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Art.116 Dotazioni territoriali per interventi soggetti a Poc e a Pua

Art.116 Dotazioni territoriali per interventi soggetti a Poc e a Pua

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 12/12/2018

1. Obblighi. Le dotazioni territoriali da realizzare nelle aree soggette a Pua, per gli interventi diretti programmati nel Poc, o qualora tale piano assumesse, in deroga ai limiti temporali definiti dal comma 1 dell’art. 30 della Lr 20/2000, il valore e gli effetti del PUA, sono quantificate e individuate negli Schemi di Assetto del Poc o inserite nel quadro della programmazione comunale delle opere pubbliche e dei servizi pubblici e di interesse pubblico di cui all’art. 30 co. 2 lett. f) della Lr 20/2000, che costituisce parametro per la verifica di conformità urbanistica del progetto.
La realizzazione delle stesse è disciplinata dal Dlgs 50/2016 e smi qualora la procedura di affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici sia prevista nel medesimo decreto. Le condizioni per la loro cessione sono stabilite dalla convenzione urbanistica o da equivalente atto unilaterale d’obbligo. Nell'ambito di ogni intervento incluso nel Poc è fatto obbligo:

  1. di provvedere alla cessione al Comune, dopo la loro sistemazione, delle aree per la realizzazione delle dotazioni territoriali, nelle quantità minime (espresse in mq di area da cedere per 100 mq di Su oggetto di intervento) di seguito fissate:
    • per interventi afferenti gli usi abitativi di tipo urbano (1): 100 mq complessivi, di cui almeno 30 mq per parcheggi PU;
    • per i servizi economici e amministrativi (3), i servizi commerciali e l'artigianato di servizio (4), i servizi ricettivi e ristorativi (5), i servizi ricreativi (6): 100 mq complessivi, di cui almeno 40 mq per parcheggi PU;
    • per interventi afferenti gli usi industriali e artigianali (2): 15% della superficie territoriale interessata.
  2. di provvedere alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti di cui all’art. A –23 della Lr 20/2000 ivi compresi i parcheggi pubblici previsti per ogni uso e le eventuali opere di loro adeguamento rese necessarie dal nuovo carico insediativo; tale realizzazione comporta l'esclusione del pagamento della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione per le opere eseguite.
  3. di provvedere alla realizzazione delle dotazioni ecologiche e ambientali individuate dalla Valsat del POC per garantire la sostenibilità degli interventi;
  4. di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali, attraverso la corresponsione dei contributi di costruzione di cui agli artt. 119, 123 e seguenti del presente Regolamento;
  5. di mantenere la coerenza con gli esiti della relazione di sintesi elaborata dal percorso partecipativo del Laboratorio di cui all’art. 77 del presente Regolamento.
  6. di provvedere alla realizzazione dei parcheggi a servizio degli edifici (PE) nelle quantità minime fissate al comma 1 dell'art. 115.


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