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Capo 2 - Ambiti consolidati

Art.67 Ambiti infrastrutturali

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 12/12/2018

1. Definizione e generalità. Sono le parti del territorio occupate da infrastrutture ferroviarie e stradali di rilevante estensione, o destinate a questa utilizzazione. La realizzazione degli interventi di carattere infrastrutturale (nuove infrastrutture o mantenimento in efficienza di quelle esistenti, realizzazione di opere finalizzate alla mitigazione ambientale e all'inserimento paesaggistico delle infrastrutture) si attua con le norme specificamente previste dalla legislazione vigente, ed è programmata all'interno di Poc. Il Rue regola gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, al fine di garantirne la compatibilità con le infrastrutture.
2. Disciplina degli usi.
a. Usi esclusi. È escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi: (1a) abitazioni singole permanenti o temporanee, (7a) servizi alla popolazione di livello locale, (7b) servizi alla popolazione di livello sovralocale, (7c) servizi per la formazione universitaria.
b. Usi soggetti a verifica d'ammissibilità. L’insediarsi dei seguenti usi è subordinato alla verifica di ammissibilità di cui all’art.30 in relazione ai fattori di impatto specificati:
- usi (1b) abitazioni collettive: rumore;
- usi (5) servizi ricettivi e ristorativi e (8) usi rurali: impatti delle infrastrutture in relazione alla fruizione.
3. Disciplina degli interventi sugli edifici. Fino all'approvazione del Poc, sul patrimonio edilizio esistente all'interno degli Ambiti infrastrutturali sono consentiti i seguenti tipi di intervento: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione finalizzata all'utilizzo degli incentivi volumetrici previsti all'art. 56 comma 3.
Lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato sono ammessi solo per la realizzazione di depositi a cielo aperto di materiali e merci, impianti per attività produttive all'aperto (uso 2c).
Sono ammessi comunque interventi che, mantenendo l'edificio esistente, ne comportino l'ampliamento una tantum sul lotto per una volumetria pari al 10% del volume totale esistente per gli edifici e singole unità immobiliari con attività produttive riconducibili agli usi industriali e artigianali (2), ai servizi economici e amministrativi (3), ai servizi commerciali e artigianato di servizio (4) e ai servizi ricreativi (6). Un ulteriore incremento del 5% del Vte è ammesso nel caso in cui siano presenti elementi strutturali e partizioni verticali di cemento – amianto nonchè rimozioni di amianto friabile e gli interventi ne prevedano contestualmente la rimozione completa.
Sugli edifici d'interesse storico architettonico e sulle parti di pregio storico-culturale e testimoniale degli edifici di interesse documentale si opera con le modalità progettuali e le tecniche operative del restauro, nel rispetto dei requisiti e delle prestazioni specificati all’articolo 57 del presente Regolamento.
4. Disciplina degli interventi sugli spazi aperti. Gli interventi sugli spazi aperti devono contribuire al completamento e al rafforzamento del sistema ecologico e ambientale secondo gli indirizzi stabiliti dal Psc negli artt. 35 e 36 del Quadro normativo e nella tavola "Strategie per la qualità – Dotazioni ecologiche e ambientali". Sulle aree non edificate e ricomprese nel progetto di rete ecologica (principale, secondaria e nodi ecologici urbani) devono essere realizzati interventi di rimboschimento con impianto fitto di alberi e arbusti autoctoni o naturalizzati, scelti tra quelli che presentano migliori resistenze all'inquinamento, al fine di realizzare schermi visivi o "aree cuscinetto" di ambientazione dell'infrastruttura e di mitigazione o compensazione degli impatti generati dalla stessa. Per la cosiddetta "collina del rusco" è ammesso uno specifico progetto di recupero al fine di trasformarla in un elemento caratteristico del territorio, da integrarsi funzionalmente nel contesto.



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Art.65 Ambiti pianificati consolidati specializzati

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 12/12/2018

1. Definizione e generalità. Sono le parti di territorio costruite in seguito all'attuazione di strumenti urbanistici di carattere preventivo, la cui completa realizzazione ha prodotto quartieri dotati di servizi e attrezzature in quantità sufficiente e con adeguati livelli prestazionali.
2. Disciplina degli usi.
a. Usi esclusi. È escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:
(1) usi abitativi di tipo urbano, (4a) commercio in grandi strutture e centri commerciali, (5b) accoglienza in strutture all'aperto attrezzate, (8) usi rurali.
3. Disciplina degli interventi sugli edifici. Sugli edifici esistenti con usi non esclusi sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché, nel rispetto dell'assetto urbanistico definito dallo strumento urbanistico attuativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione finalizzata all'utilizzo degli incentivi volumetrici previsti all'art. 56 comma 3.
E' comunque ammesso l'ampliamento una tantum sul lotto di una volumetria pari al 10% del volume totale esistente solo per gli edifici e singole unità immobiliari con attività produttive riconducibili agli usi industriali e artigianali (2). Sugli edifici esistenti con usi esclusi già legittimamente insediati , gli interventi di ristrutturazione edilizia, che prevedano la demolizione e ricostruzione di volumi esistenti, sono ammessi solo se soddisfano le verifiche di ammissibilità secondo i modi definiti all'art. 30. Sugli usi esclusi occorre verificare: impatto sulla sosta, sulla mobilità e sul traffico, rumore, impoverimento vegetazionale e interferenza con nodi e connessioni ecologiche.
Sugli edifici d'interesse storico-architettonico e sulle parti di pregio storico-culturale e testimoniale degli edifici di interesse documentale si opera con le modalità progettuali e le tecniche operative del restauro, nel rispetto dei requisiti e delle prestazioni specificati all’articolo 57 del presente Regolamento.
4. Disciplina degli interventi sugli spazi aperti. Gli interventi sugli spazi aperti devono contribuire al completamento e al rafforzamento del sistema ecologico e ambientale secondo gli indirizzi stabiliti dal Psc negli artt. 35 e 36 del Quadro normativo e nella tavola "Strategie per la qualità – Dotazioni ecologiche e ambientali".



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Art.64 Ambiti pianificati consolidati misti

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 12/12/2018

1. Definizione e generalità. Sono le parti di territorio costruite in seguito all'attuazione di strumenti urbanistici di carattere preventivo, la cui completa realizzazione ha prodotto quartieri dotati di servizi e attrezzature in quantità sufficiente e con adeguati livelli prestazionali.
2. Disciplina degli usi.
a. Usi esclusi. È escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi: (2b) magazzinaggio, spedizione e logistica, commercio all'ingrosso, (2c) deposito e stoccaggio a cielo aperto, (3a) attività direzionali in strutture complesse, (4a) commercio in grandi strutture e centri commerciali, (4b) commercio in medio-grandi strutture, (4f) distribuzione di carburanti, (5b) accoglienza in strutture all'aperto attrezzate, (6) spettacolo, sport, cultura, tempo libero in grandi strutture, (8) usi rurali.
b. Usi soggetti a verifica d'ammissibilità. L'insediarsi dei seguenti usi è subordinato alla verifica d'ammissibilità di cui all'art. 30 in relazione ai fattori d'impatto specificati:
(2a) produzione industriale e artigianale di beni: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto su reti e impianti energetici, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rischio di incidente, rischio di inquinamento da rifiuti, uso/movimentazione di sostanze nocive e pericolose, rumore;
(7b) servizi alla popolazione di livello sovralocale: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rumore;
(7c) servizi per la formazione universitaria: impatto sulla mobilità e sul traffico, rumore.
3. Disciplina degli interventi sugli edifici. Sono consentiti i seguenti tipi di intervento sugli edifici esistenti: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, nonché, nel rispetto dell'assetto urbanistico definito dallo strumento urbanistico attuativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione qualora si configuri come demolizione con ricostruzione fuori sagoma a parità di volume e di nuova costruzione finalizzata all’utilizzo di incentivi volumetrici previsti dall’art. 56, comma 3.
Sugli edifici adibiti ad usi industriali e artigianali (2) è comunque ammesso l’ampliamento, secondo le finalità e nei modi dell'art. 32, comma 2.
Sugli edifici esistenti con usi già legittimamente insediati, ma soggetti a verifica d'ammissibilità o usi esclusi, gli interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione di volumi esistenti sono ammessi solo se soddisfano le verifiche di ammissibilità secondo i modi definiti all'art. 30. Sugli usi esclusi occorre verificare: impatto sulla sosta, sulla mobilità e sul traffico, rumore, impoverimento vegetazionale e interferenza con nodi e connessioni ecologiche.
Sugli edifici d'interesse storico-architettonico e sulle parti di pregio storico-culturale e testimoniale degli edifici di interesse documentale si opera con le modalità progettuali e le tecniche operative del restauro scientifico, nel rispetto dei requisiti e delle prestazioni specificati all’articolo 57 del presente Regolamento.
4. Disciplina degli interventi sugli spazi aperti. Gli interventi sugli spazi aperti devono contribuire al completamento e al rafforzamento del sistema ecologico e ambientale secondo gli indirizzi stabiliti dal Psc negli artt. 35 e 36 del Quadro normativo e nella tavola "Strategie per la qualità - Dotazioni ecologiche e ambientali".



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Art.63 Ambiti consolidati di qualificazione diffusa specializzati

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 12/12/2018

1. Definizione e generalità. Gli Ambiti consolidati di qualificazione diffusa specializzati sono parti del Territorio urbano strutturato cresciute per successive aggiunte senza un preventivo disegno unitario. Al fine di conseguire il rafforzamento della qualità dello spazio pubblico, il contributo di costruzione corrisposto per interventi edilizi e la monetizzazione delle aree per dotazioni territoriali in questi ambiti vengono prioritariamente destinati alla realizzazione di opere e interventi pubblici nelle Situazioni in cui il singolo Ambito ricade.
2. Disciplina degli usi.
a. Usi esclusi. È escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:
(1) usi abitativi di tipo urbano, (5b) accoglienza in strutture all'aperto attrezzate limitatamente ai campeggi, (8) usi rurali.
b. Usi soggetti a verifica d'ammissibilità. L'insediarsi del seguente uso è subordinato alla verifica d'ammissibilità di cui all'art. 30 in relazione al fattore d'impatto specificato:(4a) commercio in grandi strutture e centri commerciali: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani come da verifica di idoneità del sito ai sensi della disciplina regionale di settore.
3. Disciplina degli interventi sugli edifici. Sugli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione qualora si configuri come demolizione con ricostruzione fuori sagoma a parità di volume e di nuova costruzione finalizzata all’utilizzo di incentivi volumetrici previsti dall’art. 56, comma 3. Sono comunque ammessi ampliamenti una tantum sul lotto di una volumetria pari al 10% del volume totale esistente per gli edifici e singole unità immobiliari con attività produttive riconducibili agli usi industriali e artigianali (2), ai servizi economici e amministrativi (3), ai servizi commerciali e artigianato di servizio (4) e ai servizi ricreativi (6); un ulteriore incremento del 5% del Vte è ammesso nel caso in cui siano presenti elementi strutturali e partizioni verticali di cemento - amianto nonché rimozioni di amianto friabile e gli interventi ne prevedano contestualmente la rimozione completa.
Sugli edifici esistenti con usi già legittimamente insediati, ma soggetti a verifica d'ammissibilità o usi esclusi, gli interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione di volumi esistenti sono ammessi solo se soddisfano le verifiche di ammissibilità secondo i modi definiti all'art. 30; sugli usi esclusi occorre verificare: impatto sulla sosta, sulla mobilità e sul traffico, rumore, impoverimento vegetazionale e interferenza con nodi e connessioni ecologiche.
Sugli edifici d'interesse storico-architettonico e sulle parti di pregio storico-culturale e testimoniale degli edifici di interesse documentale si opera con le modalità progettuali e le tecniche operative del restauro, nel rispetto dei requisiti e delle prestazioni specificati all’articolo 57 del presente Regolamento.
4. Disciplina degli interventi sugli spazi aperti. Gli interventi sugli spazi aperti devono contribuire al completamento e al rafforzamento del sistema ecologico e ambientale secondo gli indirizzi stabiliti dal Psc negli artt. 35 e 36 del Quadro normativo e nella tavola Strategie per la qualità - Dotazioni ecologiche e ambientali. Sulle aree non edificate riconosciute come corridoio ecologico territoriale del fiume Reno e come nodi ecologici urbani, qualora non siano predisposti specifici progetti, sono suggerite piantumazioni con impianto regolare di esemplari arborei e/o arbustivi, di specie autoctone o (in subordine) naturalizzate, che potranno essere parzialmente modificate nella consistenza e struttura per adeguarsi al progetto complessivo dello specifico elemento di dotazione ecologica e ambientale nel frattempo predisposto.



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Art.62 Ambiti consolidati di qualificazione diffusa misti

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 12/12/2018

1. Definizione e generalità. Gli Ambiti consolidati di qualificazione diffusa sono parti del Territorio urbano strutturato, a destinazione mista, cresciute per successive aggiunte senza un preventivo disegno unitario. Al fine di conseguire il rafforzamento della qualità dello spazio pubblico, il contributo di costruzione corrisposto per interventi edilizi e la monetizzazione delle aree per dotazioni territoriali vengono prioritariamente destinati alla realizzazione di opere e interventi pubblici nelle Situazioni in cui il singolo Ambito ricade.
2. Disciplina degli usi.
a. Usi esclusi. È escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:
(2a) produzione industriale e artigianale di beni, (2c) deposito e stoccaggio a cielo aperto,
(4a) commercio in grandi strutture e centri commerciali, (5b) accoglienza in strutture all'aperto attrezzate, (8) usi rurali.
b. Usi soggetti a verifica d'ammissibilità. L'insediarsi dei seguenti usi è subordinato alla verifica d'ammissibilità di cui all'art. 30 in relazione ai fattori d'impatto specificati:
(2b) magazzinaggio, spedizione e logistica, commercio all'ingrosso: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, uso/movimentazione di sostanze nocive e pericolose;
(3a) attività direzionali in strutture complesse: impatto sulla mobilità e sul traffico;
(4b) commercio in medio-grandi strutture: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani come da verifica di idoneità del sito ai sensi della disciplina regionale di settore; (4f) distribuzione di carburanti: rischio di incidente, rischio di inquinamento da rifiuti, uso/movimentazione di sostanze nocive e pericolose;
(7b) servizi alla popolazione di livello sovralocale: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rumore;
(7c) servizi per la formazione universitaria: impatto sulla mobilità e sul traffico, rumore.
3. Disciplina degli interventi sugli edifici. Sugli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione qualora si configuri come demolizione con ricostruzione fuori sagoma a parità di volume e di nuova costruzione finalizzata all’utilizzo di incentivi volumetrici previsti dall’art. 56, comma 3.
Sugli edifici adibiti ad usi industriali e artigianali (2) è comunque ammesso l’ampliamento, secondo le finalità e nei modi dell'art. 32, comma 2. Sugli edifici esistenti con usi già legittimamente insediati, ma soggetti a verifica d'ammissibilità o usi esclusi, gli interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione di volumi esistenti sono ammessi solo se soddisfano le verifiche di ammissibilità secondo i modi definiti all'art. 30. Sugli usi esclusi occorre verificare: impatto sulla sosta, sulla mobilità e sul traffico, rumore, impoverimento vegetazionale e interferenza con nodi e connessioni ecologiche.
Sugli edifici d'interesse storico-architettonico e sulle parti di pregio storico-culturale e testimoniale degli edifici di interesse documentale si opera con le modalità progettuali e le tecniche operative del restauro nel rispetto dei requisiti e delle prestazioni specificati all’articolo 57 del presente Regolamento.
4. Disciplina degli interventi sugli spazi aperti. Gli interventi sugli spazi aperti devono contribuire al completamento e al rafforzamento del sistema ecologico e ambientale secondo gli indirizzi stabiliti dal Psc negli artt. 35 e 36 del Quadro normativo e nella tavola "Strategie per la qualità - Dotazioni ecologiche e ambientali". Sulle aree non edificate riconosciute come corridoio ecologico territoriale del fiume Reno, nodo ecologico semplice "Parco dell'Acquedotto", connettivo ecologico paesaggistico, "Parco del canale Navile" e nodi ecologici urbani, qualora non siano predisposti specifici progetti, sono da prevedersi piantumazioni con impianto regolare di esemplari arborei e/o arbustivi, di specie autoctone o (in subordine) naturalizzate, che potranno essere parzialmente modificate nella consistenza e struttura per adeguarsi al progetto complessivo dello specifico elemento di dotazione ecologica e ambientale nel frattempo predisposto.



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Art.66 Ambiti in via di consolidamento (misti e specializzati)

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Definizione e generalità. Sono le parti di città in corso di realizzazione attraverso gli strumenti urbanistici preventivi che attuano il disegno della pianificazione previgente. Alle aree comprese all'interno degli Ambiti in via di consolidamento ma non incluse in perimetri di strumenti urbanistici attuativi o non oggetto di attuazione convenzionata nei termini di validità dello strumento urbanistico attuativo del previgente PRG si applicano le norme di cui all'art. 62 (Ambiti consolidati di qualificazione diffusa misti) qualora si tratti di Ambiti in via di consolidamento misti, o all'art. 63 (Ambiti consolidati di qualificazione diffusa specializzati) qualora si tratti di Ambiti in via di consolidamento specializzati.
2. Disciplina degli usi e degli interventi. Gli interventi si attuano direttamente secondo le regole stabilite dalle norme di attuazione del piano attuativo vigente e dalla relativa convenzione urbanistica. Dal momento della decadenza del piano attuativo vigente e delle sue eventuali proroghe, si applicano a questi Ambiti le norme di cui agli artt. 64 (Ambiti consolidati pianificati misti) e 65 (Ambiti consolidati pianificati specializzati), con le possibilità di intervento ivi definite.
3. Per le parti non attuate alla scadenza dei piani, l’eventuale completamento è soggetto all’inserimento di specifiche e puntuali previsioni nel POC.



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