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Titolo 3 - Attività edilizia (Articoli 92-124)

Art.122 Versamento del contributo di costruzione

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

Per le modalità si rinvia alle Disposizioni Tecnico Organizzative.



Categorie: Parte quarta (Articoli 75-124) Titolo 3 - Attività edilizia (Articoli 92-124) Capo 3 - Dotazioni territoriali e contributi

Art.121 Oneri di urbanizzazione e quota del contributo relativa a essi

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Determinazione degli oneri di urbanizzazione. L'incidenza degli oneri è definita per mezzo di cinque tabelle parametriche, distinte in ragione degli usi (secondo la classificazione di cui all'art. 28):
Tabella A: usi abitativi di tipo urbano (1);
Tabella B: servizi economici e amministrativi (3), servizi commerciali (4), pubblici esercizi(5c), servizi ricreativi (6), commercio all’ingrosso(2b) servizi sociali e di interesse generale (7);
Tabella C: usi industriali e artigianali (2);
Tabella D: servizi ricettivi (5);
Tabella E: usi rurali (8).
Le tariffe sono diversificate in relazione ai diversi Ambiti del territorio comunale, agli usi degli immobili, al tipo di intervento edilizio. Vista la densità edilizia media delle zone di espansione residenziale, si applica nell'intero territorio del Comune per la "voce" nuova costruzione di edilizia residenziale un unico valore, quale risulta dalle tabelle riportate nelle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'art. 81. L'unità di misura della superficie al fine del calcolo degli oneri per i diversi usi è:
a) per usi abitativi di tipo urbano (1), servizi economici e amministrativi (3), servizi commerciali (4), servizi ricettivi e ristorativi (5), servizi ricreativi (6), servizi sociali e di interesse generale (7): l'unità di superficie è la Su;
b) per usi industriali e artigianali (2), usi rurali svolti da soggetti non aventi titolo di agricoltore (8), funzioni alberghiere (5): l'unità di superficie è il mq utile della superficie complessiva risultante dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani fuori ed entro terra. Dal calcolo della superficie sono esclusi gli impianti igienici, la centrale termica, elettrica, di condizionamento e ogni altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente. In detta superficie sono compresi i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti a uffici a condizione che gli stessi siano funzionali all'esercizio dell'impresa;
c) per accoglienza in strutture all'aperto, attrezzature, attività di pubblico esercizio svolte all'aperto (5b), servizi ricreativi sportivi all'aperto (6): l'unità di superficie è il mq dell'area complessiva dell'insediamento individuata dalle opere di recinzione e di delimitazione.
2. Realizzazione diretta di opere di urbanizzazione. Per gli interventi edilizi diretti per i quali è prevista la monetizzazione delle dotazioni territoriali, dal calcolo ordinario degli oneri di urbanizzazione primaria, secondo le tabelle vigenti, sono decurtate le quote afferenti alle voci "verde attrezzato" e "strade e spazi di sosta e di parcheggio".
3. Oneri di urbanizzazione primaria. Resta esclusa dagli oneri di urbanizzazione primaria (U1) la quota relativa al collegamento terminale tra le reti di urbanizzazione e l'insediamento. Questo collegamento dovrà essere eseguito a cura e spese dell'interessato in accordo con le aziende erogatrici dei servizi pubblici di somministrazione. Le tabelle di cui alle Disposizioni tecnico organizzative riportano pertanto anche l'importo di U1 depurato di tali spese. Tali oneri, riferiti alle opere per il sistema di distribuzione dell'acqua, del gas, dell'energia elettrica, della forza motrice, del telefono, sono pari al 31% per la residenza e al 27% per le destinazioni diverse dalla residenza. Gli insediamenti da realizzare su aree da sottoporre a piano urbanistico attuativo implicano la realizzazione di tutte le dotazioni territoriali stabilite dal Psc o dal Poc.
4. Oneri di urbanizzazione secondaria. Gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono dovuti nella misura stabilita dalle tabelle contenute nelle Disposizioni tecnico-organizzative, sia nel caso di piano urbanistico attuativo sia nel caso di intervento diretto. In caso di intervento urbanistico attuativo è facoltà del Comune fare eseguire le opere per la realizzazione di attrezzature e spazi collettivi a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria come derivante dalle tabelle parametriche, secondo le modalità previste dal Dlgs 163/2006 e smi.
5. La realizzazione delle dotazioni ecologiche e ambientali eseguita dai soggetti attuatori degli interventi, secondo quanto disposto dall’articolo 116, o in caso di interventi diretti, non comporta lo scomputo dei contributi concessori dovuti.



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Art.120 Costo di costruzione e quota del contributo relativo a esso

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

Determinazione del costo di costruzione. Il costo di costruzione è determinato sulla base della classificazione dell’intervento considerato nella sua globalità. Pertanto gli interventi minori che si inseriscono in interventi più complessi sono in questi ultimi assorbiti qualora riguardino la stessa unità immobiliare. Il costo di costruzione, a cui fanno riferimento le percentuali per il calcolo del contributo a esso relativo, è determinato in base alle tabelle contenute nelle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all’art. 81. Per determinare la quota di contributo afferente al costo di costruzione si deve distinguere fra gli interventi relativi a nuovi edifici e gli interventi su edifici esistenti.



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Art.119 Contributo di costruzione

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Caratteri e definizione. L'avente titolo per chiedere il rilascio del permesso di costruire o per presentare la Scia onerosa è tenuto a corrispondere un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria (U1) e secondaria (U2) nonché al costo di costruzione (CC), fatti salvi i casi di riduzione o esonero previsti da normative sovraordinate.
2. Utilizzo del contributo di costruzione. Le somme introitate dall'Amministrazione comunale a titolo di contributo di costruzione concorrono, di norma, alla realizzazione e al mantenimento delle dotazioni territoriali. Una quota parte del contributo di costruzione, sarà utilizzata per garantire i controlli sulle trasformazioni del territorio e sulle attività edilizie.
3. Contributo di costruzione per interventi parziali. Per gli interventi parziali su edifici esistenti il contributo di costruzione (U1-U2-CC) è corrisposto per le sole parti oggetto dell’intervento. Per le variazioni minori in corso d’opera di cui all’art. 99, la determinazione del contributo di costruzione deve essere effettuata sulla base delle tariffe vigenti in relazione alla superficie dell’intervento in variante. Per le variazioni essenziali di cui all’art. 98, il contributo di costruzione deve essere ri-determinato per intero. Le eventuali somme dovute per effetto del titolo edilizio originario devono essere detratte dal nuovo importo determinato. Qualora la variazione essenziale sia riferita a una porzione chiaramente identificabile rispetto all’intervento complessivo, il contributo di costruzione deve essere commisurato alla sola porzione, procedendo al conguaglio delle somme dovute per il titolo originario.



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Art.118 Monetizzazione delle dotazioni territoriali

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Monetizzazione. In luogo della cessione delle aree di cui di cui all’art. 115, gli interventi di trasformazione contribuiscono alla formazione e al mantenimento delle dotazioni territoriali attraverso la monetizzazione delle aree nei seguenti casi:
a)qualora nella Situazione interessata dall'intervento siano già state interamente attuate le dotazioni territoriali nelle quantità minime previste dalla legge, come attestato dalla Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del Psc o del Poc, e il Poc valuti prioritario procedere all'ammodernamento e riqualificazione delle dotazioni esistenti ovvero in quei casi non compresi nell’elenco contenuto nelle Disposizioni tecnico-organizzative di cui al comma 4 dell’articolo 115;
b)qualora il Comune, attraverso il Poc, non abbia previsto la possibilità di reperire le aree per dotazioni territoriali al di fuori del comparto oggetto dell'intervento e gli interessati dimostrino l'impossibilità di reperire la predetta quantità di aree su spazi idonei all'interno del comparto stesso;
c)nei casi in cui l'esiguità della quota di aree da cedere non consenta l'effettiva realizzazione delle dotazioni territoriali necessarie; a tal fine si considerano come esigue le aree da cedere in occasione di interventi diretti con Vte inferiore a 7000 mc consentiti in attuazione di norme del Rue. Per interventi oltre la soglia indicata occorre, preventivamente al deposito o acquisizione del titolo abilitativo, formulare una apposita istanza all’Amministrazione volta a definire l'opportunità di monetizzare o di realizzare le dotazioni dovute, secondo le modalità indicate nelle DTO di cui all’articolo 81 del presente Regolamento.
2. Valore. Il valore delle aree da monetizzare è determinato in base alle tariffe approvate con provvedimento del Consiglio Comunale. Le Disposizioni tecnico-organizzative, di cui all'art. 81, contengono la disciplina di dettaglio per il calcolo del valore delle aree da monetizzare e per la regolazione convenzionale della cessione e attuazione delle dotazioni territoriali al di fuori del comparto di intervento.



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Art.117 Localizzazione delle dotazioni territoriali

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Reperimento in interventi soggetti a Poc. Le dotazioni territoriali riguardanti la quota di parcheggio pubblico devono essere, di norma, individuate all'interno del comparto di intervento o contermine a esso. Le quote di dotazioni territoriali relative ad attrezzature e spazi collettivi e dotazioni ecologiche dovute, dovranno essere reperite in aree individuate dal proponente, ma prioritariamente comprese tra quelle indicate nella tavola "Attrezzature e spazi collettivi" del Psc.
2. Reperimento in interventi non soggetti a Poc. Per interventi non assoggettati a Poc, qualora il reperimento delle dotazioni territoriali avvenga in Ambiti diversi da quello di intervento, la quantità di area ceduta sarà rapportata al valore di quella dovuta nella zona di intervento, valutata secondo le tariffe di monetizzazione di cui all'art. 118. Il reperimento delle dotazioni territoriali in comparti diversi da quello di intervento dovrà comunque essere concordato con il Comune.



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Art.114 Certificato di conformità edilizia e agibilità

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)



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Art.113 Scheda tecnica descrittiva

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

Abrogata dalla Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)



Categorie: Parte quarta (Articoli 75-124) Titolo 3 - Attività edilizia (Articoli 92-124) Capo 2 - Esecuzione delle opere, conformità edilizia e agibilità

Art.112 Disciplina di cantiere

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

Per le procedure si rinvia alle Disposizioni Tecnico Organizzative.



Categorie: Parte quarta (Articoli 75-124) Titolo 3 - Attività edilizia (Articoli 92-124) Capo 2 - Esecuzione delle opere, conformità edilizia e agibilità

Art.111 Adempimenti in materia sismica

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

Procedure. Per gli adempimenti procedurali obbligatoriamente previsti per le costruzioni in zona sismica è fatto rinvio a quanto stabilito dal Dpr 380/2001, in particolare dall'art. 93 e seguenti. Dal 1 giugno 2010 trova piena applicazione il regime normativo disciplinato dalla Lr 19/2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico" e successive modifiche ed integrazioni, si rinvia pertanto integralmente alla procedura disciplinata dalla citata norma regionale e alle disposizioni contenute negli atti di indirizzo e delibere emanate dal legislatore regionale. (Vedi)   (Vedi)



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