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Titolo 3 - Attività edilizia (Articoli 92-124)

Art. 110 Denuncia delle opere in cemento armato

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

Gli adempimenti sono disciplinati dagli artt. 65 e 67 del Dpr 380/01 e dagli artt. 15 e 19 della Lr 19/2008. (Vedi) (Vedi)



Categorie: Parte quarta (Articoli 75-124) Titolo 3 - Attività edilizia (Articoli 92-124) Capo 2 - Esecuzione delle opere, conformità edilizia e agibilità

Art.107 impianti di telefonia mobile e servizi assimilati

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

La realizzazione e riconfigurazione di impianti funzionali alla telefonia mobile è soggetta alla normativa specifica. Nel caso di richiesta di nuovo impianto in nuovo sito le opere sono soggette a Permesso di costruire nell’ambito del procedimento unico gestito dal Suap. (Vedi)
Per impianti esistenti, nel caso di riconfigurazione, sono previste le procedure semplificate comprensive delle verifiche di localizzazione urbanistico-edilizie, ambientali ed eventuale autorizzazione paesaggistica.



Categorie: Parte quarta (Articoli 75-124) Titolo 3 - Attività edilizia (Articoli 92-124) Capo 1 - Conseguimento dei titoli abilitativi

Art.104 Valutazione preventiva

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

Il proprietario o l’avente titolo alla presentazione della Scia o alla richiesta di permesso di costruire, può chiedere preliminarmente una valutazione sull’ammissibilità dell’intervento, presentando specifica domanda allo Sportello, di cui all’art. 75 comma 3 del Rue, secondo le modalità individuate nelle Disposizioni tecnico-organizzative in caso di:
a) progetti soggetti a intervento di nuova costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione di intero edificio;
b) insediamento di un uso soggetto a verifica di ammissibilità urbanistica (art. 30 del Rue) per interventi di nuova costruzione, consistenti in opere di edificazione ex novo, e negli interventi di ristrutturazione di intero edificio che comportino variazione dell'uso precedentemente insediato.



Categorie: Parte quarta (Articoli 75-124) Titolo 3 - Attività edilizia (Articoli 92-124) Capo 1 - Conseguimento dei titoli abilitativi

Art.103 Autorizzazione paesaggistica e accertamento di compatibilità paesaggistica

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.(Vedi)



Categorie: Parte quarta (Articoli 75-124) Titolo 3 - Attività edilizia (Articoli 92-124) Capo 1 - Conseguimento dei titoli abilitativi

Art.102 Permesso di costruire: procedura

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)
Permesso di costruire convenzionato. Quando la normativa del POC preveda l'intervento edilizio con permesso di costruire convenzionato, lo stesso potrà essere rilasciato esclusivamente previa stipulazione della convenzione disciplinante la realizzazione delle dotazioni territoriali, le relative garanzie e sanzioni in caso di inadempimento. In casi particolari, il Comune potrà valutare la possibilità, per il concessionario, di obbligarsi tramite promessa unilaterale (atto unilaterale d'obbligo), in luogo della stipulazione della convenzione. Il progetto edilizio per l'esecuzione degli edifici e le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti dovranno realizzarsi contestualmente con appositi titoli. 



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Art.101 Segnalazione certificata di inizio attività: procedura

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)



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Art.100bis Comunicazione di inizio lavori: procedura

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)



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Art.100 Titoli edilizi in sanatoria (accertamento di conformità)

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Condizioni. Nel caso di interventi realizzati in difformità dal titolo abilitativo o in assenza di questo, l'avente titolo può richiedere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria o depositare Scia in sanatoria ai sensi dell'art. 17, commi 1 o 2 della Lr 23/2004. La richiesta di permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività di cui al presente comma possono essere presentate fino alla conclusione delle procedure sanzionatorie. È altresì possibile procedere al deposito, di Comunicazione di inizio lavori (CIL) con le modalità previste dalle norme sovraordinate. Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi) Dpr 380/01 – testo unico per l’edilizia. (Vedi)
2. Sanzioni amministrative. Nei casi di accertamento di conformità sono comunque dovute, oltre alle somme a titolo di oblazione ai sensi della normativa sovraordinata, anche le sanzioni amministrative in materia di edifici vincolati ai sensi della parte II del Dlgs 42/2004 o tutelati ai sensi degli strumenti urbanistici comunali e graduate come definito nelle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'art. 81
3. Sanatorie parziali. È possibile presentare richiesta di permesso o depositare Scia in parziale sanatoria qualora nel progetto edilizio siano presenti oltre che opere da sanare anche opere ancora da realizzare. Viene ammessa la possibilità di presentare un titolo unificato esclusivamente a fini di snellimento procedurale, pertanto eventuali opere abusive soggette a demolizione a seguito di ordinanza, seguono i tempi indicati nella stessa e non quelle del titolo abilitativo ordinario. Per quanto attiene ai termini del rilascio del permesso di costruire a parziale sanatoria si applicano i termini del procedimento del permesso di costruire ordinario ma, in caso di scadenza del termine, non matura il silenzio assenso in quanto prevale la procedura definita per il permesso in sanatoria, di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Abusi minori. Qualora siano trascorsi 5 anni dalla loro ultimazione le opere abusivamente eseguite che non abbiano comportato aumento di superficie utile, trasformazione di superficie accessoria in utile, alterazione della sagoma o nuova costruzione, si ritengono sanati a tutti gli effetti amministrativi, e non si procede pertanto all'applicazione delle relative sanzioni. L'esistenza dei presupposti per la prescrizione dovrà essere comprovata con atto sostitutivo di notorietà. Il termine di prescrizione del mutamento di destinazione d’uso è di anni 10 e deve essere dimostrato anche con documentazione probatoria. La prescrizione è applicabile anche su immobili vincolati ai sensi degli artt. 10 e 12 del Dlgs 42/2004, a condizione che sia ottenuto il benestare della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali. La prescrizione è applicabile anche su immobili vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004 Parte Terza a condizione che sia stato ottenuto l'accertamento di compatibilità paesaggistica limitatamente agli interventi accertabili ai sensi del Dlgs 42/2004. La prescrizione è applicabile anche quando le opere abusive hanno interessato parti strutturali dell'edificio a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 22 comma 1 della Lr 19/08(Vedi) e che le opere non siano state eseguite in violazione della normativa sismica. È comunque sempre possibile, ove ve ne siano i presupposti, la sanatoria o la legittimazione di tali difformità con il pagamento delle sanzioni previste dalla legge.
5. Tolleranze costruttive. Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)
6. Sanzioni pecuniarie. Per le modalità di applicazione e calcolo della sanzione pecuniaria valgono le Disposizioni Tecnico Organizzative di cui all’art. 81.



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Art.99 Variazioni minori in corso d’opera e relativo titolo abilitativo

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi) Dpr 380/01 – testo unico per l’edilizia. (Vedi)



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Art.98 Variazioni essenziali e relativo titolo abilitativo

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)



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