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Principi e obiettivi per il governo del territorio

Principi e obiettivi per il governo del territorio

La legislazione statale in materia di governo del territorio ha i propri fondamenti nella Legge 17 agosto 1942 n.1150 (Legge urbanistica), che non contiene particolari indicazioni di principio e che, all’art.1 individua come proprio campo di applicazione “l’assetto e l’incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio della Repubblica”. La L.1150/1942 stabilisce che la disciplina urbanistica si attui a mezzo dei piani regolatori territoriali, dei piani regolatori comunali e delle norme sull’attività costruttiva edilizia, sancite dalla legge o prescritte a mezzo di regolamenti. L’art.11 chiarisce che il piano regolatore generale del Comune ha vigore a tempo indeterminato, e che i proprietari degli immobili hanno l’obbligo di osservare nelle costruzioni e nelle ricostruzioni le linee e le prescrizioni di zona che sono indicate nel piano; stabilisce inoltre che le indicazioni di piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all’espropriazione od a vincoli che comportino l’inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati e di lottizzazione.

La legge definisce e norma contenuti e procedure per la formazione dei Piani territoriali di coordinamento, dei Piani regolatori generali, dei Piani particolareggiati e per la lottizzazione di aree; le norma di carattere edilizio sono state abrogate e coordinate all’interno del Testo unico approvato con D.P.R. 380/2001. Molte sono le leggi intervenute ad integrare la L.1150/1942 in materia di governo del territorio (di particolare rilevanza la L.765/1967, la L.865/1971 e la L.457/1978), ma si è sempre trattato di provvedimenti parziali o intesi come provvisori, in attesa di una generale riforma della legge statale, quanto mai opportuna considerando le diverse condizioni del territorio italiano in relazione alle modificazioni intervenute dal 1942 ad oggi.

La legislazione regionale, già contenuta nelle leggi regionali 47/1978 e 20/2000, è stata ridefinita dalla Legge Regionale 21 dicembre 2017, n.24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio). L’art.1 della legge contiene una chiara definizione di quali siano i principi e gli obiettivi generali del governo del territorio regionale, cui l’azione del Settore si ispira.

Per prima cosa la L.R. denuncia la propria posizione in relazione alla Costituzione della Repubblica Italiana, come attuazione della funzione legislativa concorrente attribuita dall’art. 117, in conformità quindi ai principi fondamentali della legislazione statale e nel rispetto dell’ordinamento europeo e della potestà legislativa esclusiva dello Stato:
- in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali,
- in materia di ordinamento civile e penale e del regime della proprietà,
- in materia di tutela della concorrenza.
La legge disciplina, altresì, i livelli minimi essenziali dei sistemi delle infrastrutture, delle attrezzature urbane e territoriali nonché dei servizi che devono essere garantiti in tutto il territorio regionale.

Segue, al comma 2 dell’art. 1, la definizione della materia del governo del territorio, che viene “inteso quale insieme delle attività di analisi, valutazione, programmazione, regolazione, controllo e monitoraggio degli usi e delle trasformazioni del territorio e degli effetti delle politiche socio‐economiche su di esso incidenti”.

Nel caso della città e del territorio di Bologna, il governo del territorio, è esercitato dal Comune, dalla Città metropolitana di Bologna e dalla Regione, che condividono l’obiettivo generale di “perseguire la sostenibilità, l’equità e la competitività del sistema sociale ed economico, ed il soddisfacimento dei diritti fondamentali delle attuali e future generazioni inerenti in particolare alla salute, all’abitazione ed al lavoro.”

Sono inoltre stabiliti altri obiettivi specifici che devono essere rispettati dagli enti che governano il territorio:

a) contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;

b) favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia, con particolare riferimento all’efficienza nell’uso di energia e risorse fisiche, alla performance ambientale dei manufatti e dei materiali, alla salubrità ed al comfort degli edifici, alla conformità alle norme antisismiche e di sicurezza, alla qualità ed alla vivibilità degli spazi urbani e dei quartieri, alla promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale e delle ulteriori azioni per il soddisfacimento del diritto all’abitazione di cui alla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo);

c) tutelare e valorizzare il territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche favorevoli al benessere umano ed alla conservazione della biodiversità;

d) tutelare e valorizzare i territori agricoli e le relative capacità produttive agroalimentari, salvaguardando le diverse vocazionalità tipiche che li connotano;

e) contribuire alla tutela ed alla valorizzazione degli elementi storici e culturali del territorio regionale;

f) promuovere le condizioni di attrattività del sistema regionale e dei sistemi locali, per lo sviluppo, l’innovazione e la competitività delle attività produttive e terziarie;

g) promuovere maggiori livelli di conoscenza del territorio e del patrimonio edilizio esistente, per assicurare l’efficacia delle azioni di tutela e la sostenibilità degli interventi di trasformazione.

La L.R.24/2017 intende valorizzare la capacità negoziale dei Comuni, la qualità delle proposte progettuali e la sostenibilità ambientale degli interventi, quali fattori determinanti per l’efficacia del governo del territorio, e richiede la crescita della qualificazione del personale tecnico e amministrativo e lo sviluppo di processi stabili di monitoraggio dei sistemi ambientali e territoriali.

Le amministrazioni pubbliche titolari di funzioni di governo del territorio cooperano, secondo criteri di competenza e di leale collaborazione, all’elaborazione e valutazione delle scelte fondamentali riferite al territorio e al monitoraggio della loro attuazione. Inoltre sono tenute ad esercitare le funzioni di governo del territorio assicurando il perseguimento dell’interesse pubblico, nell’osservanza dei principi fondamentali di buon andamento, imparzialità, trasparenza e partecipazione e secondo criteri di responsabilità, economicità, efficacia, flessibilità e semplificazione dell’azione amministrativa.