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Capo 1 - Conseguimento dei titoli abilitativi

Art.100bis Comunicazione di inizio lavori: procedura

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)



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Art.100 Titoli edilizi in sanatoria (accertamento di conformità)

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Condizioni. Nel caso di interventi realizzati in difformità dal titolo abilitativo o in assenza di questo, l'avente titolo può richiedere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria o depositare Scia in sanatoria ai sensi dell'art. 17, commi 1 o 2 della Lr 23/2004. La richiesta di permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività di cui al presente comma possono essere presentate fino alla conclusione delle procedure sanzionatorie. È altresì possibile procedere al deposito, di Comunicazione di inizio lavori (CIL) con le modalità previste dalle norme sovraordinate. Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi) Dpr 380/01 – testo unico per l’edilizia. (Vedi)
2. Sanzioni amministrative. Nei casi di accertamento di conformità sono comunque dovute, oltre alle somme a titolo di oblazione ai sensi della normativa sovraordinata, anche le sanzioni amministrative in materia di edifici vincolati ai sensi della parte II del Dlgs 42/2004 o tutelati ai sensi degli strumenti urbanistici comunali e graduate come definito nelle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'art. 81
3. Sanatorie parziali. È possibile presentare richiesta di permesso o depositare Scia in parziale sanatoria qualora nel progetto edilizio siano presenti oltre che opere da sanare anche opere ancora da realizzare. Viene ammessa la possibilità di presentare un titolo unificato esclusivamente a fini di snellimento procedurale, pertanto eventuali opere abusive soggette a demolizione a seguito di ordinanza, seguono i tempi indicati nella stessa e non quelle del titolo abilitativo ordinario. Per quanto attiene ai termini del rilascio del permesso di costruire a parziale sanatoria si applicano i termini del procedimento del permesso di costruire ordinario ma, in caso di scadenza del termine, non matura il silenzio assenso in quanto prevale la procedura definita per il permesso in sanatoria, di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Abusi minori. Qualora siano trascorsi 5 anni dalla loro ultimazione le opere abusivamente eseguite che non abbiano comportato aumento di superficie utile, trasformazione di superficie accessoria in utile, alterazione della sagoma o nuova costruzione, si ritengono sanati a tutti gli effetti amministrativi, e non si procede pertanto all'applicazione delle relative sanzioni. L'esistenza dei presupposti per la prescrizione dovrà essere comprovata con atto sostitutivo di notorietà. Il termine di prescrizione del mutamento di destinazione d’uso è di anni 10 e deve essere dimostrato anche con documentazione probatoria. La prescrizione è applicabile anche su immobili vincolati ai sensi degli artt. 10 e 12 del Dlgs 42/2004, a condizione che sia ottenuto il benestare della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali. La prescrizione è applicabile anche su immobili vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004 Parte Terza a condizione che sia stato ottenuto l'accertamento di compatibilità paesaggistica limitatamente agli interventi accertabili ai sensi del Dlgs 42/2004. La prescrizione è applicabile anche quando le opere abusive hanno interessato parti strutturali dell'edificio a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 22 comma 1 della Lr 19/08(Vedi) e che le opere non siano state eseguite in violazione della normativa sismica. È comunque sempre possibile, ove ve ne siano i presupposti, la sanatoria o la legittimazione di tali difformità con il pagamento delle sanzioni previste dalla legge.
5. Tolleranze costruttive. Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)
6. Sanzioni pecuniarie. Per le modalità di applicazione e calcolo della sanzione pecuniaria valgono le Disposizioni Tecnico Organizzative di cui all’art. 81.



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Art.99 Variazioni minori in corso d’opera e relativo titolo abilitativo

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi) Dpr 380/01 – testo unico per l’edilizia. (Vedi)



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Art.98 Variazioni essenziali e relativo titolo abilitativo

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)



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Art.96 Interventi e titoli abilitativi in deroga

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Deroghe. Per alcuni particolari interventi il titolo abilitativo può essere rilasciato/presentato in deroga agli strumenti urbanistici
a) nei casi previsti dall’articolo 14 del Dpr 380/01; (Vedi)
b) quando previsto da specifiche leggi (quali, ad esempio, la Legge 13/1989 e la Legge 122/1989); (Vedi)
c) per ragioni d'allineamento stradale (in deroga ai requisiti di distanza).
La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, è approvata con deliberazione del Consiglio comunale per il punto a) e con provvedimento dirigenziale per i punti b) e c), previa istruttoria tecnica e acquisizione di tutti i pareri e le autorizzazioni obbligatorie, nonché della valutazione da parte della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio qualora dovuto.
Nel caso di interventi soggetti a Scia la deroga deve essere acquisita prima del deposito della stessa.
2. Parcheggi pertinenziali: condizioni di deroga. Con richiesta all'Amministrazione comunale da formularsi ai sensi dell'art. 9 della Legge 122/1989, nel territorio urbano è consentita la realizzazione di parcheggi pertinenziali privati (PE) nel sottosuolo o al piano terra di edifici esistenti, anche in deroga alle norme urbanistico-edilizie, fatta salva la condizione di pertinenzialità delle autorimesse ad unità immobiliari principali aventi qualsiasi destinazione d'uso. La proprietà dei parcheggi privati di cui al comma 1, art. 9, della legge 122/1989 e s. m. e i., può essere trasferita purché con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune. L'eventuale deroga deve concedersi a condizione che la realizzazione dei parcheggi non confligga con prevalenti interessi pubblici, quali la tutela dell'ambiente, del verde, dei beni storici e archeologici, del paesaggio, della sicurezza del traffico e della buona viabilità, della falda acquifera. A tale fine, apposita Conferenza dei servizi valuta le richieste sulla base dei criteri, indirizzi e requisiti di cui al successivo comma 3. Tale deroga non è richiedibile per la realizzazione di parcheggi (PE) di cui all'art. 115.
3. Parcheggi pertinenziali: criteri di valutazione.
3.1 Tutela dell'ambiente.Verifica del miglioramento ambientale costituito dalla realizzazione in oggetto (diminuita presenza di auto in sosta su strada e riduzione del traffico derivante dalla ricerca di parcheggio). Per quanto riguarda la valutazione d'impatto acustico di cui alla Legge 447/1995, può essere presentata la documentazione semplificata di cui alla Scheda tecnica di dettaglio dE6.1 (dichiarazione del tecnico abilitato in sostituzione della DO.IM.A). L'individuazione di un'area definita "da acquisire" nella tavola del Psc "Strategie per la qualità - Attrezzature e spazi collettivi", non è di per sé ostativa alla realizzazione di parcheggi pertinenziali, a condizione che l'area non sia inserita nel vigente Poc ai fini della sua acquisizione e/o attuazione.
3.2 Tutela del verde. Le eventuali alberature esistenti dovranno essere valutate in relazione al loro pregio e salvaguardate nei limiti del possibile. Le alberature di grande rilevanza dovranno comunque essere salvaguardate secondo quanto previsto dal Regolamento del Verde Pubblico e Privato. Per le aree sovrastanti i parcheggi, quando sistemate a verde, devono essere scelte essenze (latifoglie), arbusti e piante tappezzanti atti a esercitare una azione di captazione delle polveri e di regolazione delle quantità di ossigeno e di anidride carbonica attraverso il processo foto sintetico. Vanno inoltre evitate le estese superfici a prato (tappeto erboso) che richiedono una costosa e continua manutenzione. Per una buona consistenza del terreno vegetante va previsto uno strato non inferiore a 60 cm compresa la porzione drenante per le aree con cespugli e piante tappezzanti, mentre per le parti alberate devono essere predisposte aree di contenimento di maggiore profondità, sufficienti per uno sviluppo radicale armonico durante la crescita. Le zone verdi devono essere provviste di un impianto di irrigazione automatizzato o a bocchette.
3.3 Tutela dei beni storici e paesaggistici. In caso di edifici di interesse storico-architettonico e documentale l'inserimento dell'autorimessa deve tutelare gli elementi di particolare pregio anche tramite idonee soluzioni tecnologiche. Particolare attenzione deve essere posta nella valutazione di progetti interferenti con i giardini, gli orti e le corti storiche come individuati dalla carta "La Città storica. Ambiti e materiali" del Rue.
3.4 Tutela della sicurezza del traffico e della buona viabilità. La deroga non è concessa qualora la realizzazione, anche solo nella sua fase di cantiere, comporti gravi intralci al traffico veicolare, pedonale e alla buona viabilità. I lavori di scavo e costruzione devono comunque essere previsti e realizzati in modo da contenere al minimo gli inconvenienti.
3.5 Tutela della falda acquifera. La deroga deve comunque garantire una superficie permeabile pari al 20% del lotto ed è condizionata in ogni caso dalla piantumazione sul restante 80% di alberi di alto fusto e dalla messa in atto di un efficace sistema sostitutivo di immissione delle acque in falda ed è subordinata, in ogni caso, alla piantumazione di alberi di alto fusto sulla parte restante e alla messa in atto di un efficace sistema sostitutivo di immissione delle acque in falda. Requisiti di pertinenzialità.
Considerati i contenuti della pianificazione di Settore in rapporto con quelli del Psc, i requisiti di pertinenzialità sono ottemperati ai fini urbanistico-edilizi quando:
a) l'unità immobiliare principale è sita all'interno degli Ambiti storici, come definiti dal Psc, e l'autorimessa è sita nel territorio comunale;
b) l'unità immobiliare è sita all'esterno di Ambiti storici e l'autorimessa è sita all'esterno di Ambiti storici (non è ammissibile quindi il legame pertinenziale con autorimessa sita negli Ambiti storici);
c) il parcheggio pertinenziale è definito nel limite di 1 posto auto ogni 25 mq di superficie utile dell'unità immobiliare principale;
d) il parcheggio pertinenziale sia affittato a persona fisica residente o altro soggetto avente sede in unità immobiliare principale con le caratteristiche di cui alle precedenti lettere a), b), c) e ciò solo ed esclusivamente qualora siano decorsi sei mesi dalla data di fine lavori e non si sia potuta realizzare la cessione dell'autorimessa a soggetto proprietario di immobile principale. Il vincolo di pertinenzialità può risultare da:
- indicazione negli elaborati di progetto, individuando precisamente i singoli parcheggi e le unità immobiliari principali (abitazioni, uffici, ecc.) anche con gli estremi catastali;
- atto unilaterale d'obbligo debitamente registrato con il quale il richiedente il titolo abilitativo si impegna a costituire entro il termine di fine lavori il rapporto di pertinenzialità nel rispetto dei criteri di applicazione dati dall'Amministrazione



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Art.95 Interventi soggetti a permesso di costruire

Creato il: 11/01/2018

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Art.94 Interventi soggetti a Scia

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)



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Art.93 Titoli abilitativi

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Caratteri generali. Tutti gli interventi di trasformazione fisica o funzionale del territorio e degli immobili, ad eccezione di quelli indicati all'art. 97, sono soggetti a titolo abilitativo. I titoli abilitativi sono: la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), la Procedura abilitativa semplificata (Pas) e il permesso di costruire (P. di C.).



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