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Titolo 2 - Piano operativo comunale e Piani urbanistici attuativi (Articoli 85-91)

Art.91 Edificabilità complessiva del comparto

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Componenti dell'edificabilità complessiva. Il Poc stabilisce i diritti edificatori complessivi dati dalla somma dell'indice perequativo (di cui all'art. 90), dell'indice pubblico e di eventuali quote di edificazione di carattere premiale. L'edificabilità complessiva di pertinenza di un comparto è pertanto determinata dalla somma di:
a) edificabilità derivante dall'indice perequativo: spettante ai proprietari delle aree da trasformare, determinato sulla base della classificazione del territorio di cui al precedente art. 89, destinato al libero mercato e, in parte, all'edilizia sociale di iniziativa privata. L'indice perequativo riguarda tutte le aree, sia quelle da acquisire da parte del Comune sia quelle riservate alla realizzazione degli interventi edilizi privati;
b) edificabilità derivante dall'indice pubblico (0,02 mq/mq di Su): spettante all'Amministrazione e destinato alla promozione di interventi di edilizia residenziale sociale pubblica. L'Amministrazione comunale valuta, in sede di Poc, la sua distribuzione tra i vari comparti e la sua destinazione, anche l'eventuale trasformazione in indice privato allo scopo di garantire le condizioni di sostenibilità tecnica, economica e gestionale dell'intervento;
c) edificabilità premiale: spettante agli attuatori dell'intervento e dipendente da contropartite pubbliche aggiuntive a carico degli attuatori stessi. Il Poc stabilisce gli obiettivi dell'edificabilità premiale in conformità a quanto stabilito dall'art. 39 del Quadro normativo del Psc e li esplicita in relazione al bilancio tra capacità edificatoria massima dell'Ambito in cui il comparto ricade e attuazione delle dotazioni territoriali richieste e degli altri obiettivi pubblici fissati dalle Schede di Situazione. I diritti edificatori derivanti dagli indici perequativi comprendono le superfici edificate esistenti che non siano destinate a demolizione o a dotazione territoriale.
2. Capacità edificatoria e Poc. L'edificabilità complessiva di tutte le aree di un medesimo Ambito inserite nel Poc non può superare la capacità edificatoria teorica definita dalla Valsat del Psc per quel medesimo Ambito. L'edificabilità complessiva è oggetto di approfondimento in sede di Poc sulla base dei seguenti aspetti:
- sostenibilità ambientale e territoriale dei comparti, anche con riferimento alla possibile distribuzione della capacità edificatoria nell'intero Ambito;
- proposte derivate dal concorso pubblico per la formazione del Poc;
- presenza eventuale di vincoli di inedificabilità che possono comportare limitazioni significative all'utilizzo della Superficie territoriale dell'Ambito;
- obiettivi e priorità indicati nel Psc, per gli Ambiti interessati e per il territorio comunale nel suo insieme;
- stato di attuazione del Psc sia per la capacità edificatoria realizzata e in corso di realizzazione sia per la dotazione di aree e attrezzature pubbliche (residuo di dotazioni da acquisire).
3. Edilizia residenziale sociale. Ai fini dell'attuazione degli artt. 34 e 39 del Psc, per edilizia residenziale sociale (Ers) si intendono le forme di edilizia (pubblica e privata) necessarie a garantire un buon livello di integrazione sociale e una accessibilità economica all'alloggio che si posizioni su valori significativamente più bassi di quelli di mercato. Sono da privilegiare, in particolare, le forme di edilizia in locazione permanente e a lungo termine (oltre 25 anni) e quelle rivolte a specifiche categorie di persone (giovani coppie, anziani, studenti…) con controllo da parte del Comune dei canoni di locazione.



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Art.90 Perequazione urbanistica: criteri e metodi

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Ambiti di applicazione della perequazione. Ai sensi dell'art. 39 del Quadro normativo del Psc, la perequazione urbanistica si applica agli Ambiti interessati da interventi di trasformazione urbanistica, ossia: Ambiti per nuovi insediamenti, Ambiti di sostituzione, Ambiti da riqualificare, aree esterne a tali Ambiti destinate alla realizzazione di dotazioni territoriali pubbliche. I proprietari, indipendentemente dalle specifiche destinazioni assegnate alle singole aree, partecipano, in misura proporzionale alle proprietà possedute, sia alla capacità edificatoria riconosciuta dal Poc sia agli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità urbana. Si parla di perequazione fondiaria quando la contribuzione alle dotazioni territoriali avviene attraverso la cessione di suoli; qualora invece la contribuzione sotto forma di suoli sia integrata o sostituita dalla realizzazione di opere e attrezzature pubbliche, oppure da servizi di manutenzione urbana, si parla di perequazione integrata.
2. Classificazione dei suoli. Il Poc in via ultimativa e il bando per la formazione del Poc in via preliminare provvedono a valutare lo stato di fatto e di diritto delle aree interessate dalla perequazione in esso inserite, individuando la sub-articolazione delle classi perequative individuate dall'art. 39 del Quadro normativo del Psc. Tra le caratteristiche di fatto e di diritto, ovvero tra i criteri da utilizzare per definire la sub-articolazione delle classi di suoli, rientrano:
- la presenza e la quantità di fabbricati esistenti, il loro stato di conservazione e il loro uso;
- la localizzazione e l'andamento del mercato immobiliare, così come ricavato dal monitoraggio;
- l'accessibilità territoriale e la dotazione di servizi;
- la presenza di vincoli paesaggistico-ambientali;
- la morfologia e la pericolosità idrogeologica;
- le condizioni ambientali riferite al microclima e all'inquinamento.
3. Attribuzione degli indici perequativi. Il Poc attribuisce gli indici perequativi a ciascuna sotto-classe di suoli, riconoscendo diritti edificatori alle aree soggette a perequazione. Tali diritti sono riferiti alla sola edificazione privata. I diritti edificatori delle aree soggette a perequazione sono stabiliti di volta in volta in sede di Poc; il Poc non può comunque modificare i valori del range degli indici perequativi stabiliti per le differenti classi di suoli dall'art. 39 del Quadro normativo del Psc.
4. Comparti perequativi e loro attuazione. Ai fini dell'attuazione negli Ambiti di trasformazione soggetti a perequazione urbanistica, il Poc provvede a individuare i comparti edificatori. Il comparto edificatorio costituisce l'unità minima di intervento che comprende l'insieme delle aree di trasformazione, per le quali il Poc definisce le quantità da destinare alla edificazione e le quantità da cedere all'Amministrazione comunale. Il comparto può essere di tipo continuo, quando comprende aree adiacenti tra loro, oppure di tipo discontinuo, quando include aree localizzate in parti diverse della città, con soluzione di continuità spaziale. L'attuazione dei comparti di trasformazione avviene tramite inserimento nel Poc e quindi presentazione di Pua che li riguardi nella loro interezza. La quota minima di aree da cedere, le infrastrutture per l'urbanizzazione e le attrezzature pubbliche e d'uso pubblico, i servizi di manutenzione urbana da assicurare, le modalità di trasferimento dei diritti edificatori sono disciplinati nella convenzione stipulata a seguito dell'approvazione del Piano urbanistico attuativo.
5. Proposte di intervento e quote premiali di edificabilità. Ai fini della valutazione delle proposte di intervento in sede di procedure concorsuali per l'inserimento nel Poc, e per l'attribuzione delle quote premiali di edificabilità, i soggetti proponenti organizzeranno le proposte di intervento avendo cura di coordinare i diversi obiettivi espressi dal bando per la formazione del Poc attraverso un progetto che assicuri l'unitarietà del comparto (continuo o discontinuo), con particolare riferimento ai seguenti criteri:
a) l'individuazione di un comparto perequativo che includa aree di cessione maggiori o meglio rispondenti agli obiettivi indicati dal Poc in termini di localizzazione;
b) la realizzazione di una maggiore quantità o di specifiche tipologie di edilizia residenziale sociale (Ers) individuate negli obiettivi del Poc e l'impegno alla gestione degli alloggi stessi;
c) il raggiungimento dei livelli migliorativi di qualità edilizia individuati dalle schede tecniche di dettaglio relative al Contenimento dei consumi energetici invernali (E7.1), controllo dell'apporto energetico solare (E7.2), permeabilità dei suoli e microclima (E8.4), risparmio e riuso delle acque (E9.1), riutilizzo dei materiali inerti da costruzione e demolizione (E10.2), e di alti livelli di qualità con riferimento agli obiettivi per le aggregazioni di edifici di cui all'art. 55;
d) l'impegno a definire il disegno urbano dei comparti tramite procedure concorsuali di progettazione, di cui all'art. 79, comma 3 del presente regolamento. 



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Art.89 Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat)

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

Il procedimento della Valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale è disciplinato dall’art. 5 della Legge Regionale 20/2000 e s.m. e i. (Vedi)



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Art.88 Pua: Procedimento ed elementi costitutivi

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

Le Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'art. 81 indicano nel dettaglio la procedura, la documentazione costituente i PUA, l'articolazione del procedimento di approvazione degli stessi, la disciplina di integrazione nei PUA della Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT), la disciplina di realizzazione delle opere a scomputo relative alle dotazioni e infrastrutture pubbliche connesse ai PUA, i contenuti della convenzione tipo urbanistica dei PUA.



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Art.87 Interventi soggetti a Pua

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Pua e disciplina degli Ambiti. Sono soggetti a Pua gli interventi di modifica sostanziale, di tutela, recupero e valorizzazione del territorio disposti e disciplinati dal Poc, sulla base delle prescrizioni, direttive e indirizzi del Psc. In particolare sono soggetti a Pua gli interventi programmati dal Poc nei seguenti Ambiti:
a) Ambiti per nuovi insediamenti;
b) Ambiti di sostituzione;
c) Ambiti da riqualificare.
Il Poc valuta le necessità di ricorrere al Pua per gli interventi programmati, in relazione a criteri di sostenibilità ambientale e territoriale.
2. Poc con valore ed effetti di Pua. Il Poc può assumere, ai sensi dell'art. 30, comma 4 della Lr 20/2000, il valore e gli effetti del Pua al fine di programmare la contestuale realizzazione e completamento degli interventi di trasformazione e delle connesse dotazioni territoriali e infrastrutture per la mobilità, anche in deroga ai normali limiti temporali del Poc. 



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Art.86 Validità ed efficacia del Poc

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Validità. Il Poc individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. Al termine quinquennale di validità del Poc, fissato a partire dalla data di entrata in vigore dello strumento, le aree e gli interventi in esso previste e non attuate perderanno automaticamente validità, senza necessità di ulteriori e specifici provvedimenti. Tra tali aree e interventi rientrano anche quelli per i quali il Poc conferisce diritti edificatori e appone vincoli preordinati all'esproprio. Successivamente alla decorrenza del termine di validità del Poc nelle aree non attuate si applica l'art. 8 della Lr 15/2013.
2. Attuazione. Si intende come attuazione degli interventi previsti nel Poc, in linea generale, la richiesta da parte del soggetto attuatore di un titolo abilitativo riferito all'intervento o a una sua parte nel caso di interventi diretti, e la richiesta di approvazione di un Piano urbanistico attuativo nel caso di interventi assoggettati a tale obbligo. I Poc potranno precisare i termini e i contenuti delle modalità attuative in relazione a particolari previsioni. 



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Art.85 Formazione del Poc

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Procedure concorsuali. Ai sensi dell'art. 42 del Psc, il Poc è costruito di norma a seguito di procedure concorsuali per selezionare in maniera concorrenziale gli Ambiti per nuovi insediamenti, gli Ambiti di sostituzione e gli Ambiti da riqualificare dove intervenire e gli interventi da realizzare nell'arco temporale della propria validità, in conformità alle scelte definite dal Psc. A tal fine l'Amministrazione provvede ad esplicitare gli obiettivi pubblici e le finalità che intende raggiungere con la procedura concorsuale, nonché i criteri per la valutazione delle proposte.
2. Perequazione e premi. L'Amministrazione comunale, in sede di bando per la formazione del Poc, può procedere alla individuazione delle aree interessate all'attivazione di procedure perequative, attribuendo loro, in via preliminare, i valori degli indici derivati dalla classe perequativa di cui all'art. 39, comma 2 del Psc. Il bando definisce l'entità delle quote premiali di edificabilità specificamente finalizzate a incentivare: il trasferimento dell'edificabilità assegnata alle aree che l'Amministrazione intende acquisire; la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale; la realizzazione di interventi di alta qualità ambientale, edilizia e architettonica; altri obiettivi individuati dell'Amministrazione.
3. Garanzie. L'Amministrazione, nello svolgimento delle procedure concorsuali, garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento tra i soggetti proponenti.
4. Accordi. Gli esiti della procedura concorsuale pubblica di valutazione delle proposte di intervento presentate saranno oggetto di accordi stipulati ai sensi dell'art. 18 della Lr 20/2000 tra Comune e soggetti aventi titolo alla realizzazione degli interventi.



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