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Capo 1 - Conseguimento dei titoli abilitativi

Art.108 Impianti radiotelevisivi

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 11/04/2019

Procedure. La materia, secondo quanto previsto dalla Lr 30/2000, è disciplinata dal Plert (Piano di Localizzazione delle Emittenti RadioTelevisive). Il progetto è finalizzato a comporre le diverse esigenze pubbliche e private, quali: contenimento del campo elettromagnetico, contenimento dell'impatto paesaggistico, soddisfacimento delle esigenze di servizio, con garanzia di pari diritti per tutti i soggetti esercenti. Il progetto per la realizzazione o riqualificazione del sito, condiviso da tutti i titolari di autorizzazione ministeriale alla trasmissione, deve prevedere: - la documentazione radioelettrica di cui alla Delibera regionale 1138/08 e smi; - la documentazione paesaggistica di cui al Dlgs 42/2004 e ai successivi decreti applicativi; - l'indicazione dei titoli di proprietà dei tralicci e degli impianti di collegamento, diffusione, a terra. Nel caso in cui siano vigenti ordinanze di riduzione a conformità, il progetto corrisponde a Piano di risanamento di cui all'art. 7 comma 2 della Lr 30/2000. L'autorizzazione al progetto costituisce permesso di costruire delle parti comuni alle diverse emittenti (tralicci, apparati a terra, allacciamenti, impianti di trasmissione del segnale, ecc.). Sono soggetti a permesso di costruire gli impianti di diffusione con dipoli; sono soggetti a Scia gli impianti di diffusione con pannelli radianti. Ai sensi dell’art. 2 ter della Lr 30/2000, introdotto dall’art. 16 della Lr 4/2007, gli apparati radioelettrici di reti di comunicazione elettronica con potenza complessiva al connettore d'antenna non superiore a 2 watt sono soggetti alla sola comunicazione al Comune ed all'ARPA quarantacinque giorni prima della loro installazione nonché alle disposizioni degli articoli 6 bis e 11 della Lr 30/2000. (Vedi)



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Art.106 Impianti di distribuzione dell'energia elettrica

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/04/2019

Procedura. L'autorizzazione delle cabine di trasformazione primaria è soggetta a procedura ai sensi della Lr 10 del 22 febbraio 1993 e s.m. e i., la loro costruzione è soggetta a permesso di costruire. La nuova costruzione delle cabine di trasformazione secondaria è soggetta a procedura di permesso di costruire ai sensi della Lr 10 del 22 febbraio 1993 e s. m. e i. (Vedi) La nuova costruzione di cabine non soggette alla procedura di cui alla Lr 10/93 è attuata con deposito di Scia ai sensi della Lr 15/03.



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Art.105 Controllo sulle opere soggette a Scia

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/04/2019

Atto di Coordinamento regionale sui controlli delle pratiche edilizie. (Vedi)



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Art.97 Interventi non soggetti a titolo abilitativo

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 12/12/2018

1. Interventi esclusi. Non sono soggetti ad alcun titolo abilitativo gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 7 legge regionale 15/2013. Inoltre non sono soggette a titolo abilitativo:

  • le opere oggetto di ordinanza sindacale contingibile e urgente;
  • le opere oggetto di ordinanza sindacale di eliminazione di inconvenienti igienici;
  • le opere realizzate per il ricovero gatti all'interno delle "oasi feline" di cui alla Lr 41/1994;
  • le opere connesse alla realizzazione di passi carrai su suolo pubblico;
  • gli interventi per la demolizione delle sole opere abusive; qualora il ripristino non consista nella sola demolizione, bensì nella realizzazione di ulteriori opere edilizie, è necessario presentare il titolo abilitativo richiesto dalla normativa;
  • le opere realizzate da Amministrazioni statali o comunque insistenti su aree demaniali da realizzarsi da parte di Enti istituzionalmente competenti;
  • le opere pubbliche di interesse regionale, provinciale e comunale di cui all’articolo 10 della legge regionale 15/2013;
  • le opere, gli interventi e i programmi di intervento da realizzare a seguito della conclusione di accordi di programma (Dlgs 267/2000, Lr 24/2017);
  • altre opere di interesse sovracomunale la cui autorizzazione è in capo ad altri soggetti.

Sono comunque fatti salvi gli adempimenti di cui alla Lr 19/08 "Norme per la riduzione del rischio sismico".

2. Interventi urgenti. Gli interventi relativi a edifici, manufatti ed esemplari arborei tutelati dal Regolamento del verde, che si rendano strettamente necessari al fine di evitare un pericolo imminente per l'incolumità delle persone, possono essere eseguiti senza preventivo titolo abilitativo presentando una comunicazione di avvio dei lavori relativa alla sussistenza del pericolo corredata da perizia redatta da tecnico abilitato, e una documentazione fotografica relativa allo stato di fatto antecedente gli interventi. Le opere sopradescritte non possono prevedere o precostituire la realizzazione definitiva dell'opera, la quale potrà completarsi solo con il titolo abilitativo previsto dal presente Regolamento. Entro i 30 giorni successivi alla comunicazione dovrà seguire un progetto a sanatoria, gratuito, per i lavori oggetto della precedente comunicazione. Nel caso di lavori di somma urgenza, diretti ad eliminare situazioni di concreto pericolo per la pubblica incolumità, l’interessato provvede alla presentazione dell’istanza di autorizzazione sismica o al deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, secondo le discipline in materia sismica, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di avvio dei lavori. In caso di interventi urgenti in zona di vincolo idrogeologico dovrà essere presentata apposita istanza di autorizzazione in sanatoria relativa al vincolo idrogeologico, secondo i tempi e la procedura prevista dallo specifico Regolamento comunale. (Vedi) Nel caso di edifici con vincolo di cui all'art. 10 del Dlgs 42/2004 la procedura di urgenza è in capo alla Soprintendenza. Nel caso di edifici di interesse storico-architettonico l'opera di rimozione del pericolo non può comportare la demolizione dell'edificio. Nel caso di interventi relativi ad esemplari arborei tutelati dal Regolamento del verde la comunicazione dovrà essere inviata agli Uffici comunali competenti. Entro i 30 giorni successivi alla data della comunicazione dovrà pervenire apposita istanza.



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Art.92 Processo edilizio

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 12/12/2018

1. Fasi. Ai fini del presente Regolamento il processo edilizio, che può esplicarsi con intervento edilizio diretto o previo Piano urbanistico attuativo, si compone delle fasi di progettazione, presentazione e acquisizione del titolo abilitativo (capo 1), di esecuzione dell'opera, di certificazione della conformità edilizia e agibilità (capo 2). Gli aspetti contributivi correlati al processo edilizio sono oggetto del capo 3 del presente Titolo.
2. Norma generale di rinvio. La disciplina del presente Titolo 3 può subire modifiche e aggiornamenti in funzione del quadro normativo nazionale e regionale in materia urbanistico - edilizia. Viene pertanto disposto, in linea con quanto previsto dall’art. 19 della Lr 24/2017, un rimando generalizzato alla disciplina recata in norme sovraordinate, qualora diverse dal presente regolamento, e ad eventuali specificazioni ed integrazioni contenute delle DTO di cui all’articolo 81.
3. Procedure e documentazione. Le procedure e la documentazione per la presentazione dei titoli abilitativi sono disciplinate da legge regionale e dagli Atti regionali di coordinamento tecnico.



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Art.107 impianti di telefonia mobile e servizi assimilati

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

La realizzazione e riconfigurazione di impianti funzionali alla telefonia mobile è soggetta alla normativa specifica. Nel caso di richiesta di nuovo impianto in nuovo sito le opere sono soggette a Permesso di costruire nell’ambito del procedimento unico gestito dal Suap. (Vedi)
Per impianti esistenti, nel caso di riconfigurazione, sono previste le procedure semplificate comprensive delle verifiche di localizzazione urbanistico-edilizie, ambientali ed eventuale autorizzazione paesaggistica.



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Art.104 Valutazione preventiva

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

Il proprietario o l’avente titolo alla presentazione della Scia o alla richiesta di permesso di costruire, può chiedere preliminarmente una valutazione sull’ammissibilità dell’intervento, presentando specifica domanda allo Sportello, di cui all’art. 75 comma 3 del Rue, secondo le modalità individuate nelle Disposizioni tecnico-organizzative in caso di:
a) progetti soggetti a intervento di nuova costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione di intero edificio;
b) insediamento di un uso soggetto a verifica di ammissibilità urbanistica (art. 30 del Rue) per interventi di nuova costruzione, consistenti in opere di edificazione ex novo, e negli interventi di ristrutturazione di intero edificio che comportino variazione dell'uso precedentemente insediato.



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Art.103 Autorizzazione paesaggistica e accertamento di compatibilità paesaggistica

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.(Vedi)



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Art.102 Permesso di costruire: procedura

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)
Permesso di costruire convenzionato. Quando la normativa del POC preveda l'intervento edilizio con permesso di costruire convenzionato, lo stesso potrà essere rilasciato esclusivamente previa stipulazione della convenzione disciplinante la realizzazione delle dotazioni territoriali, le relative garanzie e sanzioni in caso di inadempimento. In casi particolari, il Comune potrà valutare la possibilità, per il concessionario, di obbligarsi tramite promessa unilaterale (atto unilaterale d'obbligo), in luogo della stipulazione della convenzione. Il progetto edilizio per l'esecuzione degli edifici e le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti dovranno realizzarsi contestualmente con appositi titoli. 



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Art.101 Segnalazione certificata di inizio attività: procedura

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)



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