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Titolo 3 - Attività edilizia (Articoli 92-124)

Art.109 Adempimenti ed esecuzione delle opere

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 11/04/2019

1. Adempimenti prima dell'inizio dei lavori. La legge prevede l'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi obbligatori prima dell'inizio dei lavori. Tra questi, a titolo esemplificativo:
- l'approvazione delle opere insistenti su beni culturali e ambientali (Dlgs 42/2004);
- l'autorizzazione e comunicazione di opere insistenti in aree soggette a vincolo idrogeologico;
2. Adempimenti successivi all'acquisizione del titolo e tempi d'esecuzione. È fatto obbligo all'intestatario del titolo abilitativo (o committente) di nominare il direttore lavori e unitamente allo stesso dare comunicazione per iscritto, anche con gli standard informatici definiti dall'Amministrazione, la data di inizio e fine lavori, citando i dati del titolo abilitativo rilasciato o acquisito e il nominativo dell'assuntore dei lavori.
3. Deposito dei progetti degli impianti e dichiarazioni di conformità. Decreto ministeriale 37/2008. (Vedi)
4. Esecuzione delle opere e relativi termini. L'esecuzione delle opere deve avvenire nel rispetto del progetto così come assentito e degli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti direttamente dalla legge, da convenzioni e atti d'obbligo, nonché dalle eventuali prescrizioni contenute nel titolo stesso. I termini per l'inizio e la fine dei lavori sono disciplinati dagli art. 16 della Lr 15/2013 e dell’art. 15 del Dpr 380/01. L'eventuale proroga del termine di fine lavori per la realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio, tenuto conto degli impegni di convenzione del contraente, deve essere assentita con atto esplicito dell'Amministrazione comunale
5. Controlli sulla esecuzione delle opere. Atto di Coordinamento regionale sui controlli delle pratiche edilizie. (Vedi)



Categorie: Parte quarta (Articoli 75-124) Titolo 3 - Attività edilizia (Articoli 92-124) Capo 2 - Esecuzione delle opere, conformità edilizia e agibilità

Art.108 Impianti radiotelevisivi

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 11/04/2019

Procedure. La materia, secondo quanto previsto dalla Lr 30/2000, è disciplinata dal Plert (Piano di Localizzazione delle Emittenti RadioTelevisive). Il progetto è finalizzato a comporre le diverse esigenze pubbliche e private, quali: contenimento del campo elettromagnetico, contenimento dell'impatto paesaggistico, soddisfacimento delle esigenze di servizio, con garanzia di pari diritti per tutti i soggetti esercenti. Il progetto per la realizzazione o riqualificazione del sito, condiviso da tutti i titolari di autorizzazione ministeriale alla trasmissione, deve prevedere: - la documentazione radioelettrica di cui alla Delibera regionale 1138/08 e smi; - la documentazione paesaggistica di cui al Dlgs 42/2004 e ai successivi decreti applicativi; - l'indicazione dei titoli di proprietà dei tralicci e degli impianti di collegamento, diffusione, a terra. Nel caso in cui siano vigenti ordinanze di riduzione a conformità, il progetto corrisponde a Piano di risanamento di cui all'art. 7 comma 2 della Lr 30/2000. L'autorizzazione al progetto costituisce permesso di costruire delle parti comuni alle diverse emittenti (tralicci, apparati a terra, allacciamenti, impianti di trasmissione del segnale, ecc.). Sono soggetti a permesso di costruire gli impianti di diffusione con dipoli; sono soggetti a Scia gli impianti di diffusione con pannelli radianti. Ai sensi dell’art. 2 ter della Lr 30/2000, introdotto dall’art. 16 della Lr 4/2007, gli apparati radioelettrici di reti di comunicazione elettronica con potenza complessiva al connettore d'antenna non superiore a 2 watt sono soggetti alla sola comunicazione al Comune ed all'ARPA quarantacinque giorni prima della loro installazione nonché alle disposizioni degli articoli 6 bis e 11 della Lr 30/2000. (Vedi)



Categorie: Parte quarta (Articoli 75-124) Titolo 3 - Attività edilizia (Articoli 92-124) Capo 1 - Conseguimento dei titoli abilitativi

Art.106 Impianti di distribuzione dell'energia elettrica

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/04/2019

Procedura. L'autorizzazione delle cabine di trasformazione primaria è soggetta a procedura ai sensi della Lr 10 del 22 febbraio 1993 e s.m. e i., la loro costruzione è soggetta a permesso di costruire. La nuova costruzione delle cabine di trasformazione secondaria è soggetta a procedura di permesso di costruire ai sensi della Lr 10 del 22 febbraio 1993 e s. m. e i. (Vedi) La nuova costruzione di cabine non soggette alla procedura di cui alla Lr 10/93 è attuata con deposito di Scia ai sensi della Lr 15/03.



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Art.105 Controllo sulle opere soggette a Scia

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/04/2019

Atto di Coordinamento regionale sui controlli delle pratiche edilizie. (Vedi)



Categorie: Parte quarta (Articoli 75-124) Titolo 3 - Attività edilizia (Articoli 92-124) Capo 1 - Conseguimento dei titoli abilitativi

Art.116 Dotazioni territoriali per interventi soggetti a Poc e a Pua

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 12/12/2018

1. Obblighi. Le dotazioni territoriali da realizzare nelle aree soggette a Pua, per gli interventi diretti programmati nel Poc, o qualora tale piano assumesse, in deroga ai limiti temporali definiti dal comma 1 dell’art. 30 della Lr 20/2000, il valore e gli effetti del PUA, sono quantificate e individuate negli Schemi di Assetto del Poc o inserite nel quadro della programmazione comunale delle opere pubbliche e dei servizi pubblici e di interesse pubblico di cui all’art. 30 co. 2 lett. f) della Lr 20/2000, che costituisce parametro per la verifica di conformità urbanistica del progetto.
La realizzazione delle stesse è disciplinata dal Dlgs 50/2016 e smi qualora la procedura di affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici sia prevista nel medesimo decreto. Le condizioni per la loro cessione sono stabilite dalla convenzione urbanistica o da equivalente atto unilaterale d’obbligo. Nell'ambito di ogni intervento incluso nel Poc è fatto obbligo:

  1. di provvedere alla cessione al Comune, dopo la loro sistemazione, delle aree per la realizzazione delle dotazioni territoriali, nelle quantità minime (espresse in mq di area da cedere per 100 mq di Su oggetto di intervento) di seguito fissate:
    • per interventi afferenti gli usi abitativi di tipo urbano (1): 100 mq complessivi, di cui almeno 30 mq per parcheggi PU;
    • per i servizi economici e amministrativi (3), i servizi commerciali e l'artigianato di servizio (4), i servizi ricettivi e ristorativi (5), i servizi ricreativi (6): 100 mq complessivi, di cui almeno 40 mq per parcheggi PU;
    • per interventi afferenti gli usi industriali e artigianali (2): 15% della superficie territoriale interessata.
  2. di provvedere alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti di cui all’art. A –23 della Lr 20/2000 ivi compresi i parcheggi pubblici previsti per ogni uso e le eventuali opere di loro adeguamento rese necessarie dal nuovo carico insediativo; tale realizzazione comporta l'esclusione del pagamento della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione per le opere eseguite.
  3. di provvedere alla realizzazione delle dotazioni ecologiche e ambientali individuate dalla Valsat del POC per garantire la sostenibilità degli interventi;
  4. di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali, attraverso la corresponsione dei contributi di costruzione di cui agli artt. 119, 123 e seguenti del presente Regolamento;
  5. di mantenere la coerenza con gli esiti della relazione di sintesi elaborata dal percorso partecipativo del Laboratorio di cui all’art. 77 del presente Regolamento.
  6. di provvedere alla realizzazione dei parcheggi a servizio degli edifici (PE) nelle quantità minime fissate al comma 1 dell'art. 115.


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Art.115 Dotazioni per interventi diretti

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 12/12/2018

1. Dotazione parcheggi pubblici e privati. In relazione agli usi da insediarsi e agli impatti da questi generati sul sistema della sosta, ciascun intervento di nuova costruzione ad esclusione dei chioschi realizzati su suolo pubblico), di ristrutturazione edilizia (nei casi di demolizione e ricostruzione), di aumento della superficie utile e di cambio d'uso che determini un incremento del carico urbanistico, comporta quantità minime di parcheggi pubblici per l'urbanizzazione - PU da garantirsi quali parti del sistema di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti. All’art. 118 sono indicate le norme relative alla realizzazione in loco e alla cessione, ovvero alla conversione in onere monetario (monetizzazione) delle dotazioni di parcheggi pubblici per l'urbanizzazione (PU). Le risorse finanziarie in tal modo acquisite dal Comune sono vincolate alla realizzazione di opere di cui agli artt. A-23, comma 2, lettera f e A-24, comma 2, lettera h dell'Allegato della Lr 20/2000. In relazione agli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia (nei casi di demolizione e ricostruzione) ad esclusione dei chioschi realizzati su suolo pubblico, dovranno altresì garantirsi adeguate quote di parcheggi di tipo pertinenziale, d'uso riservato o comune per gli abitanti e gli utenti dei singoli organismi edilizi, in funzione delle specifiche attività che vi si svolgono (parcheggi al servizio degli edifici - PE).
Per gli usi commerciali valgono le disposizioni previste dalla deliberazione CR n. 1253/99 e s.m.e i. come più avanti specificate. Le prescritte dotazioni di parcheggi al servizio degli edifici (PE) sono da garantirsi in loco e da realizzarsi nell'unità edilizia o nel lotto d'intervento, o in altra area immediatamente prossima (lotti confinanti con quello d'intervento), purché appartenente alla medesima proprietà e permanentemente asservita.
Le dotazioni minime di parcheggi al servizio degli edifici (PE) e di parcheggi pubblici per l'urbanizzazione (PU) sono determinate come segue, in relazione agli usi da insediarsi (di cui all'art. 28 Classificazione degli usi):

  • 1a: PE = 50% Su e comunque non meno di un posto auto per unità immobiliare; PU = 10% Su;
  • 1b: PE da dimensionare in relazione al tipo di utenza; PU = 10% Su;
  • 2a, 2b: PE = 20% Su e comunque in quantità sufficiente da garantire lo svolgimento delle attività di sosta/carico/scarico dei mezzi pesanti esclusivamente all'interno del lotto; PU = 10% Su;
  • 2c: PE = 1 posto auto/200 mq Sf; PU = 1 posto auto/500 mq Sf;
  • 3a: PE = 50% Su; PU = 40% Su; - 3b: PE = 40% Su; PU = 40% Su;
  • 4a: PE secondo la normativa di settore (Vedi); PU = 40% Su;
  • 4b: PE secondo la normativa di settore (Vedi); PU = 40% Su;
  • 4c: PE secondo la normativa di settore (Vedi); PU = 40% Su;
  • 4d, 4e, 4g (limitatamente all’artigianato di servizio all’auto): PE = 35% Su; PU = 20% Su;
  • 5a: PE = 1 posto auto/2 posti letto (ricettività potenziale della struttura) i posti auto PE, pur garantendo comunque la quota minima di parcheggi pertinenziali prevista dall’art. 41 sexies della L 1150/1942 (1 mq ogni 10 mc), possono essere convertiti in posti bicicletta, considerando la corrispondenza 1 posto auto = 3 posti bici ; PU = 40% Su;
  • 5b: PE = 1 posto auto/2 utenti (ricettività potenziale della struttura) e comunque nel rispetto della normativa di settore; PU = 20% Sf; - 5c: PE = 60% Su; PU = 20% Su;
  • 6: PE = 1 posto auto/3 utenti (capienza di pubblico prevista); PU = 40% Su;
  • 7a, 7b, 7c: PE = 40% Su fatte salve specifiche normative di settore;
  • 8b: PE = 1 posto auto/3 utenti (capienza potenziale della struttura).

2. Dotazione a verde pubblico. I soggetti attuatori delle trasformazioni con intervento diretto concorrono alla realizzazione delle dotazioni territoriali correlate agli stessi, nelle forme e nei limiti previsti di seguito.
In relazione agli usi da insediarsi, ciascun intervento di nuova costruzione ad esclusione dei chioschi realizzati su suolo pubblico, di ristrutturazione edilizia (nei casi di demolizione e ricostruzione), di aumento della superficie utile e di cambio d'uso che determini un incremento del carico urbanistico, comporta quantità minime di verde pubblico così come di seguito specificate:
- servizi economici e amministrativi (3): 60% Su;
- servizi commerciali e artigianato di servizio (4): 60% Su;
- servizi ricettivi e ristorativi (5): 60% Su per l'uso (5a), 80% Su per l'uso (5c);
- servizi ricreativi (6): 60% Su.
3. Ulteriori precisazioni. Per la valutazione del carico urbanistico di cui all’articolo 30 comma 1 della Lr 15/13 occorre tenere in considerazione la somma delle dotazioni a parcheggio PU e a verde pubblico di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo. e nel caso vi sia incremento del carico urbanistico deve essere reperita /monetizzata l'intera dotazione richiesta per il nuovo uso; nel caso di interventi di cambio d'uso con aumento del carico urbanistico riguardanti aree già soggette a strumenti urbanistici particolareggiati o attuativi approvati dopo l'entrata in vigore del PRG'85 (13 settembre 1989) deve essere reperita/monetizzata la differenza delle dotazioni territoriali dovute per il nuovo uso rispetto a quelle dell'uso previsto dal piano attuativo.
Per interventi diretti che prevedano la demolizione con ricostruzione di interi edifici esistenti il cui volume totale realizzato superi i 7.000 mc sono da garantirsi le dotazioni di cui al successivo articolo 116 lettera a); è ammessa la monetizzazione nei casi e nelle modalità descritte all'articolo 118.
4. Usi commerciali. Con riferimento al nuovo insediamento di usi (4a), (4b), (4c), (4d), o per effetto di ampliamento di attività commerciale esistente quando si determini il superamento delle soglie definite dalla deliberazione CR n. 1253/99 e s.m.e i. (Vedi), dovranno garantirsi le dotazioni ivi prescritte; nel passaggio da un uso all’altro, con superamento delle soglie citate, sono da garantire le dotazioni per l’intera superficie dell’uso finale.
La riduzione delle dotazioni di parcheggi pertinenziali PE è possibile nei casi stabiliti dal punto 5.2.5 della sopracitata deliberazione. Nel territorio urbano strutturato, nel caso di nuovo insediamento di esercizio di vicinato (4d) in edificio esistente, anche a seguito di frazionamenti, non è mai richiesta la dotazione di PE.
In caso di uso (4c) l’eventuale esenzione della dotazione di PE è subordinata alla verifica delle condizioni stabilite dall’articolo 30 del presente Regolamento con particolare riferimento all’impatto sul traffico.
5. Esenzioni. Sono esentati dall'obbligo di cui ai commi 1 e 2 gli interventi diversi da quelli sopra elencati e gli interventi da realizzare nelle Situazioni che siano già dotate, in modo integrale e tecnologicamente adeguato, dell'intera quota delle dotazioni territoriali; le Situazioni che soddisfano questa condizione sono rappresentate in apposito elenco contenuto nelle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'articolo 81 del presente Regolamento. In luogo della cessione delle dotazioni PU e Verde Pubblico, è ammessa la monetizzazione delle aree nei casi e con le modalità di cui all'art. 118.



Categorie: Parte quarta (Articoli 75-124) Titolo 3 - Attività edilizia (Articoli 92-124) Capo 3 - Dotazioni territoriali e contributi

Art.97 Interventi non soggetti a titolo abilitativo

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 12/12/2018

1. Interventi esclusi. Non sono soggetti ad alcun titolo abilitativo gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 7 legge regionale 15/2013. Inoltre non sono soggette a titolo abilitativo:

  • le opere oggetto di ordinanza sindacale contingibile e urgente;
  • le opere oggetto di ordinanza sindacale di eliminazione di inconvenienti igienici;
  • le opere realizzate per il ricovero gatti all'interno delle "oasi feline" di cui alla Lr 41/1994;
  • le opere connesse alla realizzazione di passi carrai su suolo pubblico;
  • gli interventi per la demolizione delle sole opere abusive; qualora il ripristino non consista nella sola demolizione, bensì nella realizzazione di ulteriori opere edilizie, è necessario presentare il titolo abilitativo richiesto dalla normativa;
  • le opere realizzate da Amministrazioni statali o comunque insistenti su aree demaniali da realizzarsi da parte di Enti istituzionalmente competenti;
  • le opere pubbliche di interesse regionale, provinciale e comunale di cui all’articolo 10 della legge regionale 15/2013;
  • le opere, gli interventi e i programmi di intervento da realizzare a seguito della conclusione di accordi di programma (Dlgs 267/2000, Lr 24/2017);
  • altre opere di interesse sovracomunale la cui autorizzazione è in capo ad altri soggetti.

Sono comunque fatti salvi gli adempimenti di cui alla Lr 19/08 "Norme per la riduzione del rischio sismico".

2. Interventi urgenti. Gli interventi relativi a edifici, manufatti ed esemplari arborei tutelati dal Regolamento del verde, che si rendano strettamente necessari al fine di evitare un pericolo imminente per l'incolumità delle persone, possono essere eseguiti senza preventivo titolo abilitativo presentando una comunicazione di avvio dei lavori relativa alla sussistenza del pericolo corredata da perizia redatta da tecnico abilitato, e una documentazione fotografica relativa allo stato di fatto antecedente gli interventi. Le opere sopradescritte non possono prevedere o precostituire la realizzazione definitiva dell'opera, la quale potrà completarsi solo con il titolo abilitativo previsto dal presente Regolamento. Entro i 30 giorni successivi alla comunicazione dovrà seguire un progetto a sanatoria, gratuito, per i lavori oggetto della precedente comunicazione. Nel caso di lavori di somma urgenza, diretti ad eliminare situazioni di concreto pericolo per la pubblica incolumità, l’interessato provvede alla presentazione dell’istanza di autorizzazione sismica o al deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, secondo le discipline in materia sismica, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di avvio dei lavori. In caso di interventi urgenti in zona di vincolo idrogeologico dovrà essere presentata apposita istanza di autorizzazione in sanatoria relativa al vincolo idrogeologico, secondo i tempi e la procedura prevista dallo specifico Regolamento comunale. (Vedi) Nel caso di edifici con vincolo di cui all'art. 10 del Dlgs 42/2004 la procedura di urgenza è in capo alla Soprintendenza. Nel caso di edifici di interesse storico-architettonico l'opera di rimozione del pericolo non può comportare la demolizione dell'edificio. Nel caso di interventi relativi ad esemplari arborei tutelati dal Regolamento del verde la comunicazione dovrà essere inviata agli Uffici comunali competenti. Entro i 30 giorni successivi alla data della comunicazione dovrà pervenire apposita istanza.



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Art.92 Processo edilizio

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 12/12/2018

1. Fasi. Ai fini del presente Regolamento il processo edilizio, che può esplicarsi con intervento edilizio diretto o previo Piano urbanistico attuativo, si compone delle fasi di progettazione, presentazione e acquisizione del titolo abilitativo (capo 1), di esecuzione dell'opera, di certificazione della conformità edilizia e agibilità (capo 2). Gli aspetti contributivi correlati al processo edilizio sono oggetto del capo 3 del presente Titolo.
2. Norma generale di rinvio. La disciplina del presente Titolo 3 può subire modifiche e aggiornamenti in funzione del quadro normativo nazionale e regionale in materia urbanistico - edilizia. Viene pertanto disposto, in linea con quanto previsto dall’art. 19 della Lr 24/2017, un rimando generalizzato alla disciplina recata in norme sovraordinate, qualora diverse dal presente regolamento, e ad eventuali specificazioni ed integrazioni contenute delle DTO di cui all’articolo 81.
3. Procedure e documentazione. Le procedure e la documentazione per la presentazione dei titoli abilitativi sono disciplinate da legge regionale e dagli Atti regionali di coordinamento tecnico.



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Art. 124 Contributi relativi a Permesso di costruire e Segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)



Categorie: Parte quarta (Articoli 75-124) Titolo 3 - Attività edilizia (Articoli 92-124) Capo 3 - Dotazioni territoriali e contributi

Art.123 Esclusioni e riduzioni contributive

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)



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