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Art.37 Piste ciclabili in sede autonoma

Art.37 Piste ciclabili in sede autonoma

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Definizione. Per la definizione delle relative prestazioni, gli spazi dedicati al transito delle biciclette sono distinti dal Rue in ragione del diverso presumibile loro uso prevalente: tracciati ciclabili per gli spostamenti necessari (piste ciclabili urbane) e tracciati ciclabili per il loisir e il tempo libero (piste ciclabili rurali).
2. Componenti. I percorsi ciclabili sono generalmente costituiti da:
- carreggiate;
- intersezioni;
- fasce verdi di separazione/protezione dalle carreggiate carrabili (alberature, siepi, ecc.);
- altri elementi di separazione/protezione;
- pavimentazioni.
3. Prestazioni. Con specifico riferimento ai due tipi di percorsi ciclabili – urbani e rurali – le prestazioni richieste, organizzate per obiettivi, sono oggetto delle apposite Schede prestazionali che costituiscono parte integrante del presente articolo.

PISTE CICLABILI
OBIETTIVO: INSERIMENTO NELLA RETE URBANA E SICUREZZA [B.1]

Per le piste ciclabili in Territorio urbano va perseguita la continuità della rete e la sua integrazione con strade e sistemi del trasporto pubblico, assieme alla sicurezza dei ciclisti, con l'obiettivo fondamentale di affermare l'uso quotidiano della bicicletta come ulteriore forma di mobilità.
PRESTAZIONI
1. Negli interventi di nuova realizzazione (pista che si realizza in un Ambito per i nuovi insediamenti o di sostituzione o di riqualificazione):
1.1 Garantire la continuità della rete, perseguendo in corrispondenza delle strade di attraversamento e di connessione l'omogeneità della sezione e la separazione dai percorsi carrabili e dai percorsi pedonali nella rete locale l'integrazione delle diverse forme di mobilità (tramite a esempio isole ambientali/zone 30). 1.2 Garantire la riconoscibilità dei tracciati anche attraverso l'uso dei colori.
2. Negli interventi di riqualificazione (pista che si inserisce in uno spazio pubblico – giardino, marciapiede, ecc. – già realizzato o comunque in Ambito consolidato):
2.1 Garantire la continuità della rete, anche se ciò comporta la disomogeneità della sezione e la separazione tramite diversa pavimentazione e con segnaletica, comunque nei limiti previsti dalle norme di settore.
2.2 Garantire la riconoscibilità dei tracciati anche attraverso l'uso dei colori.
3. Nella progettazione delle intersezioni:
3.1 Garantire la sicurezza dei diversi utenti della strada, prestando particolare attenzione ai tratti di promiscuità tra le diverse componenti di traffico.

 

PISTE CICLABILI
OBIETTIVO: INSERIMENTO NELLA RETE RURALE E COMFORT [B.2]

In Territorio rurale, allo scopo di favorire attività di cicloturismo e ricreazione, occorre che le piste ciclabili diventino elemento di qualificazione e fruizione lenta e leggera dello spazio aperto - agricolo, di valore naturale e ambientale, di rilievo paesaggistico.
PRESTAZIONI
1. Negli interventi di nuova costruzione e di riqualificazione di tracciati esistenti, la progettazione e la realizzazione dovranno:
1.1 Garantire la separazione dagli altri flussi quando la pista è affiancata ai principali assi stradali extraurbani, regolare l'uso promiscuo dello spazio stradale quando il percorso interessa strade locali extraurbane.
1.2 Individuare itinerari e recapiti interessanti; realizzare ove possibile vie verdi ("greenways") utilizzando a esempio alzaie o argini di canali e torrenti, strade poderali, cavedagne, sentieri, sedimi abbandonati (es. ferrovie dismesse) in prossimità o meno di assi stradali.
1.3 Curare il comfort dei tracciati, con particolare riguardo al soleggiamento, prevedendo se necessario e ove possibile opportuni impianti vegetali.
1.4 Prevedere e collocare in posizione idonea gli spazi attrezzati per la sosta e il ristoro, i punti di informazione e, ove possibile, di riparazione delle biciclette.



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