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Titolo 1 - Elementi generali di disciplina delle procedure urbanistiche ed edilizie (Articoli 75-84)

Art.75 Informazione, gestione, controllo dei procedimenti urbanistico-edilizi

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 11/04/2019

1. Funzioni. Nell'ambito delle disposizioni del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenti il Comune esercita funzioni di informazione, gestione e controllo sui procedimenti urbanistico-edilizi.
2. Sit e servizi telematici. Ai fini di semplificare i procedimenti, migliorare la comunicazione col cittadino, facilitare l'accesso alle informazioni, incentivare l'erogazione di servizi per via telematica, il Comune promuove lo sviluppo e il potenziamento della rete civica informatica e, in particolare, del Sistema informativo territoriale (Sit) quale fondamentale interfaccia per le attività urbanistico-edilizie.
3. Sportello. Lo Sportello unico per l'edilizia, comunque denominato e articolato, esercita le funzioni attribuitegli dalla Lr 15/2013 art. 4; in particolare, le funzioni di informazione, gestione e controllo. Lo Sportello unico per l'edilizia si raccorda con lo Sportello unico per le attività produttive, per i procedimenti di competenza di quest'ultimo ai sensi del Dpr 160/2010 e smi.
4. Informazione. I servizi informativi, forniti prioritariamente per via telematica, riguardano:
- l'erogazione di informazioni sulla normativa urbanistico-edilizia e sui contenuti degli strumenti urbanistici e dei titoli edilizi; - l'erogazione di informazioni sulle procedure;
- la diffusione della modulistica utilizzata nel Comune di Bologna;
- l'erogazione di informazioni sullo stato dei procedimenti;
- la visione degli atti depositati e il rilascio di copie.
5. Gestione. La gestione dei procedimenti urbanistici ed edilizi si dispiega tra gli atti formali che ne segnano l'inizio (domanda di Pua, richiesta di permesso di costruire, deposito di Scia, ecc.) e la conclusione (approvazione di Pua, rilascio/diniego del titolo abilitativo, nonché emissione degli atti relativi all'esercizio dei controlli previsti, ecc.). Il Comune predispone e promuove l'utilizzo di mezzi per la presentazione in via telematica di istanze e progetti, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Regolamento e con le specifiche definite nelle Disposizioni tecnico- organizzative, di cui all'art. 81.
6. Vigilanza e controllo dell'attività edilizia. Il Comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, per assicurare la rispondenza degli interventi alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi, nonché alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. I compiti di vigilanza sono svolti dal dirigente o dal responsabile dello Sportello unico per l'edilizia, secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto del Comune e dal presente Rue. Il dirigente espone periodicamente alla Commissione consiliare competente i risultati dell'attività di vigilanza e controllo svolta. I controlli d'ufficio sono operati ai sensi dell’apposito Atto di coordinamento regionale anche attraverso sopralluoghi sul territorio svolti sia da parte del Comune nelle sue differenti articolazioni organizzative, sia da parte di enti competenti per materie (Ausl, Arpa, Vigili del fuoco., Autorità di bacino, ecc.). Altri controlli sul territorio sono effettuati su istanza dei cittadini o su iniziativa degli uffici e degli agenti di polizia municipale o di altri enti competenti per materie (Ausl, Arpa, Vigili del fuoco., Autorità di bacino, ecc.). Lo Sportello unico per l'edilizia istruisce le segnalazioni di presunte violazioni edilizie accertando l'eventuale inosservanza delle norme edilizie e urbanistiche, procedendo nei modi previsti dalla legge.
Atto di Coordinamento regionale sui controlli delle pratiche edilizie.(Vedi)



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Art.80 Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 12/12/2018

1. Compiti. Il Comune si avvale della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio quale organo consultivo per la valutazione sotto il profilo morfologico ed estetico della qualità degli interventi di trasformazione del territorio, e del loro inserimento nel paesaggio urbano e rurale, coerentemente con quanto disposto dal presente Regolamento e dagli altri strumenti della pianificazione comunale. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio formula pareri, obbligatori e non vincolanti.
2. Parere obbligatorio. La Commissione si esprime su:
a) Piani urbanistici attuativi e relative varianti;
b) interventi soggetti a procedura di autorizzazione paesaggistica e accertamenti di compatibilità paesaggistica ad esclusione delle autorizzazioni paesaggistiche semplificate di cui all'articolo 146, comma 9, del Dlgs 42/2004;
c) interventi soggetti a Permesso di Costruire, a SCIA e a CILA su edifici di interesse storico-architettonico così come individuati dal Psc nella Tavola dei vincoli/1 layer: "edifici storici" e su edifici di interesse documentale così come individuati dal Rue nella carta "Disciplina dei materiali urbani e classificazione del territorio", con esclusione degli interventi già esaminati e autorizzati da parte della Soprintendenza.
Qualora l’intervento edilizio sia soggetto al parere della CQAP per i punti b) e c) la valutazione deve essere resa congiuntamente.
2. bis. Riesame. Il procedimento di riesame si svolge ai sensi dell’art. 84bis del presente Rue.
3. Parere preventivo. Per interventi soggetti a parere obbligatorio di cui al comma 2 lettere a) e c), gli aventi titolo, con domanda da inoltrarsi su apposita modulistica, possono richiedere alla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio parere preventivo su ipotesi di progetto; è possibile richiedere il parere anche nell'ambito dell'acquisizione preventiva di atti di assenso di cui all'art. 4 bis della Lr 15/2013.
L'espressione dei pareri preventivi ha la funzione di orientare la redazione del progetto finale verso esiti soddisfacenti. La documentazione da allegare alla presentazione del parere preventivo è indicata nelle DTO di cui all’articolo 81. La proposta progettuale può essere illustrata direttamente dal progettista, a seguito di richiesta della Commissione o dello stesso progettista. Le motivazioni ed eventuali prescrizioni che accompagnano il parere preventivo espresso dalla Commissione agiscono come criteri vincolanti per lo sviluppo del progetto e per il successivo parere obbligatorio della Commissione, ove previsto. Nel caso in cui venga sottoposto alla valutazione preventiva della Commissione un progetto compiutamente formalizzato e questo ottenga parere preventivo positivo, la successiva richiesta di permesso di costruire, di deposito di Scia o di CILA – qualora gli elaborati non differiscano da quelli presentati in sede di parere preventivo – non dovrà tornare all'esame della Commissione. Il parere preventivo espresso conserva la propria validità per un anno.
4. Composizione e nomina. La Commissione è composta da componenti esterni all’amministrazione comunale. La Commissione, il suo Presidente e il supplente sono nominati dalla Giunta comunale, su proposta del Sindaco formulata a seguito della comparazione dei curricula di cui oltre. La Commissione è composta da un numero di componenti fino a cinque scelti, per curriculum e competenza, tra esperti qualificati in materia di urbanistica, architettura, restauro, beni culturali, tutela del paesaggio e dell'ambiente. Le candidature sono raccolte a seguito di espletamento di una procedura ad evidenza pubblica. Partecipano ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, il segretario della stessa nominato dal Direttore del Settore, i responsabili del procedimento o funzionari tecnici con il compito di illustrare gli oggetti all'ordine del giorno. Non possono far parte della Commissione i rappresentanti di organi o istituzioni non comunali ai quali, per legge, sia demandato un parere specifico e autonomo sull'oggetto da esaminare.
5. Durata. La Commissione resta in carica per due anni, rinnovabili. È fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 444/1994 e smi, in materia di disciplina della proroga degli organi amministrativi. I componenti nominati decadono dalla carica quando risultino assenti senza giustificata motivazione a tre sedute consecutive.
6. Funzionamento. La Commissione si riunisce nella sede comunale. Le adunanze sono valide, in prima convocazione, a condizione che sia presente la maggioranza semplice dei componenti. Nell'esame degli oggetti all'ordine del giorno la Commissione si avvale della presentazione del responsabile del procedimento o di altro funzionario tecnico e dell'attività di segreteria garantita dall'Amministrazione comunale. Sugli oggetti all'ordine del giorno, esaminati secondo l'ordine di presentazione, la Commissione esprime:
- parere favorevole, con eventuali motivazioni;
- parere favorevole con prescrizioni non sostanziali;
- parere contrario, sempre motivato.
Sono validi i pareri approvati dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente determina l'esito della valutazione. Di norma la Commissione è chiamata ad esprimersi a seguito della conclusione dell'istruttoria formale effettuata dagli uffici comunali competenti e solo nel caso la stessa abbia avuto esito positivo. I componenti della Commissione non possono presenziare all'esame di progetti all'esecuzione dei quali siano a qualunque titolo interessati. Delle adunanze della Commissione viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e da tutti i componenti presenti. I verbali e i pareri della Commissione sono resi pubblici dalle strutture di Sportello di cui all'art. 75, comma 3, in forma elettronica visibile sul sito web del Comune. Ai componenti della Commissione è corrisposto un gettone di presenza di entità determinata dall'Amministrazione comunale con apposito atto.
7. Documento di indirizzi. La Commissione, al suo insediamento, provvede ad elaborare un documento guida sui principi e criteri di riferimento per la formulazione dei pareri di propria competenza. Nell'esame dei progetti, la Commissione esprime le proprie valutazioni sulla base della loro rispondenza agli indirizzi e criteri approvati. Al termine del mandato, la Commissione redige un rapporto sulla propria attività che è trasmesso alla Giunta comunale e alla commissione consiliare competente, nonché alla Commissione di nuovo insediamento, che dovrà valutare, in ragione dei contenuti specifici del rapporto, se e come aggiornare, modificare e integrare gli indirizzi contenuti nel proprio documento guida.



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Art. 84 bis – Richiesta di riesame

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Procedimento per la richiesta di riesame. Il Sindaco, valutate l’ammissibilità della richiesta di cui all’articolo 27 della Lr 15/2013, in quanto motivata e presentata tempestivamente, e la non manifesta infondatezza dei vizi di legittimità indicati, richiede allo Sportello Unico per l’Edilizia di provvedere al riesame del titolo abilitativo. Dell’avvio del procedimento è data notizia al soggetto che ha richiesto il riesame, nelle forme previste dall’Art. 8 della legge 241/90 e s. m. e i.. A seguito della richiesta sindacale di provvedere al riesame, il Responsabile del SUE entro trenta giorni, sottopone al Sindaco una apposita relazione esplicitando:
a) l’avvenuto accertamento o meno dei vizi di legittimità contestati;
b) la possibilità di sanare i vizi riscontrati;
c) l’esistenza di un interesse concreto ed attuale all’annullamento del titolo abilitativo, tenuto conto sia dell’interesse dei soggetti privati interessati, sia dell’interesse specifico del Comune alla rimozione dell’opera illegittima o della sua parziale modifica. Il Sindaco, nei successivi quindici giorni, in base alle risultanze del riesame di cui sopra, contesta al titolare del titolo abilitativo i vizi eventualmente riscontrati, assegnando allo stesso un termine di 30 giorni per esprimere le proprie osservazioni. Trascorso il termine indicato al comma precedente per la presentazione delle osservazioni da parte degli interessati, il Sindaco assume, entro quindici giorni, le proprie determinazioni conclusive in merito all’eventuale annullamento del titolo, tenendo in debita considerazione le osservazioni eventualmente pervenute



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Art.84 Autotutela dell’Amministrazione

Art.83 Sanzioni amministrative

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Competenza. Il Comune applica le sanzioni amministrative (ripristinatorie, pecuniarie e cautelari) previste dalla disposizioni vigenti in materia paesaggistica, sismica ed urbanistico edilizia (Dlgs 42/2004 e smi; Lr 19/2008; Dpr 380/2001, Dlgs 192/2005; Lr 23/2004; Lr 15/2013 e loro s.m. e i.).
2. Sanzioni amministrative. I criteri per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Dlgs 42/2004, Dpr 380/2001 e Lr 23/2004 e loro m. e i. sono determinati con provvedimenti consiliari.
3. Violazioni regolamentari. La violazione degli obblighi stabiliti dal presente Rue e dai suoi complementi è sanzionata con sanzione pecuniaria definita con apposito provvedimento nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 8 della Lr 24 marzo 2004, n.6. (Vedi)
Le Disposizioni tecnico-organizzative, di cui all'art. 81, riassumono i contenuti dei provvedimenti consiliari vigenti e i loro successivi adeguamenti.



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Art.82 Cartografia di riferimento

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

La Carta tecnica comunale (denominata di seguito Ctc) fornisce all'Amministrazione comunale una base dati territoriale efficace per garantire i caratteri di accuratezza geometrica e di coerenza topologica riservati dalla Lr 20/2000 alla carta geografica unica, di cui la cartografia di piano, comunque denominata, è componente essenziale. La Ctc è realizzata con metodo fotogrammetrico diretto alla scala 1:2000 per l'intero territorio comunale; è inquadrata nel sistema cartografico nazionale Gauss-Boaga ed è stata convertita nel sistema in uso nell'Amministrazione UTM*ED50 (Ctr); costituisce sottosistema della Carta tecnica regionale a scala 1:10.000, con inquadramento geometrico congruente ad essa (ai sensi dell'art. A-27 Capo A-VI della Lr 20/2000) e con orientamento, taglio e quadro d'unione dei fogli di mappa derivati dalla divisione in 25 parti di una sezione della Ctr in scala 1:10.000. Il Sistema informativo territoriale gestisce l'aggiornamento della Ctc avendo cura di preservare i caratteri originari di impianto (la restituzione aerofotogrammetrica) attraverso procedure finalizzate ad integrare, nella complessa struttura dei livelli cartografici e informativi del Sit, le molteplici trasformazioni prodotte dall'azione urbanistico-edilizia. Per le sue caratteristiche di coerenza con la Ctr e di garanzia di aggiornamento, la Ctc costituisce base di riferimento per l'Amministrazione, pertanto gli inquadramenti e le planimetrie generali alla scala 1:2000, costituenti elaborato obbligatorio nella presentazione di Pua o titoli edilizi, devono essere rappresentati su di essa, secondo le modalità e i formati indicati nelle Disposizioni tecnico-organizzative.



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Art.81 Disposizioni tecnico-organizzative

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

La definizione di Disposizioni tecnico-organizzative, fatto salvo quanto disciplinato dagli atti di coordinamento regionale di cui all’art. 12 Lr 15/2013, relative alla documentazione essenziale, alla modulistica, alle modalità informative, al raccordo tra i Settori comunali, alle modalità per l'effettuazione dei controlli, ai modi e formati di presentazione di documenti, istanze e progetti, nonché ad ogni altro analogo aspetto di organizzazione e gestione, è di competenza dirigenziale e non costituisce pertanto contenuto del presente Regolamento. Le Disposizioni contengono, inoltre, i testi o i rinvii a provvedimenti di competenza di organi collegiali di rilievo per l'applicazione del Rue.



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Art. 79 Concorsi di urbanistica e architettura

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Coordinamento tra processi partecipativi e concorsi. In esecuzione dei principi contenuti nell'art. 40 del Quadro normativo del Psc, l'Amministrazione comunale promuove il ricorso a concorsi di idee e di progettazione per l'elaborazione di progetti di alta qualità, capaci di coniugare le conoscenze acquisite mediante l'attivazione di processi partecipativi con la capacità progettuale dei professionisti. 2. Ricorso ai concorsi. Il Comune promuove le varie forme concorsuali, commisurandone modalità e caratteristiche in funzione delle esigenze di programmazione, delle risorse e dei tempi disponibili, con particolare riferimento alle attrezzature pubbliche e allo spazio pubblico; oltre a promuovere direttamente i concorsi, favorisce e sostiene, anche attraverso i propri canali di comunicazione, analoghe iniziative promosse da altri soggetti.



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Art. 78 Conferenza di servizi

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

Si rinvia alla Legge 241/1990 e smi (artt. 14 e seguenti) (Vedi) e al Regolamento comunale sul procedimento amministrativo (artt. 23 e 24).(Vedi)



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Art.77 Coinvolgimento degli abitanti

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Coordinamento con il Psc. L'art. 40 del Quadro normativo del Psc definisce gli obiettivi, i soggetti da coinvolgere, le caratteristiche irrinunciabili dei percorsi partecipativi promossi dall'Amministrazione comunale per coinvolgere gli abitanti nelle scelte di programmazione e progettazione delle trasformazioni urbane. Il Psc riconosce inoltre l'importanza di una completa e trasparente informazione e individua i responsabili dei principali strumenti (Sit, Urban center, Quartieri). Il Psc individua infine nei contenuti delle Schede di Situazione (art. 38 del Quadro normativo) lo spazio di confronto appropriato per la partecipazione attiva degli abitanti alle scelte di trasformazione urbana.
2. Comunicazione. La redazione di ogni Piano urbanistico attuativo – o progetto di trasformazione dello spazio pubblico – deve essere accompagnata da un progetto di comunicazione che preveda l'informazione dei cittadini in tutte le diverse fasi, dall'avvio del percorso di elaborazione ai suoi esiti finali. I costi del progetto sono a carico del soggetto promotore dell'opera.
3. Percorsi di accompagnamento di Poc e Pua. Per interventi soggetti a Poc e/o Pua (progetti urbanistici per l'assetto urbano dei comparti, disegno urbano di comparti urbanistici, ecc.) è consigliata la promozione di percorsi partecipativi di approfondimento e verifica delle indicazioni normative contenute nelle Schede di Situazione cui gli interventi devono riferirsi. Tali percorsi, che devono essere di volta in volta progettati sulla base del contesto urbano, dei tempi, dei soggetti già attivi sul territorio, vanno intrapresi in una fase utile a portare contributi alla definizione dei piani stessi.
4. Progettazione partecipata di spazi pubblici e attrezzature. Per interventi che riguardano spazi aperti e attrezzature pubbliche o di uso pubblico i percorsi partecipativi assumono particolare efficacia, soprattutto se orientati anche alla definizione degli usi e della gestione seguente alla realizzazione. L'attivazione di percorsi partecipativi è consigliata in particolare quando gli interventi coinvolgono spazi aperti e attrezzature che concorrono alla creazione di centralità, strade centralità e strade prevalentemente destinate al trasporto pubblico, piazze e aree pedonalizzate, aree verdi urbane (di dimensioni consistenti), scuole, sedi per attività culturali, sociali e politiche, altri spazi per i quali i cittadini, in forma organizzata o meno, hanno espresso interesse, criticità, proposte, ecc. Il percorso partecipativo, quando attivato, deve contribuire, seppur con diversi gradi di incidenza, alla definizione del progetto in tutte le fasi, a partire dall'analisi del contesto e dalla definizione dei criteri guida, includendo le stesure previste dalla normativa (preliminare, definitivo, esecutivo), fino al monitoraggio della realizzazione e alla successiva gestione.
5. Struttura comunale competente. Il Comune costituisce o attribuisce a propria unità organizzativa le competenze per la gestione di processi comunicativi e partecipativi.



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