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Parte terza (Articoli 59-74)

Art.70 Ambiti di valore naturale e ambientale

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 11/04/2019

1. Definizione e generalità. Sono le parti del Territorio rurale nelle quali la presenza di serbatoi di naturalità e un'alta qualità ambientale e naturalistica assumono oggi un valore prevalente rispetto all'attività produttiva agricola e costituiscono i capisaldi della rete ecologica principale. Obiettivi prioritari sono la conservazione e l'incremento della biodiversità; attività agricole, turistiche e ricreative devono consentire il mantenimento degli ecosistemi e la valorizzazione delle particolarità naturalistiche e paesaggistiche. Ogni Ambito individuato dal Psc e singolarmente numerato nella tavola di "Classificazione del territorio" è dotato di proprie caratteristiche ecologiche e paesistiche. Esse costituiscono il riferimento necessario per interventi di tutela e valorizzazione, per la realizzazione di opere di interesse pubblico, per la stipula di accordi negoziali tra pubblico e privato.
2. Disciplina degli usi.
a. Usi esclusi. È escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:
2) usi industriali e artigianali, (3) servizi economici e amministrativi, (4) servizi commerciali e artigianato di servizio, (5b) accoglienza in strutture all'aperto attrezzate, (7c) servizi per la formazione universitaria, (7d) servizi per la coltivazione di orti urbani ad uso domestico aggregati in colonie organizzate unitariamente.
b. Usi soggetti a verifica d’ammissibilità. L’insediarsi dei seguenti usi è subordinato alla verifica d’ammissibilità di cui all’art. 30 in relazione ai fattori d’impatto specificati:
(5a) accoglienza in strutture ricettive e alberghiere: impatto sul sistema della sosta e della mobilità, sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rumore, impoverimento vegetazionale e interferenza con nodi e connessioni ecologiche;
(5c) attività di pubblico esercizio: impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rumore, impoverimento vegetazionale e interferenza con nodi e connessioni ecologiche;
(6) servizi ricreativi (purché non comportino la realizzazione di ampie superfici pavimentate o piste da ciclocross, motocross, autocross e simili) limitati alla fruizione delle risorse naturali o paesaggistiche, dove non vi siano vincoli di tutela: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rumore, regime orario delle attività, impoverimento vegetazionale e interferenza con nodi e connessioni ecologiche;
(7a) servizi alla popolazione di livello locale: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto su rete e impianti idrici, impatto su rete e impianti fognari, impatto su reti e impianti energetici, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rumore, impoverimento vegetazionale e interferenza con nodi e connessioni ecologiche;
(7b) servizi alla popolazione di livello sovralocale: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto su rete e impianti idrici, impatto su rete e impianti fognari, impatto su reti e impianti energetici, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rumore, impoverimento vegetazionale e interferenza con nodi e connessioni ecologiche;
(8) usi rurali (per le sole produzioni effettuate tramite metodi di agricoltura integrata, biologica o biodinamica): impoverimento vegetazionale e interferenza con nodi e connessioni ecologiche.
c. Prescrizioni specifiche relative agli usi. L’insediamento di nuovi usi non deve produrre significativi interventi di infrastrutturazione. In particolare:
- i percorsi di accesso agli edifici dovranno essere realizzati con materiali adatti al paesaggio rurale;
- non deve comportare impianti di distribuzione e adduzione per l’approvvigionamento idrico; è ammesso l’allacciamento alla rete di distribuzione;
- non deve comportare la realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria pubblica; gli impianti di depurazione autonomi, o sistemi alternativi di depurazione dei reflui devono essere progettati nel rispetto delle indicazioni dell’art. 47 (Rete e impianti fognari e di depurazione delle acque);
- non deve comportare la realizzazione di nuove linee elettriche o di adduzione di gas; sono ammessi gli impianti per la derivazione d’utenza;
- la raccolta dei rifiuti solidi prodotti deve essere compatibile con il servizio fornito dal gestore; gli interventi devono prevedere un sistema di stoccaggio autonomo in relazione al servizio fornito; la frazione organica dei rifiuti solidi deve essere prioritariamente smaltita in sito. Un progetto dettagliato deve illustrare la compatibilità del nuovo uso con le caratteristiche naturali e ambientali del sito. In caso di realizzazione di interventi sull’esistente che comportino il frazionamento degli edifici, ciascuna delle nuove unità immobiliari realizzate, come abitazioni singole permanenti e temporanee (1a), non può avere Su inferiore a 75 mq; la presente disposizione prevale su quelle inerenti la dimensione del taglio degli alloggi per edifici di interesse. È consentita la realizzazione di unità di dimensione inferiore per edifici che non raggiungano la superficie di 150 mq di SU e per interventi per l'abitare condiviso e solidale. Il titolo abilitativo per l’insediamento di nuovi usi non rurali comporta l’obbligo di realizzazione delle opere necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 di questo articolo, quali:
- opere di sistemazione delle aree di pertinenza;
- miglioramento della regimazione idraulica;
- interventi mirati alla salvaguardia idrogeologica;
- opere di igienizzazione di scarichi esistenti;
- opere di reimpianto vegetazionale.
3. Disciplina degli interventi sugli edifici. Sono ammessi interventi sugli edifici esistenti di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia purchè nel rispetto di sedime e sagoma.
Sono comunque consentiti, anche se nelle aree tutelate ex D.Lgs. 42/2004 si configurano come interventi di nuova costruzione:

  • interventi di accorpamento di piccole volumetrie su edifici esistenti, purchè l'ampliamento dell'edificio non ecceda il 20% del volume dell'edificio preesistente;
  • ​interventi che comportino modifica del sedime e della sagoma planivolumetrica solo al fine di migliorare la protezione ambientale del patrimonio edilizio esistente in relazione alla interferenza con infrastrutture esistenti, dimostrata dalla presenza di fasce di rispetto ad infrastrutture oppure alla presenza di “aree in dissesto” e “aree di possibile evoluzione del dissesto” indicate nella Tavola dei vincoli. Il sedime del nuovo edificio deve essere contiguo al perimetro delle fasce o delle aree sopra indicate nel punto più vicino all'edificio preesistente, salvo motivazioni di carattere paesaggistico avallate dalla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio ove previsto.

Il progetto di ricostruzione di edifici privi di valore storico-architettonico e documentale dovrà curare attentamente l’inserimento del nuovo manufatto nel paesaggio, con l’obiettivo di migliorare il preesistente assetto. A questo fine devono essere considerati il contesto (sia per quanto riguarda la localizzazione dell’edificio che per quanto riguarda la composizione degli elementi), l’edificio (sia per la composizione volumetrica, che per l’assetto delle facciate e delle coperture e per i materiali e i colori utilizzati), gli spazi aperti (organizzazione dell’area cortiliva e scelta della vegetazione).
Sugli edifici d'interesse storico-architettonico e sulle parti di pregio storico-culturale e testimoniale degli edifici di interesse documentale si opera con le modalità progettuali e le tecniche operative del restauro, nel rispetto dei requisiti e delle prestazioni specificati all'art. 57 del presente Regolamento. Per gli usi (8) e per la vendita diretta dei prodotti agricoli, è consentita la realizzazione di manufatti temporanei, costituiti da materiali ecosostenibili dal punto di vista realizzativo e del successivo smaltimento (es. terra, legno), privi di fondazioni e impianti. Tali manufatti rientrano fra le opere di cui all’articolo 7 comma 1 lettera f della legge regionale 15/2013.
4. Disciplina degli interventi sugli spazi aperti. Ai fini della tutela del suolo nelle zone collinari qualsiasi attività deve essere condotta in modo da ridurre fenomeni di erosione, rallentare la velocità di deflusso delle acque, raccogliere e convogliare le acque in eccesso nella rete scolante. Qualsiasi intervento che implichi modifiche morfologiche e diverse sistemazioni del suolo è subordinato al rispetto delle norme contenute nel Regolamento comunale per la gestione del Vincolo Idrogeologico, nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico e nelle direttive dell'Autorità di Bacino del Reno, con particolare attenzione alla Tutela della stabilità dei versanti, di cui all'art. 12 del Psc, come previste dal PTCP (Vedi). In particolare nelle zone collinari, sono favoriti e perseguiti interventi di recupero paesaggistico, nel rispetto della normativa di settore, attraverso la sostituzione, ovvero la conversione, di macchie arboreo-arbustive, aree boscate e filari composti da specie alloctone e chiaramente disarmonici rispetto alle caratteristiche storico-vegetazionali del paesaggio collinare bolognese.
Sono consentiti interventi di sistemazione del suolo mediante realizzazione di pavimentazioni, di posti auto scoperti e di piscine scoperte nonché parcheggi pertinenziali completamente interrati e volumi tecnici solo se realizzati all’interno del lotto virtuale; anche le pertinenze di cui all’obiettivo dE 8.2 sono da realizzare all’interno del lotto virtuale; l’accesso deve essere unico al fine di minimizzare l’impatto sul paesaggio. La sostituzione di alberature abbattute nel lotto virtuale deve essere eseguita all’interno del medesimo lotto o, quando non sufficiente, nelle aree limitrofe di proprietà.
5. Schede d’Ambito.

FIUME RENO (AMBITO N.166)
Generalità. 
L'Ambito coincide quasi interamente col corridoio ecologico territoriale del Reno. È costituito da una fascia di larghezza abbastanza omogenea occupata dall'alveo vero e proprio del fiume cui si affiancano aree golenali di diversa profondità e sviluppo. Tali aree sono state nel tempo variamente utilizzate e oggi si presentano come una sequenza disomogenea di parti con usi non integrati: aree incolte o abbandonate, praterie sfalciate, piccoli boschetti di specie sia autoctone (tendenzialmente igrofile) sia alloctone e infestanti, zone sportive di varia dimensione e tipo, giardini urbani di recente impianto, aree di sosta variamente attrezzate.
Prestazioni. Il disegno complessivo, l'organizzazione degli spazi e la gestione ordinaria e straordinaria del territorio dovranno garantire le seguenti prestazioni:
1. collocare nella fascia più lontana dall'alveo, a contatto con l'edificato, le aree ricreative più strutturate (aree verdi urbane e impianti sportivi scoperti a completamento dell'esistente) e gli orti urbani; mantenere il carattere naturale e la valenza ecologica delle aree più prossime all'alveo (boschi ripariali, canneti, prati umidi...) consentendo limitati accessi diretti all'alveo; caratterizzare la fascia intermedia con aree per la ricreazione informale (prati, boschi radi...);
2. favorire la vista e l'accessibilità al fiume sistemando opportunamente le aree edificate a contatto con l'Ambito, in particolare curare i rapporti tra strade, aree per parcheggio, fermate del trasporto pubblico locale, percorsi ciclabili, piazze e aree pedonalizzate in maniera da costituire un sistema di accessi chiaramente riconoscibile lungo tutto il perimetro;
3. utilizzare solo specie vegetazionali autoctone, sostanzialmente igrofile (mesofile nelle zone più lontane e più alte rispetto all'alveo);
4. prevedere l'impianto di fasce arboreo-arbustive sia lungo le aree perimetrali sia all'interno dell'Ambito, intercalandole, eventualmente, con piccole aree verdi attrezzate, impianti sportivi scoperti e orti urbani;
5. progettare in maniera unitaria ed integrata percorsi e spazi di sosta, illuminazione pubblica, cartellonistica, attrezzature di servizio ecc. in particolare nel loro relazionarsi con le aree edificate a contatto con l'Ambito;
6. se e dove necessario, prevedere interventi di miglioramento (struttura, specie, ecc.) della compagine vegetazionale esistente, oltre che degli spazi attrezzati presenti. Nell'area del nodo ecologico Sic "Golena San Vitale e Golena del Lippo" le prestazioni si integrano con le disposizioni previste dalle Misure di Conservazione (ai sensi della Lr 7/2004). La zona Sic è costituita da una golena del fiume Reno su cui si è sviluppato un fitto bosco igrofilo intervallato da zone a prato e incolte, oltre che da alcuni abbassamenti del terreno su cui si ferma l'acqua dopo le piene creando un ambiente tipico unico in provincia di Bologna per la biodiversità e il paesaggio. Una parte della zona è anche riconosciuta dalla Regione Emilia-Romagna come Area di riequilibrio ecologico, ai sensi della Lr 6/2005, per cui la gestione del nodo ecologico complesso deve sottostare alle finalità e agli obiettivi gestionali specifici dell'Area di riequilibrio ecologico (Are).


TORRENTE SAVENA (AMBITI N.161, 162, 163 E 167)
Generalità.
 Sono Ambiti caratterizzati dal corridoio ecologico territoriale del Savena ma che si presentano come successione disomogenea e frammentata di spazi di diversa forma, dimensione e destinazione d'uso. Si tratta di alcuni parchi urbani di varia dimensione, di zone sportive, di aree di risulta tra il fiume, l'edificato e le nuove infrastrutture in corso di realizzazione (Alta velocità ferroviaria e strada Fondovalle Savena) spesso abbandonate e incolte, di piccole aree boscate o cespugliate.
Prestazioni. Il disegno complessivo, l'organizzazione degli spazi e la gestione ordinaria e straordinaria del territorio dovranno garantire le seguenti prestazioni:
1. collocare nella fascia più lontana dall'alveo, a contatto con l'edificato, le aree ricreative più strutturate (aree verdi urbane e impianti sportivi scoperti a completamento dell'esistente) e gli orti urbani; mantenere il carattere naturale e la valenza ecologica delle aree più prossime all'alveo (boschi ripariali, canneti, prati umidi) consentendo limitati accessi diretti all'alveo;
2. favorire la vista e l'accessibilità al fiume sistemando opportunamente le aree edificate a contatto con l'Ambito, in particolare curare i rapporti tra strade, aree per parcheggio, fermate del trasporto pubblico locale, percorsi ciclabili, piazze e aree pedonalizzate in maniera da costituire un sistema di accessi chiaramente riconoscibile lungo tutto il perimetro;
3. utilizzare solo specie vegetazionali autoctone, sostanzialmente igrofile (mesofile nelle zone più lontane e più alte rispetto all'alveo);
4. progettare in maniera integrata ed unitaria percorsi e spazi di sosta, illuminazione pubblica, cartellonistica, attrezzature di servizio ecc. in particolare nel loro relazionarsi con le aree edificate a contatto con l'Ambito;
5. se e dove necessario, prevedere interventi di miglioramento (struttura, specie, ecc) della compagine vegetazionale esistente, oltre che degli spazi attrezzati presenti.


COLLINA DEI CALANCHI (AMBITO N.158)
Generalità.
 Ambito coincidente con il corridoio ecologico territoriale della collina est, si caratterizza per l'alternanza di superfici boscate, arbusteti, qualche calanco, praterie o aree incolte e, in misura minore, aree coltivate in maniera sostanzialmente estensiva ma anche a frutteto, vigneto e talvolta oliveto; le aree di impluvio sono generalmente segnate dalla presenza di una fascia arboreo-arbustiva di spessore variabile e numerosi tratti di viabilità sono fiancheggiati da vegetazione arborea e arbustiva; sono presenti insediamenti sparsi di case isolate o riunite in piccoli borghi.
Prestazioni. La gestione ordinaria e straordinaria del territorio dovrà garantire le seguenti prestazioni:
1. incrementare i valori ecologici con interventi di miglioramento forestale (articolazione delle specie, struttura, ecc.); migliorare i sistemi di raccolta e allontanamento delle acque superficiali; tutelare il suolo; recuperare e valorizzare le raccolte d'acqua esistenti (piccoli bacini collinari) per fini multipli (spegnimento incendi, aumento di habitat e della biodiversità potenziale, articolazione paesaggistica), valutando anche la possibilità di aumentarne il numero; mitigare gli impatti paesistici e funzionali derivanti dalla presenza di insediamenti male o per nulla inseriti nel contesto.
2. connettere le aree boscate di maggiore dimensione con impianti vegetazionali, risolvendo con interventi appropriati l'eventuale presenza di soluzioni di continuità dovute alle infrastrutture viarie;
3. creare, recuperare e valorizzare itinerari per una fruizione sostenibile (percorsi ciclopedonali ed equestri) a partire dalla messa a sistema degli elementi storico-documentali esistenti, eventualmente integrati con nuovi punti di sosta. Predisporre un disegno unitario, possibilmente esteso all'intero territorio collinare bolognese, per la realizzazione dei percorsi e indicare forme, materiali, colori, ecc. delle attrezzature connesse;
4. favorire l'inserimento paesaggistico degli edifici residenziali esistenti con la sostituzione delle specie arboree non congruenti con i caratteri dell'Ambito, ovvero con l'impianto di cortine arboreo-arbustive lungo i perimetri delle aree interessate; 5. mantenere e incrementare la superficie delle aree agricole compatibili con la naturalità dell'Ambito, promuovendo la conversione verso colture biologiche.


COLLINA IN DESTRA RENO (AMBITI N.157, 159 E 164)
Generalità.
 Ambiti caratterizzati dalla sostanziale coincidenza col nodo ecologico complesso Sic-Zps "Boschi di San Luca e Destra Reno". L'area si caratterizza per l'alternanza di estese superfici arboree e arbustive, praterie, incolti, affioramenti rocciosi e calanchivi, alcune aree coltivate in maniera estensiva o a frutteto, vigneto e anche oliveto; sono presenti insediamenti sparsi di case isolate o riunite in piccoli borghi.
Prestazioni. La gestione ordinaria e straordinaria del territorio dovrà garantire le seguenti prestazioni: 1. incrementare i valori ecologici dell'area nel rispetto e in accordo di quanto stabilito dalle Misure di Conservazione e dal Piano di Gestione del Sic-Zps (ai sensi della Lr 7/2004), ovvero tenendo in opportuna considerazione le indicazioni presenti nella normativa nazionale e regionale e negli strumenti di governo sovraordinato del territorio per la tutela, valorizzazione e gestione dell'area; se e quando necessario, gli interventi si dovranno raccordare con quanto previsto, attuato o in corso di realizzazione nei Comuni di Casalecchio di Reno e Sasso Marconi, dove si estende l'area Sic-Zps; progetti integrati tra le tre Amministrazioni sono peraltro auspicati e perseguiti; 2. creare, recuperare e valorizzare itinerari per una fruizione sostenibile (percorsi ciclopedonali ed equestri), integrati eventualmente da punti di sosta attrezzati che non interessino aree di spiccata e particolare valenza ecologica o caratterizzate dalla presenza di habitat tutelati; gli interventi dovranno essere comunque integrati e coerenti con l'obiettivo di accessibilità e fruibilità della collina bolognese indicato dal Psc per la Città della Collina (Figure della ristrutturazione - Le 7 Città di Bologna); predisporre un disegno unitario, possibilmente esteso all'intero territorio collinare bolognese, per la realizzazione dei percorsi e indicare forme, materiali, colori, ecc. delle attrezzature connesse.


RONZANO E VILLA GHIGI (AMBITI N.160 E 165)
Generalità.
 Ambiti caratterizzati dalla coincidenza col nodo ecologico complesso della "Collina di Ronzano". L'area si caratterizza per la presenza di superfici coltivate in maniera estensiva, aree orticole, frutteti, vigneti, qualche oliveto, praterie, incolti e tratti di bosco con sottobosco arbustivo variamente sviluppato; le aree d'impluvio si evidenziano per la presenza di fasce vegetazionali di diverso spessore e sviluppo; formazioni arboreo-arbustive si trovano lungo alcuni tratti della viabilità principale che attraversa l'area; sono presenti insediamenti sparsi.
Prestazioni. La gestione ordinaria e straordinaria del territorio dovrà garantire le seguenti prestazioni:
1. tutelare i valori ecologici presenti e potenziali e valorizzare le potenzialità agricole, promuovendo l'agricoltura biologica e la vendita diretta dei prodotti; favorire una fruizione sostenibile (percorsi ciclo-pedonali ed equestri), in particolare nelle parti a ridosso della Città storica già da tempo praticate come il parco di villa Ghigi; perseguire una politica di recupero e articolazione dei valori paesaggistici con impianti di nuove aree arboreo-arbustive a presidio e tutela delle aree meno stabili, con la realizzazione di connessioni ecologiche, l'articolazione delle possibilità d'uso e accesso, l'individuazione di punti sosta;
2. riferire obiettivi, azioni e interventi negli Ambiti all'obiettivo di accessibilità e fruibilità della collina bolognese indicato dal Psc per la Città della Collina (Figure della ristrutturazione - Le 7 Città di Bologna).


LAGHETTI DI VIA DEL ROSARIO (AMBITI N.155 E 156)
Generalità.
 Ambiti riconosciuti come nodo semplice della rete ecologica, dove la Scheda di Situazione del Psc (Campagna tra Reno e Navile) individua gli elementi prioritari per migliorare l'abitabilità locale del territorio. L'area si caratterizza per l'alternanza di zone umide, legate ad attività estrattive da tempo concluse, zone utilizzate come cantieri e depositi di varia natura per l'Alta velocità ferroviaria, zone agricole residuali; sono presenti alcuni insediamenti sparsi.
Prestazioni. La gestione ordinaria e straordinaria del territorio dovrà garantire le seguenti prestazioni:
1. recuperare le aree dei laghetti, sia quelle utilizzate come depositi dai cantieri per l'Alta velocità sia quelle residuali presenti, con impianti arboreo-arbustivi, creazione di prati stabili e articolazione morfologica e paesaggistica, dove necessario, delle sponde (per favorire la biodiversità e gli eventuali accessi all'acqua);
2. connettere con nuovi impianti arborei e arbustivi i diversi bacini; definire le zone perimetrali del nodo ecologico sia schermandolo, così da ridurre gli impatti provocati da infrastrutture e insediamenti, sia collegando le due porzioni separate dal terrapieno ferroviario; a tal fine si possono prevedere anche accordi specifici col Comune di Castel Maggiore e i proprietari delle aree interessate;
3. utilizzare solo specie vegetazionali autoctone, igrofile nelle zone più prossime ai bacini ed eventualmente mesofile nelle altre; la scelta delle specie dovrà riferirsi anche al disegno complessivo del paesaggio e all'articolazione funzionale delle parti così da favorire l'orientamento e la fruizione dell'area nel suo insieme;
4. prevedere anche aree con una più specifica fruizione pubblica (ricreazione informale, pesca amatoriale, attività sportive leggere e non strutturate, pic-nic, ecc.), in misura limitata e previa valutazione delle possibili ricadute sulla biodiversità presente o potenziale; tale previsione dovrà accompagnarsi a un progetto che indichi gli spazi coinvolti, le modalità di uso e di accesso, anche temporali;
5. recuperare i fabbricati esistenti sia per civile abitazione sia per usi compatibili con le caratteristiche e la destinazione degli Ambiti; favorire la permanenza delle attività agricole e la loro conversione verso colture biologiche; consentire l'accessibilità ciclo-pedonale e l'inserimento nei circuiti che interessano il territorio comunale nel suo complesso.



Categorie: Parte terza (Articoli 59-74) Titolo 2 - Territorio rurale (Articoli 70-71)

Art.59 Struttura e contenuti normativi generali

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 11/04/2019

1. Struttura. Gli artt. 60-74 esplicitano la disciplina urbanistico-edilizia per ciascun tipo d'Ambito del Territorio urbano strutturato, del Territorio rurale, del Territorio urbano da strutturare. Ogni articolo, dopo avere definito caratteristiche, ruolo, indirizzi generali di ogni tipo d'Ambito, precisa per ciascuno di questi la disciplina degli usi, la disciplina degli interventi edilizi e la disciplina degli interventi sugli spazi aperti. Ove necessario, un comma finale raccoglie le schede relative a singoli Ambiti, nelle quali i contenuti generali di disciplina si completano e dettagliano in riferimento al caso specifico.
2. Contenuti normativi generali. Gli usi del territorio sono disciplinati con l'indicazione degli usi esclusi e di quelli la cui ammissibilità è soggetta a verifica, secondo i modi previsti dall'art. 30. In tutti gli Ambiti, salvo diversa specifica ed esplicita indicazione nelle norme d'Ambito seguenti, non sono mai ammessi gli insediamenti di nuovi usi che siano indicati come esclusi, sono ammessi previo esito positivo della relativa procedura di valutazione di cui all'art. 30 quelli soggetti a verifica di ammissibilità, gli altri insediamenti sono sempre consentiti.
In tutti gli Ambiti e su tutti gli edifici con usi legittimamente insediati, gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo sono sempre consentiti. Gli interventi di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione sono consentiti nelle modalità specificate nelle norme d’ambito e nell'articolo 32.
In tutti gli Ambiti interventi diretti che prevedano la demolizione con ricostruzione fuori sagoma e sedime di interi edifici esistenti, sono ammessi all’interno del lotto purché il volume totale esistente (Vte) non superi i 20.000 mc. Per gli edifici con volume totale esistente (Vte) compreso tra 20.000 e 30.000 mc è possibile l’intervento diretto esclusivamente garantendo i livelli prestazionali di eccellenza previsti dall’articolo 56 per la sostenibilità degli interventi edilizi, senza applicazione dei relativi incentivi volumetrici.
Oltre le soglie indicate, l’intervento è soggetto all’inserimento in Poc in quanto considerato di rilevante impatto urbanistico; il Poc provvederà alla contestuale programmazione delle necessarie dotazioni territoriali in relazione agli indirizzi stabiliti dal Psc per ogni Situazione.
In tutti gli Ambiti, gli edifici di interesse storico-architettonico e di interesse documentale sono comunque soggetti alle modalità d’intervento prescritte dall'art. 57 e dalle relative Schede prestazionali.
Le diverse specifiche forme di incentivo volumetrico previste dal Rue nell'art. 32 e nell'art. 56 e nella specifica disciplina d’ambito non incidono sulle soglie dimensionali previste per l’inserimento in Poc e sono cumulabili anche se gli interventi sono realizzati in momenti successivi e alle seguenti condizioni: qualora l'incentivo volumetrico di cui all'art. 32 si concretizzi successivamente a quello di cui all'art. 56, dovranno comunque essere rispettati sull'intero edificio i livelli prestazionali migliorativi di cui al medesimo art. 56; nel caso inverso, in cui l'incremento realizzato ai sensi dell'art. 32 preceda quello ai sensi dell'art. 56 dovranno comunque essere rispettati i livelli prestazionali migliorativi anche sull'ampliamento precedentemente realizzato. Per migliorare qualità, accessibilità, sicurezza e dotazioni degli edifici, salvo diversa specificazione nella disciplina degli Ambiti e comunque nel rispetto dell'art. 57, è sempre ammessa la realizzazione di volumi al di sotto dell’area di sedime e la nuova costruzione di ascensori a norma handicap, scale di sicurezza, parcheggi e vani accessori completamente interrati nel lotto di pertinenza nel rispetto del Requisito E 8.4. Tali manufatti non sono computabili nel volume totale esistente (Vte) come definito all'art. 21.
3. Pertinenze e volumi tecnici. A servizio degli edifici esistenti è ammessa nel lotto la realizzazione di pertinenze con le caratteristiche e le dimensioni previste dall'obiettivo E8.2 "organizzazione distributiva degli spazi e delle attrezzature" del RUE e dalle Schede tecniche di dettaglio. La loro realizzazione non è consentita nell’Ambito storico – Nucleo di Antica Formazione e negli Ambiti di valore naturale e ambientale. A servizio degli edifici esistenti è ammessa la realizzazione di volumi tecnici, come definiti nelle DTU Allegato II alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi), strettamente necessari ad ospitare gli impianti tecnologici. Tali manufatti non sono computabili nel volume totale esistente (Vte) come definito dell'art. 21 e l'originale utilizzo non può essere modificato.
4. Aggetti e portici. In tutti gli ambiti è ammessa la realizzazione sugli edifici esistenti di sporti, balconi e pensiline con aggetto inferiore a 1,50 m. Qualora sporti, balconi e pensiline siano realizzati nelle corti interne, devono essere comunque garantiti i requisiti di illuminazione delle unità immobiliari sottostanti ai sensi della normativa vigente. Portici, porticati e pilotis posti al piano terra degli edifici, di proprietà indivisa/di uso comune e/o di uso pubblico, pur essendo parte integrante della sagoma e del volume, non possono essere trasformati in spazi chiusi. Balconi, terrazze e ballatoio sono trasformabili in locali chiusi solo se non comportano aumento del volume totale esistente (Vte).
5. Autorimesse. La trasformazione della superficie di autorimesse (Sa) in Su è consentita solamente ove si preveda la contestuale realizzazione, all’interno del lotto, di una superficie sistemata a parcheggio, per un equivalente numero di posti auto.
6. Ripristini. Interventi di ristrutturazione edilizia volti al ripristino di edifici precedentemente esistenti, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, sono ammessi solo qualora venga accertata la preesistente consistenza come definita all’articolo 21, nonché per edifici di interesse documentale e storico-architettonico con l’accertamento della preesistente consistenza nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 57.
7. Limiti di Sa nel POC. Negli Ambiti sottoposti a Poc il limite di Sa, realizzabile ai piani seminterrati e fuori terra, può arrivare fino al 70%, per promuovere particolari tipologie di interventi edilizi finalizzati al miglioramento della qualità energetico/ambientale, architettonica, urbanistica dei nuovi insediamenti.



Categorie: Parte terza (Articoli 59-74)

Art.73 Ambiti di sostituzione (misti)

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 12/12/2018

1. Definizione e generalità. Gli Ambiti di sostituzione sono costituiti dalle parti di territorio nelle quali la trasformazione intensiva avviene modificando radicalmente l'esistente; sono tutti a destinazione mista. Il Poc individua e disciplina gli interventi di trasformazione del territorio che interessano questi Ambiti e che poi saranno oggetto di progettazione urbanistica di dettaglio attraverso i Pua. Dopo l'attuazione dei Pua, circa gli interventi effettivamente realizzati, si applicano a questi Ambiti le norme di cui all'art. 64 (Ambiti consolidati pianificati misti).
2. Disciplina degli usi. Fino all’approvazione del POC è ammesso l’insediamento temporaneo degli usi previsti dall’articolo 28 del presente Regolamento. Gli usi (1), (2a), (3a) e (4a) sono soggetti a verifica di ammissibilità di cui all’articolo 30 in relazione agli impatti sul sistema della sosta, sul sistema di gestione dei rifiuti urbani e sul rumore. Per insediamento temporaneo si intende l’utilizzo transitorio degli immobili esistenti per scopi quali attività espositive, fieristiche, culturali, per l’associazionismo, attività artigianale, laboratoriale ecc., strutture temporanee per mobilità abitativa con una ciclicità di utilizzo breve in termini di "ospitalità" e non permanenza. (es. abitazioni temporanee che vengono utilizzate e dismesse in un ciclo definito e scandito dai tempi di realizzazione degli interventi e subordinate alla programmazione dei lavori di ripristino).
3. Disciplina degli interventi sugli edifici esistenti. Fino all'approvazione del Poc, sono consentiti i seguenti tipi di intervento diretto sugli edifici esistenti: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché, estese esclusivamente agli edifici compresi nel singolo lotto esistente alla data di entrata in vigore del Piano strutturale comunale, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione finalizzata all'utilizzo degli incentivi volumetrici previsti all'art. 56 comma 3.
Sugli edifici d'interesse storico-architettonico e sulle parti di pregio storico-culturale e testimoniale degli edifici di interesse documentale si opera con le modalità progettuali e le tecniche operative del restauro scientifico, nel rispetto dei requisiti e delle prestazioni specificati nella Parte 2 del presente Regolamento.
4. Disciplina degli interventi sugli spazi aperti. Anche in attesa dell'inserimento nel Poc gli interventi su aree non edificate devono contribuire al rafforzamento del sistema ecologico e ambientale secondo gli indirizzi stabiliti dal Psc negli artt. 35 e 36 del Quadro normativo e nella tavola Strategie per la qualità - Dotazioni ecologiche e ambientali.



Categorie: Parte terza (Articoli 59-74) Titolo 3 - Territorio urbano da strutturare (Articoli 72-74)

Art.72 Ambiti per i nuovi insediamenti (misti e specializzati)

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 12/12/2018

1. Definizione e generalità. Gli Ambiti per i nuovi insediamenti sono costituiti dalle parti del territorio oggetto di nuova urbanizzazione; possono essere a destinazione mista o specializzata. Il Poc individua e disciplina gli interventi di trasformazione del territorio, che interessano questi Ambiti e che poi saranno oggetto di progettazione urbanistica di dettaglio attraverso i Pua. Il Rue disciplina gli interventi di conservazione e trasformazione del patrimonio edilizio esistente, realizzabili in modalità diretta, fino a quando le parti dell'Ambito in cui esso ricade non vengano incluse nel Poc e interessate da un Pua. Sulle aree libere (non edificate), che non costituiscono pertinenza catastale degli edifici esistenti, non è consentito l'insediamento di alcun nuovo uso, anche se esso non comporta edificazione. Dopo l'attuazione dei Pua, circa gli interventi effettivamente realizzati, si applicano a questi Ambiti le norme di cui agli artt. 64 (Ambiti consolidati pianificati misti) e 65 (Ambiti consolidati pianificati specializzati).
2. Disciplina degli usi.
Usi esclusi. È escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:
(2) usi industriali e artigianali, (3a) attività direzionali in strutture complesse, (4a) commercio in grandi strutture e centri commerciali, (4b) commercio in medio-grandi strutture, (4c) commercio in medio-piccole strutture, (4f) distribuzione di carburanti, (4g) garage e autorimesse private a pagamento e artigianato di servizio all'auto, (5a) accoglienza in strutture ricettive e alberghiere, (5b) accoglienza in strutture all'aperto attrezzate (campeggi), (6) servizi ricreativi, (7) servizi sociali e di interesse generale.
3. Disciplina degli interventi sugli edifici. Fino all'approvazione del Poc sono consentiti i seguenti tipi di intervento diretto sugli edifici esistenti: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché, estese esclusivamente agli edifici compresi nel singolo lotto esistente alla data di entrata in vigore del Piano strutturale comunale, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione finalizzata all'utilizzo degli incentivi volumetrici previsti all'art. 56 comma 3.
Sugli edifici d'interesse storico-architettonico e sulle parti di pregio storico-culturale e testimoniale degli edifici di interesse documentale si opera con le modalità progettuali e le tecniche operative del restauro scientifico, nel rispetto dei requisiti e delle prestazioni specificati nella Parte 2 del presente Regolamento.
4. Disciplina degli interventi sugli spazi aperti. Anche in attesa dell'inserimento nel Poc gli interventi su aree non edificate devono contribuire al rafforzamento del sistema ecologico e ambientale secondo gli indirizzi stabiliti dal Psc negli artt. 35 e 36 del Quadro normativo e nella tavola "Strategie per la qualità - Dotazioni ecologiche e ambientali".
5. Schede d’Ambito.

QUARTO SUPERIORE - POLO FUNZIONALE (AMBITO N. 151)

Come previsto dal Psc in recepimento dei contenuti dell'Accordo territoriale per il "Polo Caab" approvato con Odg n. 97 del 26 maggio 2008, le aree localizzate tra l'Ambito in trasformazione 133 e la via San Donato, a sud di via delle Viti, in ragione della stretta relazione con l'insediamento esistente di via del Commercio Associato, ammettono interventi diretti, limitatamente al soddisfacimento di bisogni espressi dalle aziende ivi già insediate.



Categorie: Parte terza (Articoli 59-74) Titolo 3 - Territorio urbano da strutturare (Articoli 72-74)

Art.71 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 12/12/2018

1. Definizione e generalità. Sono le parti del Territorio rurale nelle quali l'attività agricola è presente e integrata con il sistema ecologico e ambientale, dove salvaguardare l'attività agricola sostenibile attraverso la promozione dell'impresa agricola ai sensi del Dlgs 228/01,(Vedi) della gestione attiva del territorio e delle attività connesse (multifunzionalità): offerta di servizi ambientali, ricreativi e per il tempo libero, agricoltura sociale, ristorazione e accoglienza, manutenzione del territorio, fattorie didattiche, vendita diretta dei prodotti agricoli freschi e trasformati. Il Rue regolamenta il riuso degli edifici esistenti per gli usi non esclusi, l'edificazione di nuove costruzioni necessarie alla conduzione dei fondi agricoli, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, escludendo comunque la possibilità di realizzare nuovi edifici a uso abitativo sui fondi agricoli che ne siano sprovvisti. Il Rue dispone gli indirizzi per la gestione e la progettazione di interventi di manutenzione finalizzati all'integrazione e allo sviluppo della rete ecologica locale, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Psc per le Dotazioni ecologiche e ambientali.
2. Disciplina degli usi.
a. Usi esclusi. È escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:
(2a) produzione industriale e artigianale di beni, (2c) deposito e stoccaggio a cielo aperto (2d) attività di recupero, trattamento, smaltimento di materiali di rifiuto, (3a) attività direzionali in strutture complesse, (4a) commercio in grandi strutture, (4b) commercio in medio-grandi strutture, (4c) commercio in medio-piccole strutture, (4g) garage e autorimesse private a pagamento e artigianato di servizio all'auto, (7d) servizi per la coltivazione di orti urbani ad uso domestico aggregati in colonie organizzate unitariamente.
b. Usi soggetti a verifica d'ammissibilità. L'insediarsi dei seguenti usi è subordinato alla verifica d'ammissibilità di cui all'art. 30 in relazione ai fattori d'impatto specificati: (2b) magazzinaggio, spedizione e logistica (raccolta, conservazione, smistamento, movimentazione delle merci), depositi con Su superiore a 250 mq, commercio all'ingrosso di cui alle merceologie indicate all’articolo 19 bis della Lr 14/99: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto su rete e impianti idrici, impatto su rete e impianti fognari, impatto su reti e impianti energetici, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, uso/movimento di sostanze nocive e pericolose; (4f) distribuzione di carburanti: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto su rete e impianti idrici, impatto su rete e impianti fognari, impatto su reti e impianti energetici, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rischio di incidente, rischio di inquinamento da rifiuti, uso/movimento di sostanze nocive e pericolose; (5a) accoglienza in strutture ricettive e alberghiere: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto su rete e impianti idrici, impatto su rete e impianti fognari, impatto su reti e impianti energetici, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani; (6) usi ricreativi (che non comportino la realizzazione di ampie superfici pavimentate o piste da ciclocross, motocross, autocross e simili) limitati alla fruizione delle risorse naturali o paesaggistiche, dove non vi siano vincoli di tutela: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rumore, regime orario delle attività, impoverimento vegetazionale e interferenza con nodi e connessioni ecologiche; (7b) servizi alla popolazione di livello sovralocale: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto su rete e impianti idrici, impatto su rete e impianti fognari, impatto su reti e impianti energetici, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rumore, impoverimento vegetazionale e interferenza con nodi e connessioni ecologiche; (7c) servizi per la formazione universitaria: impatto sulla mobilità, impatto su rete e impianti idrici, impatto su rete e impianti fognari, impatto su reti e impianti energetici, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rumore, impoverimento vegetazionale e interferenza con nodi e connessioni ecologiche.
c. Prescrizioni specifiche relative agli usi. In generale, l'insediamento di nuovi usi non deve produrre significativi interventi di infrastrutturazione. In particolare:
- i percorsi di accesso agli edifici dovranno essere realizzati con materiali adatti al paesaggio rurale;
- non deve comportare impianti di distribuzione e adduzione per l'approvvigionamento idrico; è ammesso l'allacciamento alla rete di distribuzione;
- non deve comportare la realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria pubblica; gli impianti di depurazione autonomi, o sistemi alternativi di depurazione dei reflui devono essere progettati nel rispetto delle indicazioni dell'art. 47 (Rete e impianti fognari e di depurazione delle acque);
- non deve comportare la realizzazione di nuove linee elettriche o di adduzione di gas; sono ammessi gli impianti per la derivazione d'utenza;
- la raccolta dei rifiuti solidi urbani prodotti deve essere compatibile con il servizio fornito dal gestore; gli interventi devono prevedere un sistema di stoccaggio autonomo in relazione al servizio fornito; la frazione organica dei rifiuti solidi urbani deve essere prioritariamente smaltita in sito. In caso di realizzazione di interventi sull'esistente che comportino il frazionamento degli edifici, ciascuna delle nuove unità immobiliari realizzate, come abitazioni singole permanenti e temporanee (1a), non può avere Su inferiore a 75 mq; la presente disposizione prevale su quelle inerenti la dimensione del taglio degli alloggi per edifici di interesse. È consentita la realizzazione di unità di dimensione inferiore per edifici che non raggiungano la superficie di 150 mq di SU e per interventi per l'abitare condiviso o l'abitare solidale. Il titolo abilitativo per l'insediamento di nuovi usi non rurali comporta l'obbligo di realizzazione delle opere necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 di questo articolo, quali:
- opere di sistemazione delle aree di pertinenza;
- miglioramento della regimazione idraulica;
- interventi mirati alla salvaguardia idrogeologica;
- opere di igienizzazione di scarichi esistenti; - opere di reimpianto vegetazionale.
3. Disciplina degli interventi sugli edifici.

3.1.
 Sono ammessi interventi sugli edifici esistenti di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia purchè nel rispetto di sedime e sagoma. Sono comunque ammessi interventi di ampliamento, di cui agli incentivi dell'art. 56 comma 3, di edifici esistenti oppure di demolizione e ricostruzione degli edifici preesistenti nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali dell'area di intervento.
Sono comunque consentiti, anche se nelle aree tutelate ex D.Lgs 42/2004 si configurano come interventi di nuova costruzione:

  • interventi di accorpamento di piccole volumetrie su edifici esistenti, purchè l'ampliamento dell'edificio non ecceda il 20% del volume dell'edificio preesistente​
  • interventi che comportino modifica del sedime e della sagoma planivolumetrica solo al fine di migliorare la protezione ambientale del patrimonio edilizio esistente in relazione alla interferenza con infrastrutture esistenti, dimostrata dalla presenza di fasce di rispetto ad infrastrutture oppure alla presenza di “aree in dissesto” e “aree di possibile evoluzione del dissesto” indicate nella Tavola dei vincoli. Il sedime del nuovo edificio deve essere contiguo al perimetro delle fasce o delle aree sopra indicate nel punto più vicino all'edificio preesistente, salvo motivazioni di carattere paesaggistico avallate dalla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio ove previsto.

Il progetto di ricostruzione di edifici privi di valore storico-architettonico e documentale dovrà curare attentamente l’inserimento del nuovo manufatto nel paesaggio, con l’obiettivo di migliorare il preesistente assetto. A questo fine devono essere considerati il contesto (sia per quanto riguarda la localizzazione dell’edificio che per quanto riguarda la composizione degli elementi), l’edificio (sia per la composizione volumetrica, che per l’assetto delle facciate e delle coperture e per i materiali e i colori utilizzati), gli spazi aperti (organizzazione dell’area cortiliva e scelta della vegetazione).
Sugli edifici d'interesse storico-architettonico e sulle parti di pregio storico-culturale e testimoniale degli edifici di interesse documentale si opera con le modalità progettuali e le tecniche operative del restauro, nel rispetto dei requisiti e delle prestazioni specificati all'art. 57 del presente Regolamento.
Per gli usi (8) e per la vendita diretta dei prodotti agricoli, è consentita la realizzazione di manufatti temporanei, costituiti da materiali ecosostenibili dal punto di vista realizzativo e del successivo smaltimento (es. terra, legno), privi di fondazioni, impianti; tali manufatti rientrano fra le opere di cui all’articolo 7 comma 1 lettera f della legge regionale 15/2013.
Interventi di recupero degli edifici non più necessari per l'attività agricola comportano limitazioni alla nuova edificazione nelle unità poderali cui erano asserviti gli edifici riutilizzati. Qualora vengano recuperati edifici con destinazione originaria diversa da quella abitativa, la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'agricoltura è comunque preclusa per anni 10 dalla fine lavori. Decorso tale termine, la costruzione di nuovi manufatti è subordinata alla verifica delle esigenze dell'azienda agricola derivanti dall'orientamento produttivo e dalle esigenze tecnico-economiche, da comprovare tramite Programma di riconversione e ammodernamento dell’attività agricola aziendale e/o interaziendale (PRA). I limiti alla capacità edificatoria delle unità poderali sono trascritti a cura e spese degli interessati presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, contemporaneamente alla variazione nell'iscrizione catastale degli edifici non più connessi all'attività agricola.

3.2. Le nuove costruzioni sono ammesse esclusivamente se necessarie alla conduzione dei fondi agricoli, ossia all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, e solo per le aziende agricole in possesso dei requisiti di competitività e sostenibilità di cui al vigente Piano regionale di sviluppo rurale. Hanno titolo a richiedere interventi di nuova costruzione, esclusivamente gli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) ed i Coltivatori diretti ai sensi della normativa settoriale in possesso di una SAU minima, sia di proprietà che in affitto e collocata nel territorio comunale, pari a 5 ha per coltivazioni seminative o 3 ha per coltivazioni ortofrutticole.
La costruzione di nuovi edifici è subordinata al rispetto da parte delle aziende agricole dei seguenti requisiti minimi:
a) per fabbricati rurali di servizio agricolo (fienili, magazzini, depositi prodotti agricoli, ricoveri macchine e attrezzi, edifici per attività agrituristiche): la Su massima realizzabile è di 100 mq per il primo ettaro, più 55 mq per ogni successivo ettaro, con un limite massimo per azienda pari a 800 mq, comprensivo delle analoghe superfici già esistenti;
b) per serre fisse, dotate di strutture non temporanee e di pavimentazioni: è richiesta una superficie aziendale minima di 2 ha in pianura e 4 ha in collina; la Su massima realizzabile è di 1.000 mq per azienda, comprensiva delle analoghe superfici già esistenti;
c) per costruzioni rurali per la lavorazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, orticoli e zootecnici aziendali nonché destinate all’allevamento aziendale non industriale (compreso l’allevamento e la custodia di animali non da macello): la Su massima ammessa è di 50 mq/ha di superficie aziendale, con un massimo di 300 mq per azienda, comprensiva delle analoghe superfici già esistenti. Per gli allevamenti apistici la SAU minima di riferimento non è elemento vincolante, ma si dovrà dimostrare tramite il PRA il raggiungimento di un reddito minimo che dimostri la competitività dell’azienda;
d) per quanto riguarda le esigenze delle aziende agricole che esercitano attività conto terzi, come attività connessa, è ammessa la possibilità di realizzare manufatti di ricovero degli attrezzi di 300 mq.
Per l’applicazione delle presenti norme, relative alla costruzione di nuovi edifici, si fa riferimento allo stato di fatto, così come risulta dalla situazione catastale aggiornata dell'azienda agricola con riferimento al rapporto tra edifici e superficie agricola di pertinenza. Nel caso di frazionamento di azienda agricola i mappali, le cui possibilità edificatorie sono state totalmente utilizzate, diventano inedificabili e tale vincolo sussiste anche in caso di frazionamento successivo. È preclusa per 10 anni dalla fine lavori la nuova costruzione per le unità fondiarie agricole libere da edificazioni ottenute a seguito di frazionamenti e/o modifiche di appoderamento eseguite tramite disaggregazioni particellari il cui esito ha portato ad un uso non agricolo dell'edificio frazionato.
Le nuove costruzioni agricole dovranno essere ubicate in area limitrofa agli edifici preesistenti, salvo esigenze igienico-sanitarie diversamente normate, escludendo l’edificazione sparsa, fatte salve precise esigenze di integrazione dei centri aziendali agricoli esistenti.
I parametri sopra menzionati non sono derogabili, e gli edifici potranno essere ricostruiti a parità di volume totale esistente (Vte), per ragioni di razionalizzazione della produzione agricola oppure di mitigazione/minimizzazione dell'impatto paesistico. Sugli edifici adibiti ad uso rurale (8) sono ammessi ampliamenti una tantum sul lotto di una volumetria pari al 10% del volume totale esistente. Gli interventi edilizi di cui sopra sono realizzabili mediante intervento diretto tramite PRA; nel caso comportino dotazioni ecologiche e ambientali od opere di infrastrutturazione, i progetti sono preceduti da un accordo tra Comune e proponente per determinare il contenuto discrezionale dell'atto di pianificazione ai sensi dell'art. 18 della Lr 20/2000. Le volumetrie realizzate ex novo, e gli edifici che hanno beneficiato dell’incremento volumetrico, non potranno essere riconvertite ad usi non agricoli. Tale vincolo dovrà essere esplicitamente precisato in un atto unilaterale d'obbligo tra l' imprenditore agricolo e l'Amministrazione Comunale e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari nelle forme di legge.
Le domande di titolo abilitativo per la realizzazione degli edifici di cui sopra, dovranno contenere un'idonea documentazione attestante i seguenti requisiti:
a) la coerenza degli interventi edilizi con specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola aziendale e/o interaziendale, previsti dagli strumenti di pianificazione o dai programmi di settore di cui alla lettera b del punto 2 dell'art. A-19 della Lr 20/2000;
b) la coerenza degli interventi edilizi o modificativi con l'obiettivo di miglioramento della competitività aziendale;
c) la non idoneità dei fabbricati abitativi, produttivi e di servizio presenti sul fondo a soddisfare le esigenze abitative dell'imprenditore agricolo e quelle connesse alle nuove tecniche di produzione;
d) la sostenibilità ambientale degli interventi edilizi;
e) la sostenibilità ambientale degli interventi di modificazione morfologica e degli assetti idraulici e di trasformazione e utilizzazione del suolo;
f) gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica previsti in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione propri della Situazione di riferimento e della tavola del Psc relativa alle Dotazioni ecologiche e ambientali;
g) gli impegni che il titolare dell'impresa agricola assume, con riferimento ai contenuti delle precedenti lettere a) e f), e la loro durata.

4. Disciplina degli interventi sugli spazi aperti. Sono consentiti interventi di sistemazione del suolo mediante realizzazione di pavimentazioni, di posti auto scoperti e di piscine scoperte nonché parcheggi pertinenziali completamente interrati e volumi tecnici solo se realizzati all’interno del lotto virtuale; anche le pertinenze di cui all’obiettivo dE 8.2 sono da realizzare all’interno del lotto virtuale; l’accesso deve essere unico al fine di minimizzare l’impatto sul paesaggio. La sostituzione di alberature abbattute nel lotto virtuale deve essere eseguita all’interno del medesimo lotto o, quando non sufficiente, nelle aree limitrofe di proprietà. Il Psc, negli artt. 35 e 36 del Quadro normativo e nella tavola Strategie per la qualità - Dotazioni ecologiche e ambientali, individua la rete ecologica del territorio comunale, attribuendo alle diverse parti della stessa specifiche funzioni ecologiche. Gli interventi su aree di pertinenza di edifici o su aree libere (non edificate) devono contribuire a rendere più efficiente la rete, migliorandone le prestazioni ecologiche e ambientali, secondo gli indirizzi stabiliti dalle norme sopra citate e da quelle contenute nel presente comma. Gli Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico n. 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 185, 186 187, 188 e 189 hanno caratteri paesaggistici ed ecologici determinati dalla loro appartenenza al sistema morfologico della pianura, mentre gli Ambiti 177, 180, 181, 182, 183 e 184 hanno caratteristiche determinate dalla loro appartenenza al sistema morfologico e paesaggistico della collina. Le Schede di Situazione individuate dal Psc (Campagna di Calamosco e Villola, Campagna di Lavino di Mezzo, Campagna di Olmetola, Rigosa e Borgo Panigale, Bargellino, Campagna tra Reno e Navile, Corticella, Croce del Biacco, Roveri, Scandellara, San Donato nuovo per la pianura e Collina urbana, Pedecollina centro, est e ovest per la collina) contengono l'indicazione degli elementi prioritari per migliorare l'abitabilità locale del territorio, anche con riferimento agli interventi sulle risorse ecologiche e ambientali. Le parti di territorio comprese in questi Ambiti assumono ruoli e funzioni propri della rete ecologica secondaria: nodo ecologico semplice, corridoio ecologico locale, connettivo ecologico paesaggistico e connettivo ecologico diffuso; ciò comporta il riconoscimento di funzioni previste e/o possibili e la conseguente messa a punto di una serie di azioni puntuali per la gestione ordinaria e straordinaria delle varie parti, come di seguito specificate.

Nodi ecologici semplici
- Ex cava Due Portoni (Ambito n.169): area rinverdita spontaneamente e oggi coperta da un fitto bosco ricco di esemplari arborei e arbustivi di specie sostanzialmente autoctone; non è prevista l'apertura al pubblico se non per visite guidate; possono occorrere limitati interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria del patrimonio arboreo-arbustivo col fine primario di migliorare struttura e sviluppo della componente vegetazionale.
- Ex vivaio comunale di San Sisto (Ambito n.170): area ricca di esemplari arborei dell'ex vivaio, a vario stadio di sviluppo. Si prevedono interventi di gestione ordinaria e straordinaria per garantire lo sviluppo corretto degli esemplari che si deciderà di mantenere e per conferire all'area un disegno formale e funzionale compiuto, anche in considerazione di una sua possibile apertura, parziale o totale, all'uso pubblico. L'apertura potrà in ogni caso avvenire solo a seguito di un attento studio delle potenzialità naturalistiche dell'area medesima, degli eventuali o possibili impatti dovuti all'uso pubblico e delle eventuali misure di mitigazione necessarie per garantire il mantenimento della funzionalità primaria dell'area.
- Ex cava Drava e cava Sim-Morazzo (Ambito n.172): insieme alla tenuta comunale di villa Bernaroli costituiscono il nucleo fondamentale e privilegiato per il recupero naturalistico e paesaggistico del territorio su cui insistono; per incrementare il loro valore naturalistico di tali aree sono necessari consistenti interventi di piantumazione arboreo-arbustiva con essenze autoctone. In relazione al progetto di valorizzazione di villa Bernaroli, quota parte della superficie potrà essere aperta all'uso pubblico e alla fruizione informale, avendo particolare cura a integrare formalmente e funzionalmente i diversi usi previsti sull'insieme delle aree coinvolte.
Corridoi ecologici locali
I corridoi ecologici locali, in tutte le loro articolazioni, favoriscono la biodiversità, particolarmente importante nel territorio di pianura, ma possono affiancarsi a percorsi ciclopedonali e svolgere anche la funzione di schermo/mitigazione degli impatti derivanti da infrastrutture o elementi puntuali eventualmente presenti. Il sistema costituito da elementi esistenti e di progetto, come riportato dal Psc nella tavola Strategie per la qualità - Dotazioni ecologiche e ambientali, dovrà essere il riferimento per uno specifico studio che consenta di:
1. valutare puntualmente lo stato di conservazione dei corridoi esistenti, gli eventuali interventi di miglioramento e valorizzazione da attuarsi e le misure gestionali da adottarsi;
2. prevedere in maniera più precisa l'andamento dei corridoi di progetto in termini sia di sviluppo sia di consistenza e struttura, con lo specifico obiettivo di condividere la soluzione e la realizzazione con i soggetti interessati. Per poter conciliare esigenze ecologiche e aziendali sono possibili assetti modificati rispetto a quelli disegnati sulle tavole del Psc, purché altrettanto soddisfacenti dal punto di vista naturalistico, della valorizzazione della situazione esistente e del risultato paesaggistico complessivo. La costruzione dei nuovi corridoi, con specie autoctone o naturalizzate, deve privilegiare il recupero di elementi già presenti e in buono stato di conservazione, la messa a sistema di quelli relitti o isolati, l'affiancamento a corsi d'acqua di vario tipo presenti o a elementi storici del paesaggio agrario, garantendo al contempo, se e dove necessario, la possibilità di affiancarvi schermi visivi e strade pubbliche con caratteristiche di sostenibilità.
Connettivi ecologici
Il connettivo ecologico diffuso, in quanto riserva di suolo permeabile del territorio comunale, viene mantenuto all'uso agricolo e alla produzione sia intensiva che estensiva; resta comunque terreno adatto alla presenza e all'estensione degli impianti di bosco, particolarmente nel territorio collinare. Su di esso si attuano interventi di gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio arboreo-arbustivo esistente, ma si prevedono anche nuovi impianti di fasce ecologiche in particolare a ridosso dei corsi d'acqua o in prossimità della viabilità esistente. Il connettivo ecologico paesaggistico, che individua porzioni di territorio piuttosto estese, particolarmente ricche di elementi storici e documentali dell'attività e dell'assetto colturale storico, ville, borghi e case isolate che, nel loro insieme, costituiscono un patrimonio da valorizzare, anche puntualmente, ha la funzione di garantire e migliorare la connessione ecologica minuta anche attraverso il recupero dei principali caratteri del paesaggio storico. Questa parte di territorio rurale gioca un ruolo privilegiato e prioritario per politiche e interventi specifici di tutela, recupero, conservazione, miglioramento e valorizzazione dei suddetti elementi, per costituire una rete ecologica capillare, di livello locale. A questo fine sono favoriti interventi per sviluppare nuove attività, servizi e opportunità di fruizione accanto a quelli di conservazione, ripristino e valorizzazione (dal punto di vista produttivo e paesaggistico) degli assetti agricoli di pregio, in particolare:
- nuovi percorsi che conducano alla scoperta di questa parte di territorio comunale, integrati con gli analoghi interventi promossi dai Comuni contermini. Tali percorsi dovranno collegare i principali elementi di valore storico-documentale con quelli di valore naturalistico paesaggistico e con altri recapiti possibili (sedi di agriturismo e turismo rurale, luoghi di coltivazione e vendita diretta di prodotti, strutture per l'equitazione e altre attività sportive all'aperto, fattorie didattiche, locande, ristoranti ecc.);
- dismissione o spostamento di attività incongrue, mitigazione degli impatti derivanti dalla presenza di infrastrutture viarie e ferroviarie importanti, protezione e valorizzazione del suolo, ripristino delle continuità naturalistiche, fruitive e percettive risolvendo le interferenze ecologiche;
- realizzazione di adeguati punti di interfaccia con gli insediamenti urbani contermini tramite "porte d'accesso". A tal fine ci si dovrà riferire alle fermate del trasporto pubblico locale, alla eventuale presenza di parchi e giardini pubblici e di altre funzioni in grado di favorire "centralità". In questa prospettiva i parchi collinari comunali, oggi raggiungibili solo in automobile, potranno acquisire un nuovo senso e diventare i principali attrattori di un sistema esteso e articolato.



Categorie: Parte terza (Articoli 59-74) Titolo 2 - Territorio rurale (Articoli 70-71)

Art. 69 Ambiti da riqualificare specializzati

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 12/12/2018

1. Definizione e generalità. Gli Ambiti da riqualificare specializzati sono parti del territorio che richiedono interventi volti al miglioramento e al potenziamento delle prestazioni delle attrezzature esistenti, recuperando qualità urbana e ambientale. Il Poc individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da attuarsi mediante Piani urbanistici attuativi. Il Rue disciplina gli interventi di conservazione e trasformazione del patrimonio edilizio esistente, da attuarsi con modalità diretta fino a quando le parti dell'Ambito in cui esso ricade non vengano incluse nel Poc.
2. Disciplina degli usi.
a. Usi esclusi. È escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:
(1) usi abitativi di tipo urbano, (8) usi rurali.
3. Disciplina degli interventi sugli edifici. Fino all'approvazione di un Poc sono consentiti i seguenti tipi di intervento sugli edifici esistenti: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché, estese esclusivamente agli edifici compresi nel singolo lotto esistente alla data di entrata in vigore del Piano strutturale comunale, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione finalizzata all'utilizzo degli incentivi volumetrici previsti all'art. 56 comma 3.
Sugli edifici esistenti con usi già legittimamente insediati ma esclusi, gli interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione di volumi esistenti sono ammessi solo se soddisfano le verifiche di ammissibilità secondo i modi definiti all'art. 30. Sugli usi esclusi occorre verificare: impatto sulla sosta, sulla mobilità e sul traffico, rumore, impoverimento vegetazionale e interferenza con nodi e connessioni ecologiche.
Sono comunque ammessi interventi di ampliamento una tantum sul lotto di una volumetria pari al 10% del volume totale esistente per gli edifici e singole unità immobiliari con attività produttive riconducibili agli usi industriali e artigianali (2), ai servizi economici e amministrativi (3), ai servizi commerciali e artigianato di servizio (4) e ai servizi ricreativi (6).; un ulteriore incremento del 5% del Vte è ammesso nel caso in cui siano presenti elementi strutturali e partizioni verticali di cemento - amianto nonché rimozioni di amianto friabile e gli interventi ne prevedano contestualmente la rimozione completa.
Sugli edifici d'interesse storico-architettonico e sulle parti di pregio storico-culturale e testimoniale degli edifici di interesse documentale si opera con le modalità progettuali e le tecniche operative del restauro, nel rispetto dei requisiti e delle prestazioni specificati nella Parte 2 del presente Regolamento.
4. Disciplina degli interventi sugli spazi aperti. Gli interventi su spazi aperti sistemati a verde, in attesa della redazione di specifici progetti o di piani attuativi, è definita nelle Schede d'Ambito del comma 5 seguente.
5. Schede d’Ambito.

AEROPORTO (AMBITO N.123)
Disciplina degli interventi sugli spazi aperti.
 Sono presenti porzioni significative di connettivo ecologico diffuso, tratti di corridoio ecologico locale di progetto e una porzione del corridoio ecologico territoriale del fiume Reno. All'interno del perimetro aeroportuale, con esclusione degli interventi previsti dallo specifico Accordo territoriale, sono consentiti con intervento diretto solo quelli di nuova costruzione previsti dai programmi di adeguamento dell'infrastruttura, fatto salvo l’accertamento del rispetto delle prescrizioni della VIA, ad esclusione delle localizzazioni da programmare con il Poc.
Fino all'approvazione di progetti di rafforzamento delle dotazioni ecologiche e ambientali, sulla vegetazione esistente sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione di carattere conservativo, o finalizzati alla fruizione delle aree.


PARCO NORD (AMBITO N.127)
Disciplina degli interventi sugli spazi aperti. 
Fino all'approvazione di un progetto complessivo del nodo ecologico urbano di cui l'Ambito n.127 è parte, è consentito unicamente l'impianto di una fascia arborea-arbustiva di essenze autoctone o naturalizzate lungo le aree perimetrali dell'Ambito, in particolare lungo l'asse infrastrutturale della tangenziale-autostrada.



Categorie: Parte terza (Articoli 59-74) Titolo 1 - Territorio urbano strutturato (Articoli 60-69) Capo 3 - Ambiti da riqualificare

Art. 68 Ambiti da riqualificare misti

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 12/12/2018

1. Definizione e generalità. Gli Ambiti da riqualificare misti sono parti del territorio che richiedono interventi volti a recuperare diffusamente qualità urbana e ambientale, con potenziamento di infrastrutture e dotazioni collettive, introduzione di un mix funzionale sensibile alle nuove esigenze, miglioramento delle prestazioni di spazi e attrezzature. Essi sono caratterizzati dall'adeguata compresenza degli "usi abitativi di tipo urbano" con gli "usi industriali e artigianali", i "servizi economici e amministrativi", i "servizi commerciali e artigianato di servizio", i "servizi ricettivi e ristorativi", i "servizi ricreativi", i "servizi sociali e di interesse generale", qualora compatibili con l'uso abitativo. Al fine di conseguire il rafforzamento della qualità dello spazio pubblico, il contributo di costruzione corrisposto per interventi edilizi e la monetizzazione delle aree per dotazioni territoriali in questi Ambiti vengono prioritariamente destinati alla realizzazione di opere e interventi pubblici nelle Situazioni in cui il singolo Ambito ricade.
2. Disciplina degli usi.
a. Usi esclusi. È escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:
(2c) deposito e stoccaggio a cielo aperto, (4a) commercio in grandi strutture e centri commerciali, (5b) accoglienza in strutture all'aperto attrezzate, (8) usi rurali.
b. Usi soggetti a verifica d'ammissibilità. L'insediarsi dei seguenti usi è subordinato alla verifica d'ammissibilità di cui all'art. 30 in relazione ai fattori d'impatto specificati:
(2a) produzione industriale e artigianale di beni: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rischio di incidente, rischio di inquinamento da rifiuti, uso/movimentazione di sostanze nocive e pericolose; (2b) magazzinaggio, spedizione e logistica, commercio all'ingrosso: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, uso/movimentazione di sostanze nocive e pericolose;
(3a) attività direzionali in strutture complesse: impatto sulla mobilità e sul traffico;
(4b) commercio in medio-grandi strutture limitatamente alla tipologia alimentare: impatto sulla mobilità e sul traffico;
(4f) distribuzione di carburanti: rischio di incidente, rischio di inquinamento da rifiuti, uso/movimentazione di sostanze nocive e pericolose;
(6) spettacolo, sport, cultura, tempo libero: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rumore;
(7b) servizi alla popolazione di livello sovralocale: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rumore;
(7c) servizi per la formazione universitaria: impatto sulla mobilità e sul traffico, rumore.
3. Disciplina degli interventi sugli edifici. Fino all'approvazione di un Poc sono consentiti i seguenti tipi di intervento sugli edifici esistenti: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché, estese esclusivamente agli edifici compresi nel singolo lotto esistente alla data di entrata in vigore del Piano strutturale comunale, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione finalizzata all'utilizzo degli incentivi volumetrici previsti all'art. 56 comma 3.
Sugli edifici adibiti ad usi industriali e artigianali (2) è comunque ammesso l’ampliamento, secondo le finalità e nei modi dell'art. 32, comma 2.
Sugli edifici esistenti con usi già legittimamente insediati, ma soggetti a verifica d'ammissibilità o usi esclusi, gli interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione di volumi esistenti sono ammessi solo se soddisfano le verifiche di ammissibilità secondo i modi definiti all'art. 30. Sugli usi esclusi occorre verificare: impatto sulla sosta, sulla mobilità e sul traffico, rumore, impoverimento vegetazionale e interferenza con nodi e connessioni ecologiche.
Sugli edifici d'interesse storico-architettonico e sulle parti di pregio storico-culturale e testimoniale degli edifici di interesse documentale si opera con le modalità progettuali e le tecniche operative del restauro, nel rispetto dei requisiti e delle prestazioni specificati all’articolo 57 del presente Regolamento.
4. Disciplina degli interventi sugli spazi aperti. Anche in attesa dell'approvazione di un Poc gli interventi sugli spazi aperti devono contribuire al completamento e al rafforzamento del sistema ecologico e ambientale secondo gli indirizzi stabiliti dal Psc negli artt. 35 e 36 del Quadro normativo e nella tavola "Strategie per la qualità – Dotazioni ecologiche e ambientali".



Categorie: Parte terza (Articoli 59-74) Titolo 1 - Territorio urbano strutturato (Articoli 60-69) Capo 3 - Ambiti da riqualificare

Art.67 Ambiti infrastrutturali

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 12/12/2018

1. Definizione e generalità. Sono le parti del territorio occupate da infrastrutture ferroviarie e stradali di rilevante estensione, o destinate a questa utilizzazione. La realizzazione degli interventi di carattere infrastrutturale (nuove infrastrutture o mantenimento in efficienza di quelle esistenti, realizzazione di opere finalizzate alla mitigazione ambientale e all'inserimento paesaggistico delle infrastrutture) si attua con le norme specificamente previste dalla legislazione vigente, ed è programmata all'interno di Poc. Il Rue regola gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, al fine di garantirne la compatibilità con le infrastrutture.
2. Disciplina degli usi.
a. Usi esclusi. È escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi: (1a) abitazioni singole permanenti o temporanee, (7a) servizi alla popolazione di livello locale, (7b) servizi alla popolazione di livello sovralocale, (7c) servizi per la formazione universitaria.
b. Usi soggetti a verifica d'ammissibilità. L’insediarsi dei seguenti usi è subordinato alla verifica di ammissibilità di cui all’art.30 in relazione ai fattori di impatto specificati:
- usi (1b) abitazioni collettive: rumore;
- usi (5) servizi ricettivi e ristorativi e (8) usi rurali: impatti delle infrastrutture in relazione alla fruizione.
3. Disciplina degli interventi sugli edifici. Fino all'approvazione del Poc, sul patrimonio edilizio esistente all'interno degli Ambiti infrastrutturali sono consentiti i seguenti tipi di intervento: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione finalizzata all'utilizzo degli incentivi volumetrici previsti all'art. 56 comma 3.
Lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato sono ammessi solo per la realizzazione di depositi a cielo aperto di materiali e merci, impianti per attività produttive all'aperto (uso 2c).
Sono ammessi comunque interventi che, mantenendo l'edificio esistente, ne comportino l'ampliamento una tantum sul lotto per una volumetria pari al 10% del volume totale esistente per gli edifici e singole unità immobiliari con attività produttive riconducibili agli usi industriali e artigianali (2), ai servizi economici e amministrativi (3), ai servizi commerciali e artigianato di servizio (4) e ai servizi ricreativi (6). Un ulteriore incremento del 5% del Vte è ammesso nel caso in cui siano presenti elementi strutturali e partizioni verticali di cemento – amianto nonchè rimozioni di amianto friabile e gli interventi ne prevedano contestualmente la rimozione completa.
Sugli edifici d'interesse storico architettonico e sulle parti di pregio storico-culturale e testimoniale degli edifici di interesse documentale si opera con le modalità progettuali e le tecniche operative del restauro, nel rispetto dei requisiti e delle prestazioni specificati all’articolo 57 del presente Regolamento.
4. Disciplina degli interventi sugli spazi aperti. Gli interventi sugli spazi aperti devono contribuire al completamento e al rafforzamento del sistema ecologico e ambientale secondo gli indirizzi stabiliti dal Psc negli artt. 35 e 36 del Quadro normativo e nella tavola "Strategie per la qualità – Dotazioni ecologiche e ambientali". Sulle aree non edificate e ricomprese nel progetto di rete ecologica (principale, secondaria e nodi ecologici urbani) devono essere realizzati interventi di rimboschimento con impianto fitto di alberi e arbusti autoctoni o naturalizzati, scelti tra quelli che presentano migliori resistenze all'inquinamento, al fine di realizzare schermi visivi o "aree cuscinetto" di ambientazione dell'infrastruttura e di mitigazione o compensazione degli impatti generati dalla stessa. Per la cosiddetta "collina del rusco" è ammesso uno specifico progetto di recupero al fine di trasformarla in un elemento caratteristico del territorio, da integrarsi funzionalmente nel contesto.



Categorie: Parte terza (Articoli 59-74) Titolo 1 - Territorio urbano strutturato (Articoli 60-69) Capo 2 - Ambiti consolidati

Art.65 Ambiti pianificati consolidati specializzati

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 12/12/2018

1. Definizione e generalità. Sono le parti di territorio costruite in seguito all'attuazione di strumenti urbanistici di carattere preventivo, la cui completa realizzazione ha prodotto quartieri dotati di servizi e attrezzature in quantità sufficiente e con adeguati livelli prestazionali.
2. Disciplina degli usi.
a. Usi esclusi. È escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:
(1) usi abitativi di tipo urbano, (4a) commercio in grandi strutture e centri commerciali, (5b) accoglienza in strutture all'aperto attrezzate, (8) usi rurali.
3. Disciplina degli interventi sugli edifici. Sugli edifici esistenti con usi non esclusi sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché, nel rispetto dell'assetto urbanistico definito dallo strumento urbanistico attuativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione finalizzata all'utilizzo degli incentivi volumetrici previsti all'art. 56 comma 3.
E' comunque ammesso l'ampliamento una tantum sul lotto di una volumetria pari al 10% del volume totale esistente solo per gli edifici e singole unità immobiliari con attività produttive riconducibili agli usi industriali e artigianali (2). Sugli edifici esistenti con usi esclusi già legittimamente insediati , gli interventi di ristrutturazione edilizia, che prevedano la demolizione e ricostruzione di volumi esistenti, sono ammessi solo se soddisfano le verifiche di ammissibilità secondo i modi definiti all'art. 30. Sugli usi esclusi occorre verificare: impatto sulla sosta, sulla mobilità e sul traffico, rumore, impoverimento vegetazionale e interferenza con nodi e connessioni ecologiche.
Sugli edifici d'interesse storico-architettonico e sulle parti di pregio storico-culturale e testimoniale degli edifici di interesse documentale si opera con le modalità progettuali e le tecniche operative del restauro, nel rispetto dei requisiti e delle prestazioni specificati all’articolo 57 del presente Regolamento.
4. Disciplina degli interventi sugli spazi aperti. Gli interventi sugli spazi aperti devono contribuire al completamento e al rafforzamento del sistema ecologico e ambientale secondo gli indirizzi stabiliti dal Psc negli artt. 35 e 36 del Quadro normativo e nella tavola "Strategie per la qualità – Dotazioni ecologiche e ambientali".



Categorie: Parte terza (Articoli 59-74) Titolo 1 - Territorio urbano strutturato (Articoli 60-69) Capo 2 - Ambiti consolidati

Art.64 Ambiti pianificati consolidati misti

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 12/12/2018

1. Definizione e generalità. Sono le parti di territorio costruite in seguito all'attuazione di strumenti urbanistici di carattere preventivo, la cui completa realizzazione ha prodotto quartieri dotati di servizi e attrezzature in quantità sufficiente e con adeguati livelli prestazionali.
2. Disciplina degli usi.
a. Usi esclusi. È escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi: (2b) magazzinaggio, spedizione e logistica, commercio all'ingrosso, (2c) deposito e stoccaggio a cielo aperto, (3a) attività direzionali in strutture complesse, (4a) commercio in grandi strutture e centri commerciali, (4b) commercio in medio-grandi strutture, (4f) distribuzione di carburanti, (5b) accoglienza in strutture all'aperto attrezzate, (6) spettacolo, sport, cultura, tempo libero in grandi strutture, (8) usi rurali.
b. Usi soggetti a verifica d'ammissibilità. L'insediarsi dei seguenti usi è subordinato alla verifica d'ammissibilità di cui all'art. 30 in relazione ai fattori d'impatto specificati:
(2a) produzione industriale e artigianale di beni: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto su reti e impianti energetici, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rischio di incidente, rischio di inquinamento da rifiuti, uso/movimentazione di sostanze nocive e pericolose, rumore;
(7b) servizi alla popolazione di livello sovralocale: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rumore;
(7c) servizi per la formazione universitaria: impatto sulla mobilità e sul traffico, rumore.
3. Disciplina degli interventi sugli edifici. Sono consentiti i seguenti tipi di intervento sugli edifici esistenti: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, nonché, nel rispetto dell'assetto urbanistico definito dallo strumento urbanistico attuativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione qualora si configuri come demolizione con ricostruzione fuori sagoma a parità di volume e di nuova costruzione finalizzata all’utilizzo di incentivi volumetrici previsti dall’art. 56, comma 3.
Sugli edifici adibiti ad usi industriali e artigianali (2) è comunque ammesso l’ampliamento, secondo le finalità e nei modi dell'art. 32, comma 2.
Sugli edifici esistenti con usi già legittimamente insediati, ma soggetti a verifica d'ammissibilità o usi esclusi, gli interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione di volumi esistenti sono ammessi solo se soddisfano le verifiche di ammissibilità secondo i modi definiti all'art. 30. Sugli usi esclusi occorre verificare: impatto sulla sosta, sulla mobilità e sul traffico, rumore, impoverimento vegetazionale e interferenza con nodi e connessioni ecologiche.
Sugli edifici d'interesse storico-architettonico e sulle parti di pregio storico-culturale e testimoniale degli edifici di interesse documentale si opera con le modalità progettuali e le tecniche operative del restauro scientifico, nel rispetto dei requisiti e delle prestazioni specificati all’articolo 57 del presente Regolamento.
4. Disciplina degli interventi sugli spazi aperti. Gli interventi sugli spazi aperti devono contribuire al completamento e al rafforzamento del sistema ecologico e ambientale secondo gli indirizzi stabiliti dal Psc negli artt. 35 e 36 del Quadro normativo e nella tavola "Strategie per la qualità - Dotazioni ecologiche e ambientali".



Categorie: Parte terza (Articoli 59-74) Titolo 1 - Territorio urbano strutturato (Articoli 60-69) Capo 2 - Ambiti consolidati