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Titolo 1 - Principi e norme generali (Articoli 1-7)

Art.7 Efficacia delle disposizioni, entrata in vigore e regime transitorio

Creato il: 16/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Salvaguardia. Ai sensi dell'art. 12 della Lr 20/2000, a decorrere dalla data di adozione della variante al Rue fino ad avvenuta approvazione, è sospesa ogni determinazione in merito all'autorizzazione di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio che sia in contrasto con le previsioni di detto strumento o tale da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione, fatto salvo quanto di seguito precisato. La disciplina di salvaguardia non si applica: a) agli interventi edilizi diretti per i quali sia stata regolarmente presentata richiesta di permesso di costruire o Dia/Scia in data antecedente a quella di adozione del Rue o di sua variante; per tali titoli non sono ammesse varianti essenziali, salvo che siano conformi anche alla variante al Rue; b) agli interventi edilizi soggetti a strumenti urbanistici preventivi il cui procedimento di approvazione sia in corso alla data di adozione del Rue o di sua variante, a condizione che a quella data gli stessi siano stati depositati o pubblicati ai sensi delle norme vigenti. Parimenti, non si applica la disciplina di salvaguardia relativamente alla Parte 2, Titolo 3 Spazio edificato, quando si faccia rinvio alle Schede tecniche di dettaglio ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera a.
2. Entrata in vigore. Ai sensi dell'art. 33 della Lr 20/2000, il Rue o sua variante entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna dell'avviso della sua avvenuta approvazione.
3. Efficacia. A decorrere dalla data di entrata in vigore, il Rue o sua variante assume efficacia nei confronti di ogni trasformazione fisica e funzionale degli immobili sull'intero territorio comunale e sostituisce integralmente il Regolamento edilizio previgente, nelle sue Norme di principio e Norme di dettaglio (approvato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 107 del 7 aprile 2003 e della Giunta comunale n. 104 del 5 maggio 2003 e loro modifiche e integrazioni), e – per quanto di propria competenza – le Norme di attuazione del Prg. I procedimenti esclusi dalla disciplina di salvaguardia ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere a) e b) che non si siano conclusi entro la data di entrata in vigore del Rue o sua variante si concludono secondo la disciplina previgente.
4. Esclusioni. La presente variante al Rue non si applica alle varianti non essenziali come definite dalla Lr 23/2004 (Vedi) relative a permessi di costruire e a Denuncie di inizio attività (Dia) o Scia già rilasciati o efficaci alla data di entrata in vigore della variante al Rue purché le stesse siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti al momento di esecuzione dell’opera. In caso di previsioni del Rue o sua variante difformi rispetto ai contenuti di strumenti urbanistici attuativi approvati anteriormente alla data di entrata in vigore, tali previsioni sono operanti dal momento della scadenza dei termini fissati per l'adempimento delle convenzioni relative ai suddetti strumenti urbanistici attuativi e loro eventuali proroghe.



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Art.6 Rapporto con gli strumenti di Settore

Creato il: 16/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Cooperazione tra Settori. Le attività del Comune in materia di governo del territorio sono improntate alla collaborazione istituzionale, attraverso il costante scambio di informazioni e documenti tra i diversi Settori, nel pieno rispetto delle competenze, dei tempi fissati dalla legge, dal Rue e in sede di accordo tra i soggetti interessati.
2. Censimento dei piani e regolamenti di Settore. Il Rue costruisce una visione integrata dei processi urbanistico-edilizi e, per gli argomenti che a questi pertengono, si configura come cerniera tra il Psc e gli strumenti di regolazione settoriale, divenendo riferimento per tali strumenti, senza esaurirne spazio e ruolo. Oltre alle prescrizioni del presente Rue si applicano, se non in contrasto, le disposizioni degli altri strumenti regolamentari vigenti nel Comune. L'elenco dei piani e regolamenti di Settore è aperto e si aggiorna secondo le necessità dell'Amministrazione, curandone comunque le interazioni. Il sito web del Rue contiene la lista aggiornata dei regolamenti vigenti e il collegamento ai relativi testi.
3. Rapporti con il Piano per le Attività Estrattive. Le attività estrattive sono regolate dagli appositi Piani per le Attività Estrattive (PAE) previsti dalla legislazione regionale. Nelle aree del territorio comunale interessate dal PAE, le previsioni e le norme del piano, fino alla sua scadenza prevalgono sulle norme del Rue nelle aree soggette ad autorizzazione estrattiva; nelle aree comprese nel PAE, ma su cui non vige alcuna autorizzazione estrattiva, prevalgono le disposizioni del Rue se non in contrasto con le previsioni di PAE.
4. Revisione degli strumenti di Settore. Il Rue assume il carattere di nuova guida per orientare gli strumenti di settore e ne avvia il coordinamento, in particolare per quanto pertiene al progetto dello spazio aperto. La revisione degli strumenti di settore avviene in coerenza con gli obiettivi, le prestazioni, le procedure che nel Regolamento urbanistico edilizio trovano definizione.



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Art.5 Rapporto con i Piani urbanistici attuativi

Creato il: 16/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

I Piani urbanistici attuativi (Pua) sono gli strumenti urbanistici di dettaglio che danno attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione disposti dal Poc, qualora questo stesso non ne assuma i contenuti. I Pua trovano nel Rue definizione delle procedure inerenti alla loro formazione (Parte 4); vi trovano altresì riferimento per quanto concerne le disposizioni relative al progetto dei materiali urbani (Parte 2) nonché le disposizioni generali e i richiami alle definizioni per la disciplina urbanistico-edilizia (Parte 1).



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Art.4 Rapporto con il Piano operativo comunale

Creato il: 16/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

Il Rue, precisando i contenuti della disciplina degli Ambiti del territorio comunale, definisce per ogni Ambito gli interventi che sono da esso medesimo regolati. Costituiscono riferimento normativo per il Piano operativo comunale (Poc) i contenuti generali di disciplina urbanistico-edilizia che il Rue esplicita in merito alle definizioni di termini, grandezze, tipi d'intervento, usi, alla disciplina dei materiali urbani, alle procedure (Parti 1, 2, 4 del presente testo normativo). La disciplina degli usi dettata nella Parte 3 attiene agli interventi regolati dal Rue fino all'approvazione del Poc.



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Art.3 Rapporto con il Piano strutturale comunale

Creato il: 16/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

Il Rue, traducendo le indicazioni del Psc, e in conformità a esso, disciplina le trasformazioni edilizie e funzionali che si attuano con intervento diretto, con specifico riferimento a quelle che l'art. 29 della Lr 20/2000 definisce come "le trasformazioni negli Ambiti consolidati e nel Territorio rurale", "gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli Ambiti da riqualificare", "gli interventi negli Ambiti specializzati per attività produttive" che consistano nel "completamento, modificazione funzionale, manutenzione e ammodernamento delle urbanizzazioni e degli impianti tecnologici nelle aree produttive esistenti".



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Art.2 Elaborati costitutivi e contenuti

Creato il: 16/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Componenti. Il Regolamento urbanistico edilizio si compone di un testo normativo e di strati cartografici. Il testo normativo organizza in quattro parti i contenuti della disciplina urbanistico-edilizia. Gli strati cartografici ne costituiscono supporto.
2. Testo normativo. La Parte 1 del testo normativo individua obiettivi e competenze del Rue, ruolo e funzioni dei diversi soggetti coinvolti in relazione con la riforma del sistema di pianificazione operata con la Lr 20/2000, richiamando dalla normativa sovraordinata parametri, indici, tipi di intervento, usi. La Parte 2 contiene, ai sensi della Lr 20/2000, la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano e le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, comprese le norme igieniche di interesse edilizio. Con riferimento alla Valsat e agli indirizzi espressi nel Quadro normativo del Psc in rapporto ai Sistemi e alle Situazioni, il Rue individua in questa parte le componenti dello spazio fisico da normare affinché quegli indirizzi possano trovare concreta applicazione in buone pratiche progettuali e realizzative. La Parte 3 definisce la disciplina degli Ambiti e costituisce il previsto complemento del Psc per la regolazione degli interventi nel Territorio strutturato e nel Territorio rurale e, più in generale, anche nel Territorio urbano da strutturare, per quanto concerne gli interventi diffusi di conservazione, adeguamento, trasformazione edilizia e funzionale non costituenti trasformazioni territoriali soggette a Poc. La Parte 4 definisce il quadro delle procedure che regolano i processi urbanistico-edilizi con specifico riferimento ai Piani urbanistici attuativi, all'attività edilizia, alla trasformazione dello spazio pubblico. In questa parte trovano definizione gli aspetti contributivi, i criteri di applicazione dei meccanismi perequativi, i modi della valutazione di sostenibilità.
3. Strati cartografici. L'azione normativa del Rue è integrata da alcune elaborazioni cartografiche indispensabili e trovano nel Sit del Comune restituzione, consultazione, aggiornamento. Gli strati cartografici del Rue, elaborati alle scale 1:2.000 e 1:5.000, sono rappresentati su supporto cartaceo nelle seguenti tavole: Disciplina dei materiali urbani e classificazione del territorio (scala 1:2000, 83 fogli); La Città storica. Ambiti e materiali (scala 1:5.000, 1 foglio).
4. Complementi. Con particolare riferimento alla disciplina dei materiali urbani e agli aspetti pertinenti al "buon costruire", costituiscono complementi del Rue, che definiscono e specificano gli obiettivi prestazionali della Parte 2:
a) le Schede tecniche di dettaglio per la disciplina degli interventi sugli edifici per ciò che non trova applicazione diretta della disciplina sovraordinata;
b) la disciplina di dettaglio oggetto di specifici Regolamenti di cui all'art. 6, comma 2, compresi quelli relativi allo spazio aperto e alle infrastrutture;
c) le Disposizioni tecnico-organizzative, di cui all'art. 81 del presente Regolamento. I complementi del Rue di cui alle lettere a) e b) hanno natura regolamentare e rientrano nelle competenze del Consiglio comunale.
5. Guide progettuali. Possono inoltre accompagnare il Rue e i suoi complementi regolamentari, di cui al precedente comma 4, guide e repertori di soluzioni progettuali conformi, suggerimenti, buone pratiche, che costituiscono testi di orientamento e supporto per la progettazione dei materiali dello spazio edificato e aperto.
6. Città storica. In ragione del ruolo e della valenza riconosciuta alla Città storica di Bologna, cioè agli Ambiti storici e alla Situazione Nucleo antico in particolare, ai fini dell'attuazione del Rue, potranno elaborarsi specifici testi regolamentari (di cui al comma 4, lettere b del presente articolo) o guide progettuali (di cui al comma 5) tra loro coordinati. 



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Art 1 Natura e oggetto del Regolamento urbanistico edilizio

Creato il: 16/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Tre strumenti. La pianificazione urbanistica comunale di Bologna, ai sensi della Lr 20/2000, si articola in tre strumenti, con tre diversi gradi di definizione delle scelte e diversi contenuti: il Piano strutturale comunale (Psc), il Piano operativo comunale (Poc) e il Regolamento urbanistico edilizio (Rue).
2. Oggetto. Il Rue è lo strumento di pianificazione urbanistica comunale, valido a tempo indeterminato, cui compete la disciplina generale delle parti del Territorio urbano strutturato e del Territorio rurale (così come definite e individuate dal Piano strutturale comunale), non sottoposte a Poc, attuabili con intervento edilizio diretto specificando gli usi e i modi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, delle procedure urbanistico-edilizie, nonché dei criteri di progettazione dei materiali dello spazio aperto ed edificato. Gli obiettivi di disciplina urbanistico-edilizia del Rue sono perseguiti nel rispetto dei principi di semplificazione normativa e amministrativa, sussidiarietà e decentramento dei livelli di decisione, promuovendo il coordinamento tra i soggetti pubblici e privati, facilitando l'attività degli attori coinvolti nei processi, garantendo l'informazione.
3. Autonomia normativa. Il Comune esercita la potestà regolamentare nelle materie oggetto del presente Regolamento in osservanza dei principi legislativi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa e degli Atti regionali di coordinamento tecnico di cui all’art. 16 della Lr n.20/2000 e s. m. e i. (Vedi)



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