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Regolarizzare difformità edilizie

Regolarizzare difformità edilizie

Per sanare gli interventi  realizzati in difformità dal titolo abilitativo o in assenza di questo si può presentare, a seconda della tipologia di opere che si intendono sanare, una CILA/SCIA a sanatoria, con oblazione minima rispettivamente pari a 1000 e 2000 euro (Vedi Regolamento sanzioni), oppure richiedere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria con pagamento a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia con un minimo di 5000 euro. Ciò è possibile solamente se l’intervento difforme risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della sua realizzazione sia al momento della presentazione della domanda ovvero, alla normativa vigente al momento della presentazione della domanda per la cosidetta "sanatoria giurisprudenziale" (articolo 17 commi 1 e 2 della L.R.23/2004). 

Per varianti in corso d'opera a titoli edilizi rilasciati prima del 28/01/1977 (entrata in vigore della L.10/1977) mai regolarizzate è possibile presentare SCIA a sanatoria ai sensi dell'art. 17 bis L.R. 23/2004 con il pagamento di sanzione pecuniaria minima pari al contributo di costruzione in misura doppia con un minimo di 5000 euro. 

Gli interventi che non abbiano comportato aumento di superficie utile, trasformazione di superficie accessoria in utile, alterazione della sagoma planivolumetrica o nuova costruzione, si ritengono sanati a tutti gli effetti amministrativi e senza applicazione delle relative sanzioni ai sensi dell'art. 100 comma 4 del RUE. La prescrizione ha efficacia qualora siano trascorsi 5 anni dall’ultimazione degli interventi edilizi abusivi; il termine di prescrizione è fissato in 10 anni per le opere di mutamento di destinazione d'uso che deve essere dimostrato con idonea documentazione probatoria.
L'applicazione dell'art.100 c.4 del RUE può essere richiesta unicamente all'interno di un titolo edilizio o di una CILA che prevedano ulteriori opere da realizzare e/o sanare.