Tu sei qui

Normativa PSC

Art.44 Generalità

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Oggetto. Le norme del Titolo 2 sono relative alla progettazione e realizzazione del sistema delle attrezzature di interesse collettivo e delle reti tecnologiche per l'erogazione di servizi urbani essenziali. Tra le attrezzature si considerano: centri e impianti sportivi, scuole, sedi per attività culturali, sociali e politiche, attrezzature socio-sanitarie, ospedali, sedi per amministrazione, sicurezza e protezione civile, spazi per il culto, sedi universitarie, aree nomadi. Tra i servizi urbani si considerano: Rete e impianti di approvvigionamento idrico; Rete e impianti fognari e di depurazione delle acque; Rete e impianti per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati; Rete e impianti di distribuzione dell'energia elettrica; Rete e impianti di distribuzione del gas; Rete e impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, da teleriscaldamento e da altre fonti; Rete e impianti per le telecomunicazioni. Rientrano tra i servizi urbani anche le strutture a servizio della rete del trasporto pubblico (stazioni, magazzini e depositi) e le attrezzature cimiteriali.
2. Destinatari. Destinatari della norma sono i soggetti gestori di attrezzature e di servizi urbani nonché tutti i soggetti attuatori, che si atterranno alle norme che seguono per la progettazione degli interventi di manutenzione, trasformazione e nuova realizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture.
3. Struttura normativa. Per le attrezzature e per ciascuna delle reti infrastrutturali considerate gli articoli del Titolo 2 definiscono:
- le componenti, ossia gli elementi che concorrono a costituire il sistema infrastrutturale in oggetto;
- le prestazioni, ossia i risultati da perseguirsi nella realizzazione, organizzazione, gestione della rete infrastrutturale o delle attrezzature in oggetto;
- le competenze, ossia i soggetti cui pertiene la realizzazione, organizzazione, gestione della rete infrastrutturale o delle attrezzature in oggetto.
4. Adeguamento delle infrastrutture e delle attrezzature. In relazione alle esigenze di adeguamento delle infrastrutture e delle attrezzature, rispetto all'organizzazione generale sul territorio delle reti e dei sistemi medesimi, fatta salva la valutazione circa la loro compatibilità effettiva con il contesto, il recupero degli edifici esistenti e dei manufatti a questi obiettivi finalizzati può derogare dalle specifiche limitazioni delle norme d'Ambito, nel rispetto delle disposizioni del presente Titolo.
Con riferimento a quanto previsto per le infrastrutture per la mobilità dal PSC (tavola Strategie per la qualità – Infrastrutture per la mobilità, scala 1:20.000) oltre al recupero degli edifici esistenti, è consentito l’ampliamento e la realizzazione di nuovi volumi funzionali all’attività fino a mc 7.000 nelle aree di proprietà dell’Ente che gestisce l’infrastruttura, e impianti e opere di mitigazione ambientale connesse alle infrastrutture stesse. 



Categorie: Parte seconda (Articoli 33-58) Titolo 2 - Attrezzature e infrastrutture (Articoli 44-52)