalizzazione di edifici d’interesse storico per la localizzazione di luoghi pubblici destinati ad attività sociali e culturali, ricercando sempre nuove soluzioni di raccordo tra valore storico e valore d’uso dei beni, in una logica di continua rigenerazione della città che non dimentica la sua storia..
 
2210
Il Comune valorizza il portico come elemento di grande rilievo architettonico e urbano e, consideratone l’unicità, ne propone la tutela attraverso il percorso di candidatura a patrimonio
dell’umanità UNESCO. Il Piano di gestione è lo strumento di coordinamento finalizzato a tutelare efficacemente l’eccezionale valore universale del bene tutelato e riguarda, oltre ai portici selezionati per la candidatura, una “buffer zone”, ovvero i “territori cuscinetto” che connettono i tratti dentro un unico percorso di fruizione. Il Comune incentiva la conservazione di tutti i portici come patrimonio della città e richiede attenzione e cura negli interventi e nelle forme di occupazione.
 
2211
> Condizioni di sostenibilità per gli interventi urbanistici  
Le proposte di Accordo operativo che interessano, coinvolgendoli direttamente o indirettamente, elementi del patrimonio di interesse storico architettonico e culturale testimoniale, devono garantire il recupero di detto patrimonio e delle relative pertinenze, nonché la valorizzazione della memoria storica e l’inserimento coerente dei nuovi interventi.
 
2212
> Prescrizioni per gli interventi edilizi  
Le presenti prescrizioni costituiscono le norme di tutela degli edifici di particolare interesse
storico-architettonico o culturale e testimoniale, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, della L.R. n. 24.
 
2213
> Edifici  
Per gli Edifici d’interesse di cui alla presente Azione sono ammessi esclusivamente interventi di
Qualificazione edilizia conservativa secondo le categorie di intervento, le modalità e le prescrizioni definite nel Regolamento edilizio - art. 73 >>.
 
2214
Tutti gli interventi devono privilegiare la conservazione dei caratteri tipologici originari ed essere
compatibili con l’impianto distributivo e la morfologia degli spazi originari, senza modifiche di
composizione architettonica dei prospetti e configurazione generale dei principali ambienti interni, delle scale principali e degli androni.
 
2215
Gli interventi su immobili soggetti a vincolo, ai sensi degli artt. 10 e 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio - Dlgs 42/04 e s.m.i., devono essere autorizzati dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici secondo le procedure previste dal medesimo Codice; sono comunque ammessi interventi di qualsiasi tipo, purché autorizzati.
 
2216
E’ ammessa la demolizione degli edifici d’interesse, qualora l’edificio venga interessato da opere, interventi e programmi di intervento di rilevante interesse pubblico, definiti mediante Accordo di Programma di cui all’art. 59 della l.r. 24/2017 o da opera pubblica o di interesse pubblico ai sensi dell’art. 53 comma 1 lettera a) della l.r. 24/2017, nonché da opere di interesse statale di cui all’art. 54 della l.r. 24/2017. In tal caso il progetto dovrà dimostrare l’impossibilità di conservare i suddetti edifici e la demolizione potrà avvenire solo contestualmente all’inizio lavori dell’opera. Nel caso di previsione di demolizione di edificio di interesse, dovranno essere effettuate le verifiche in merito all'assetto vincolistico degli edifici d'interesse coinvolti e qualora fossero vincolati ope legis o con provvedimento diretto, ai sensi degli artt. 10 e 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio - Dlgs 42/04 e s.m.i., la valutazione sulla demolizione dovrà essere discussa con la Soprintendenza e la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale presso il Segretariato Regionale per l'Emilia Romagna. Qualora gli edifici di interesse di cui si prevede la demolizione non dovessero essere vincolati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., dovrà essere considerata la valenza storica e testimoniale che l'edificio assume nel contesto storico e architettonico di pertinenza, valutandone in via prioritaria il recupero e la valorizzazione.
 
2217
E’ sempre ammessa la ricostruzione di edifici, o parti di essi, crollati e demoliti, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza nei termini di legge (DPR 380/2001 art.3 comma 1 lettera d). La ricostruzione, finalizzata alla reintegrazione del paesaggio storico, avviene nelle forme del ripristino tipologico, come meglio definite dal Regolamento edilizio - art.73 comma 4 >>. Nel caso di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice Beni culturali e paesaggio gli interventi sono preventivamente autorizzati dalla competente Soprintendenza.
 
2218
> Portici  
Il portico e tutti i suoi elementi (pilastri o colonne con relativi capitelli estesi, soffitto, muro di sottoportico e pavimento) vanno intesi come parte integrante la facciata degli edifici; pertanto gli interventi debbono ricondursi ai criteri di conservazione, ripristino e restauro degli edifici, con l’uso dei materiali tradizionali. Non sono ammessi interventi che limitino la funzionalità e la fruibilità pubblica del portico (vedi Azione 1.1a >> e Regolamento edilizio - art.36 >>).
 
2219
La costruzione dei portici destinati al pubblico transito è obbligatoria quando prevista dagli interventi urbanistici che prevedono strade porticate e laddove il portico venga ritenuto necessario dall'Amministrazione Comunale in relazione alle caratteristiche della strada o alla fisionomia dell'ambiente. La costruzione dei portici deve avvenire con riferimento alle indicazioni contenute nel Regolamento edilizio - art 36 >>.
 
2220
> Spazi aperti e altri elementi  
Elementi puntuali: per tali elementi è necessario garantire il buono stato di conservazione attraverso una manutenzione costante. Questi elementi non possono essere distrutti, né manomessi, né rimossi dal contesto in cui sono inseriti, a meno che la rimozione sia indispensabile per la loro conservazione. I manufatti di pertinenza stradale, in caso di modifica o trasformazione dell'asse viario, devono trovare una nuova collocazione coerente con il significato storico, percettivo e funzionale originario.
 
2221
Pertinenze storiche urbanistiche (P_S): gli interventi che interessano l’originario perimetro della pertinenza devono valorizzare gli elementi permanenti ed eventualmente ricostruire il disegno unitario. Gli elementi, anche verdi, che si trovano all’interno delle aree di pertinenza storica e che caratterizzano l’impianto storico non possono essere distrutti, né manomessi, né rimossi dal contesto in cui sono inseriti, a meno che la rimozione sia indispensabile per la loro conservazione. Gli elementi “verdi” possono essere “sostituiti” con altri esemplari più giovani ma deve essere garantito il sesto di impianto coerente con il significato storico, percettivo e funzionale originario.
 
2222
Parchi d’interesse storico: Il Piano riconosce il valore ambientale e paesaggistico dei parchi d’interesse storico e ne persegue il mantenimento delle caratteristiche strutturali e morfologiche, per come specificato nel Regolamento edilizio - art. 47 >>. 2223
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Categorie: 2.4 Conservare i caratteri del paesaggio storico urbano rinnovandone il ruolo (2.4a - 2.4d)