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Art. 68 Ambiti da riqualificare misti

Art. 68 Ambiti da riqualificare misti

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 12/12/2018

1. Definizione e generalità. Gli Ambiti da riqualificare misti sono parti del territorio che richiedono interventi volti a recuperare diffusamente qualità urbana e ambientale, con potenziamento di infrastrutture e dotazioni collettive, introduzione di un mix funzionale sensibile alle nuove esigenze, miglioramento delle prestazioni di spazi e attrezzature. Essi sono caratterizzati dall'adeguata compresenza degli "usi abitativi di tipo urbano" con gli "usi industriali e artigianali", i "servizi economici e amministrativi", i "servizi commerciali e artigianato di servizio", i "servizi ricettivi e ristorativi", i "servizi ricreativi", i "servizi sociali e di interesse generale", qualora compatibili con l'uso abitativo. Al fine di conseguire il rafforzamento della qualità dello spazio pubblico, il contributo di costruzione corrisposto per interventi edilizi e la monetizzazione delle aree per dotazioni territoriali in questi Ambiti vengono prioritariamente destinati alla realizzazione di opere e interventi pubblici nelle Situazioni in cui il singolo Ambito ricade.
2. Disciplina degli usi.
a. Usi esclusi. È escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:
(2c) deposito e stoccaggio a cielo aperto, (4a) commercio in grandi strutture e centri commerciali, (5b) accoglienza in strutture all'aperto attrezzate, (8) usi rurali.
b. Usi soggetti a verifica d'ammissibilità. L'insediarsi dei seguenti usi è subordinato alla verifica d'ammissibilità di cui all'art. 30 in relazione ai fattori d'impatto specificati:
(2a) produzione industriale e artigianale di beni: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rischio di incidente, rischio di inquinamento da rifiuti, uso/movimentazione di sostanze nocive e pericolose; (2b) magazzinaggio, spedizione e logistica, commercio all'ingrosso: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, uso/movimentazione di sostanze nocive e pericolose;
(3a) attività direzionali in strutture complesse: impatto sulla mobilità e sul traffico;
(4b) commercio in medio-grandi strutture limitatamente alla tipologia alimentare: impatto sulla mobilità e sul traffico;
(4f) distribuzione di carburanti: rischio di incidente, rischio di inquinamento da rifiuti, uso/movimentazione di sostanze nocive e pericolose;
(6) spettacolo, sport, cultura, tempo libero: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rumore;
(7b) servizi alla popolazione di livello sovralocale: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rumore;
(7c) servizi per la formazione universitaria: impatto sulla mobilità e sul traffico, rumore.
3. Disciplina degli interventi sugli edifici. Fino all'approvazione di un Poc sono consentiti i seguenti tipi di intervento sugli edifici esistenti: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché, estese esclusivamente agli edifici compresi nel singolo lotto esistente alla data di entrata in vigore del Piano strutturale comunale, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione finalizzata all'utilizzo degli incentivi volumetrici previsti all'art. 56 comma 3.
Sugli edifici adibiti ad usi industriali e artigianali (2) è comunque ammesso l’ampliamento, secondo le finalità e nei modi dell'art. 32, comma 2.
Sugli edifici esistenti con usi già legittimamente insediati, ma soggetti a verifica d'ammissibilità o usi esclusi, gli interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione di volumi esistenti sono ammessi solo se soddisfano le verifiche di ammissibilità secondo i modi definiti all'art. 30. Sugli usi esclusi occorre verificare: impatto sulla sosta, sulla mobilità e sul traffico, rumore, impoverimento vegetazionale e interferenza con nodi e connessioni ecologiche.
Sugli edifici d'interesse storico-architettonico e sulle parti di pregio storico-culturale e testimoniale degli edifici di interesse documentale si opera con le modalità progettuali e le tecniche operative del restauro, nel rispetto dei requisiti e delle prestazioni specificati all’articolo 57 del presente Regolamento.
4. Disciplina degli interventi sugli spazi aperti. Anche in attesa dell'approvazione di un Poc gli interventi sugli spazi aperti devono contribuire al completamento e al rafforzamento del sistema ecologico e ambientale secondo gli indirizzi stabiliti dal Psc negli artt. 35 e 36 del Quadro normativo e nella tavola "Strategie per la qualità – Dotazioni ecologiche e ambientali".



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