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Art.52 Rete e impianti per le telecomunicazioni

Art.52 Rete e impianti per le telecomunicazioni

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Componenti. Il sistema delle telecomunicazioni si compone degli impianti per la telefonia mobile o stazioni radio base o Srb, degli impianti di diffusione radiotelevisiva per i sistemi analogici, radio digitale o Dab e per la televisione digitale terrestre o Dvb-T, dei ponti radio di collegamento per telefonia fissa e mobile e impianti radiotelevisivi, delle reti per la telefonia fissa e delle reti a fibre ottiche.
2. Prestazioni. Al fine di limitare le emissioni del campo elettromagnetico e di garantire la massima integrazione tra il tessuto urbano e le infrastrutture di comunicazione mobile, devono osservarsi le seguenti norme:
2.1. Impianti di telefonia mobile e servizi assimilati.
Localizzazione. La localizzazione degli impianti in via preferenziale deve escludere le aree interessate da abitazioni. Ove questo non sia possibile, in aree che contemplino la presenza di abitazioni la localizzazione deve avvenire preferibilmente:
a) su edifici, purché questi siano di altezza superiore a quella degli edifici circostanti in un raggio di 50,00 m;
b) su strutture di illuminazione preesistenti, se di altezza superiore a quella degli edifici circostanti in un raggio di 50,00 m;
c) in aree collinari, purché in siti morfologicamente rilevati rispetto al contesto circostante. In tutto il territorio comunale con la sola eccezione delle aree identificate dal PSC nella Tavola dei vincoli sono comunque ammessi sia la realizzazione di nuovi impianti per la telefonia mobile, sia la riconfigurazione di quelli esistenti. La progettazione degli impianti di telefonia mobile deve comunque salvaguardare le strutture ad uso abitativo, ivi inclusi i sottotetti, ai fini della loro potenziale abitabilità; conseguentemente deve essere rispettato il valore di attenzione pari a 6 V/m anche per i sottotetti. La collocazione di impianti di potenza ridotta, quali a esempio le microcelle, deve avvenire preferibilmente in corrispondenza degli impianti della pubblica illuminazione o di altri supporti, quali cabine telefoniche, insegne pubblicitarie, impianti a muro.
Impatto paesaggistico. Ai fini della minimizzazione dell'impatto paesaggistico, devono adottarsi i seguenti accorgimenti:
- riduzione della volumetria dell'impianto radiante, mediante avvicinamento dei pannelli all'asse del palo o della palina portante;
- aumento della compostezza;
- riduzione del numero di pannelli radianti, in modo che per ogni settore di irradiazione ogni gestore disponga di un solo pannello radiante, tranne nei casi in cui si dimostri e si motivi l'effettiva impossibilità;
- azzeramento del tilt meccanico, a favore del solo tilt elettrico, tranne nei casi in cui si dimostri e si motivi l'effettiva impossibilità;
- scelta dei colori della pannellatura e della palina in integrazione con la facciata dell'edificio o di alcune sue parti (se su edificio), oppure in integrazione con il colore della struttura preesistente (se su palo);
- eliminazione dei pannelli radianti non utilizzati;
- uso minimo di tiranti;
- in caso di cositing (nuovo impianto in aggiunta a uno esistente), integrazione tra le strutture afferenti ai diversi gestori, uniformando, laddove possibile, dimensione delle strutture radianti e altezza delle paline rispetto al piano campagna;
- in caso di riconfigurazioni di impianti esistenti in cositing, riordino dell'impianto secondo gli accorgimenti di cui sopra. In casi di particolare rilievo, e comunque previo parere degli organi competenti, sono consentiti altri interventi volti a governare il rapporto sito/edificio/impianto.
2.2. Aree e impianti per l’emittenza radiotelevisiva.
Siti. I siti di emittenza radiotelevisiva sono individuati dal Piano di localizzazione delle emittenti radiotelevisive (Plert) e smi. I perimetri dei siti di emittenza considerati compatibili ai sensi del Plert, vengono individuati nei Poc. È possibile l'attivazione di procedura espropriativa di tali perimetri e delle aree di accesso, ai sensi dell'art. 5 della Lr 30/2000, e la concessione in diritto di superficie ai soggetti gestori, nel rispetto delle pari opportunità tra i soggetti esercenti.
Il procedimento autorizzativo ai sensi dell’art. 87, co.1, del Dlgs 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche" si applica agli interventi di installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e/o modifica delle caratteristiche di emissione (cfr. Plert Art. 6.3 Autorizzazione degli impianti) (Vedi) , tenendo conto di questi ulteriori criteri:
- incentivazione alla costituzione di strutture consortili private per l'attivazione, gestione e manutenzione degli impianti;
- realizzazione di strutture funzionali a supportare nuove tecnologie; - razionalizzazione dei siti e delle postazioni di emittenza;
- rispetto di pari opportunità tra i soggetti esercenti;
- soddisfacimento delle esigenze di comunicazione mobile del territorio cittadino, anche in riferimento a "reti di comunicazione elettronica a uso privato" (Dlgs 259/2003) (Vedi);
- monitoraggio ambientale di tali siti nel tempo.
Fasce di ambientazione. Le fasce di ambientazione dei siti d'emittenza, così come definite nel Plert e cartografate nel Tavola dei Vincoli, si articolano in rapporto alla tipologia dei siti nelle seguenti tre categorie:
- fasce di ambientazione di tipo A: siti confermati di dimensione rilevante, con potenza al connettore d'antenna maggiore di 5 Kw;
- fasce di ambientazione di tipo B: altri siti confermati, non compresi in quelli di cui al tipo A, con potenza al connettore d'antenna minore di 5 Kw; siti con permanenza temporanea; siti collocati in fascia di rispetto di area da strutturare;
- fasce di ambientazione di tipo C: siti dismessi, disattivi, da delocalizzare; collegamenti di qualunque potenza; regie mobili. Fatte salve le aree interessate da Poc, per le quali vigono le specifiche disposizioni stabilite dal Poc stesso, ai tre tipi di fasce d'ambientazione si applicano rispettivamente le seguenti norme:
- nelle fasce di tipo A: all'interno di una fascia di 300 m e per dislivelli inferiori a 40 m. tra edifici soggetti ad intervento edilizio e postazioni (il dislivello si misura in riferimento alla quota al piede dell’edificio e alla quota della postazione di emittenza inferiore) fatto salvo il rispetto dei limiti di esposizione della popolazione all’inquinamento elettromagnetico di emittenza radiotelevisiva, non è ammesso il nuovo insediarsi, anche per cambio d'uso, degli usi (1a) abitazioni singole permanenti e temporanee, (7a) servizi alla popolazione di livello locale e (7b) servizi alla popolazione di livello sovralocale; l'insediarsi di usi diversi dai suddetti in tale fascia è comunque soggetto a una verifica preventiva dello stato di fatto del campo elettrico, mediante simulazione modellistica a cura del proponente e previo parere di Arpa e Ausl.
- nelle fasce di tipo B: non è ammesso, per una distanza inferiore a 150,00 m dal sito/postazione di emittenza, il nuovo insediarsi, anche per cambio d'uso, degli usi (1a) abitazioni singole permanenti e temporanee, (7a) servizi alla popolazione di livello locale e (7b) servizi alla popolazione di livello sovralocale; l'insediarsi di usi diversi dai suddetti è comunque soggetto a una verifica preventiva dello stato di fatto del campo elettrico, mediante simulazione modellistica a cura del proponente e previo parere di Arpa e Ausl;
- nelle fasce di tipo C: non si applicano limitazioni. Le norme relative alle fasce di tipo A e B decadono in caso di dismissione e/o delocalizzazione del sito o postazione.



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