Tu sei qui

Parte terza (Articoli 59-74)

Art.63 Ambiti consolidati di qualificazione diffusa specializzati

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 12/12/2018

1. Definizione e generalità. Gli Ambiti consolidati di qualificazione diffusa specializzati sono parti del Territorio urbano strutturato cresciute per successive aggiunte senza un preventivo disegno unitario. Al fine di conseguire il rafforzamento della qualità dello spazio pubblico, il contributo di costruzione corrisposto per interventi edilizi e la monetizzazione delle aree per dotazioni territoriali in questi ambiti vengono prioritariamente destinati alla realizzazione di opere e interventi pubblici nelle Situazioni in cui il singolo Ambito ricade.
2. Disciplina degli usi.
a. Usi esclusi. È escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:
(1) usi abitativi di tipo urbano, (5b) accoglienza in strutture all'aperto attrezzate limitatamente ai campeggi, (8) usi rurali.
b. Usi soggetti a verifica d'ammissibilità. L'insediarsi del seguente uso è subordinato alla verifica d'ammissibilità di cui all'art. 30 in relazione al fattore d'impatto specificato:(4a) commercio in grandi strutture e centri commerciali: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani come da verifica di idoneità del sito ai sensi della disciplina regionale di settore.
3. Disciplina degli interventi sugli edifici. Sugli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione qualora si configuri come demolizione con ricostruzione fuori sagoma a parità di volume e di nuova costruzione finalizzata all’utilizzo di incentivi volumetrici previsti dall’art. 56, comma 3. Sono comunque ammessi ampliamenti una tantum sul lotto di una volumetria pari al 10% del volume totale esistente per gli edifici e singole unità immobiliari con attività produttive riconducibili agli usi industriali e artigianali (2), ai servizi economici e amministrativi (3), ai servizi commerciali e artigianato di servizio (4) e ai servizi ricreativi (6); un ulteriore incremento del 5% del Vte è ammesso nel caso in cui siano presenti elementi strutturali e partizioni verticali di cemento - amianto nonché rimozioni di amianto friabile e gli interventi ne prevedano contestualmente la rimozione completa.
Sugli edifici esistenti con usi già legittimamente insediati, ma soggetti a verifica d'ammissibilità o usi esclusi, gli interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione di volumi esistenti sono ammessi solo se soddisfano le verifiche di ammissibilità secondo i modi definiti all'art. 30; sugli usi esclusi occorre verificare: impatto sulla sosta, sulla mobilità e sul traffico, rumore, impoverimento vegetazionale e interferenza con nodi e connessioni ecologiche.
Sugli edifici d'interesse storico-architettonico e sulle parti di pregio storico-culturale e testimoniale degli edifici di interesse documentale si opera con le modalità progettuali e le tecniche operative del restauro, nel rispetto dei requisiti e delle prestazioni specificati all’articolo 57 del presente Regolamento.
4. Disciplina degli interventi sugli spazi aperti. Gli interventi sugli spazi aperti devono contribuire al completamento e al rafforzamento del sistema ecologico e ambientale secondo gli indirizzi stabiliti dal Psc negli artt. 35 e 36 del Quadro normativo e nella tavola Strategie per la qualità - Dotazioni ecologiche e ambientali. Sulle aree non edificate riconosciute come corridoio ecologico territoriale del fiume Reno e come nodi ecologici urbani, qualora non siano predisposti specifici progetti, sono suggerite piantumazioni con impianto regolare di esemplari arborei e/o arbustivi, di specie autoctone o (in subordine) naturalizzate, che potranno essere parzialmente modificate nella consistenza e struttura per adeguarsi al progetto complessivo dello specifico elemento di dotazione ecologica e ambientale nel frattempo predisposto.



Categorie: Parte terza (Articoli 59-74) Titolo 1 - Territorio urbano strutturato (Articoli 60-69) Capo 2 - Ambiti consolidati

Art.62 Ambiti consolidati di qualificazione diffusa misti

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 12/12/2018

1. Definizione e generalità. Gli Ambiti consolidati di qualificazione diffusa sono parti del Territorio urbano strutturato, a destinazione mista, cresciute per successive aggiunte senza un preventivo disegno unitario. Al fine di conseguire il rafforzamento della qualità dello spazio pubblico, il contributo di costruzione corrisposto per interventi edilizi e la monetizzazione delle aree per dotazioni territoriali vengono prioritariamente destinati alla realizzazione di opere e interventi pubblici nelle Situazioni in cui il singolo Ambito ricade.
2. Disciplina degli usi.
a. Usi esclusi. È escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:
(2a) produzione industriale e artigianale di beni, (2c) deposito e stoccaggio a cielo aperto,
(4a) commercio in grandi strutture e centri commerciali, (5b) accoglienza in strutture all'aperto attrezzate, (8) usi rurali.
b. Usi soggetti a verifica d'ammissibilità. L'insediarsi dei seguenti usi è subordinato alla verifica d'ammissibilità di cui all'art. 30 in relazione ai fattori d'impatto specificati:
(2b) magazzinaggio, spedizione e logistica, commercio all'ingrosso: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, uso/movimentazione di sostanze nocive e pericolose;
(3a) attività direzionali in strutture complesse: impatto sulla mobilità e sul traffico;
(4b) commercio in medio-grandi strutture: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani come da verifica di idoneità del sito ai sensi della disciplina regionale di settore; (4f) distribuzione di carburanti: rischio di incidente, rischio di inquinamento da rifiuti, uso/movimentazione di sostanze nocive e pericolose;
(7b) servizi alla popolazione di livello sovralocale: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rumore;
(7c) servizi per la formazione universitaria: impatto sulla mobilità e sul traffico, rumore.
3. Disciplina degli interventi sugli edifici. Sugli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione qualora si configuri come demolizione con ricostruzione fuori sagoma a parità di volume e di nuova costruzione finalizzata all’utilizzo di incentivi volumetrici previsti dall’art. 56, comma 3.
Sugli edifici adibiti ad usi industriali e artigianali (2) è comunque ammesso l’ampliamento, secondo le finalità e nei modi dell'art. 32, comma 2. Sugli edifici esistenti con usi già legittimamente insediati, ma soggetti a verifica d'ammissibilità o usi esclusi, gli interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione di volumi esistenti sono ammessi solo se soddisfano le verifiche di ammissibilità secondo i modi definiti all'art. 30. Sugli usi esclusi occorre verificare: impatto sulla sosta, sulla mobilità e sul traffico, rumore, impoverimento vegetazionale e interferenza con nodi e connessioni ecologiche.
Sugli edifici d'interesse storico-architettonico e sulle parti di pregio storico-culturale e testimoniale degli edifici di interesse documentale si opera con le modalità progettuali e le tecniche operative del restauro nel rispetto dei requisiti e delle prestazioni specificati all’articolo 57 del presente Regolamento.
4. Disciplina degli interventi sugli spazi aperti. Gli interventi sugli spazi aperti devono contribuire al completamento e al rafforzamento del sistema ecologico e ambientale secondo gli indirizzi stabiliti dal Psc negli artt. 35 e 36 del Quadro normativo e nella tavola "Strategie per la qualità - Dotazioni ecologiche e ambientali". Sulle aree non edificate riconosciute come corridoio ecologico territoriale del fiume Reno, nodo ecologico semplice "Parco dell'Acquedotto", connettivo ecologico paesaggistico, "Parco del canale Navile" e nodi ecologici urbani, qualora non siano predisposti specifici progetti, sono da prevedersi piantumazioni con impianto regolare di esemplari arborei e/o arbustivi, di specie autoctone o (in subordine) naturalizzate, che potranno essere parzialmente modificate nella consistenza e struttura per adeguarsi al progetto complessivo dello specifico elemento di dotazione ecologica e ambientale nel frattempo predisposto.



Categorie: Parte terza (Articoli 59-74) Titolo 1 - Territorio urbano strutturato (Articoli 60-69) Capo 2 - Ambiti consolidati

Art.61 Ambiti storici specializzati

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 12/12/2018

1. Definizione e generalità. Gli Ambiti storici specializzati sono costituiti dalle aree inserite nel disegno o realizzate in attuazione del Piano regolatore del 1889 e destinate a precise funzioni non residenziali, di servizio civile e militare che ancora oggi forniscono alla città servizi di rilievo. Obiettivo generale è la conservazione delle diverse forme di preesistenza storica (tracciati, edifici di interesse storico-architettonico e documentale, parchi e giardini) mantenendone efficiente l'utilizzo attuale e, in caso di avvenuta dismissione delle attività, realizzando recuperi che prevedano un adeguato mix funzionale da definirsi in sede attuativa, comunque incentrato sull'offerta di nuove dotazioni territoriali. Nel caso in cui gli Ambiti di cui al presente articolo ospitino poli funzionali, individuati dal Psc, il Psc fissa le regole che governano gli interventi di trasformazione o di qualificazione funzionale, urbanistica ed edilizia, fissando i livelli prestazionali da raggiungere per la loro funzionalità, derivandone gli obiettivi dagli specifici Accordi territoriali che riguardano ogni polo. Entro il quadro definito dal Psc, ulteriori interventi sono attuabili se oggetto di specifici Accordi tra Amministrazione comunale e soggetti gestori dei poli.
2. Disciplina degli usi. I requisiti relativi agli usi degli Ambiti storici specializzati sono definiti dal comma 1, così come integrati dalle ulteriori indicazioni contenute nelle Schede d'Ambito di cui al comma 5. Anche per gli Ambiti storici specializzati vale, inoltre, quanto prescritto all'art. 60, comma 2, lettera c come integrato dalle ulteriori indicazioni contenute nelle Schede d’ambito
3. Disciplina degli interventi sugli edifici.
a. Norme generali. Fatte salve le prescrizioni specifiche di cui alla lettera b, sono ammessi i seguenti tipi di intervento: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione qualora si configuri come demolizione con ricostruzione fuori sagoma a parità di volume e di nuova costruzione finalizzata all’utilizzo di incentivi volumetrici previsti dall’art. 56, comma 3.
Gli interventi sui singoli edifici non devono comunque consolidare la presenza di elementi estranei o non compatibili con i caratteri generali e le funzioni storicamente determinate dell'Ambito storico specializzato in cui si trovano.
b. Prescrizioni specifiche. Tutti gli interventi sugli edifici di interesse storico-architettonico e sugli edifici di interesse documentale devono ottemperare alle norme statali in materia e alle prescrizioni degli artt. 54, 57, 58 del presente Regolamento e Schede prestazionali relative. Le attrezzature pubbliche e di uso pubblico presenti negli Ambiti storici specializzati possono essere oggetto di interventi di adeguamento e ampliamento, finalizzati al miglioramento dell'offerta di servizi pubblici e di interesse pubblico, nel rispetto delle norme di cui all'art. 45 del presente Regolamento.
4. Disciplina degli interventi sugli spazi aperti.
a. Interventi su aree non edificate. Gli interventi su spazi aperti di pertinenza degli edifici o sulle parti non edificate degli Ambiti storici specializzati devono contribuire al completamento e rafforzamento del sistema ecologico e ambientale secondo gli indirizzi stabiliti dal Psc negli artt. 35 e 36 del Quadro normativo e nella tavola "Strategie per la qualità - Dotazioni ecologiche e ambientali".
b. Strade prevalentemente dedicate al trasporto pubblico e strade centralità. Per quanto concerne gli interventi sulle strade prevalentemente dedicate al trasporto pubblico e sulle strade centralità, così come individuate nella tavola "La Città storica. Ambiti e materiali", valgono le prescrizioni di cui all'art. 60, comma 4, lettere c, d.
5. Schede d’Ambito.

COMPLESSO MILITARE CASERMA MAMELI (AMBITO N.16)
Usi e interventi. La Caserma conserva la propria destinazione originaria. Gli interventi di adeguamento e ampliamento che si rendessero necessari devono essere realizzati nel rispetto dei caratteri degli edifici di interesse storico-architettonico e documentale e dei caratteri dello spazio aperto che ne caratterizza le relazioni, sulla base di progetti di iniziativa statale, approvati secondo le modalità stabilite dalla legge.


QUARTIERE UNIVERSITARIO DI VIA ZAMBONI (AMBITO N.17)
Usi e interventi. Il Psc, a integrazione della strategia di decentramento di insediamenti universitari, incentiva la rifunzionalizzazione delle sedi universitarie nelle aree centrali. Il riutilizzo degli edifici, che si renderanno disponibili con il trasferimento delle attività didattiche nelle nuove sedi, dovrà portare una nuova offerta di servizi rivolti sia alla popolazione studentesca sia alle altre popolazioni che risiedono in questa parte di città e che la utilizzano, superando gradualmente l'attuale caratterizzazione monofunzionale. Gli interventi promossi dall'Università saranno oggetto di specifici accordi con l'Amministrazione, al fine di precisare opere e usi consentiti, nell'ambito di quanto generalmente stabilito dal presente Regolamento. Usi esclusi. Per gli edifici inclusi nell'Ambito e non utilizzati per l'uso (7c), è escluso l'insediamento dei seguenti usi: (2) usi industriali e artigianali, (4a) commercio in grandi strutture e centri commerciali, (4b) commercio in medio-grandi strutture, (4f) distribuzione di carburanti, (5b) accoglienza in strutture all'aperto attrezzate, (8) usi rurali.


COMPLESSO OSPEDALIERO POLICLINICO SANT’ORSOLA MALPIGHI (AMBITO N.18)
Usi. L'Ambito conserva la sua destinazione a uso ospedaliero e universitario. Interventi. Il Psc prevede la possibilità di realizzare ampliamenti delle strutture esistenti. Oltre agli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui al comma 3 del presente articolo, sono ammessi interventi di nuova costruzione, fino al raggiungimento di una Su massima di 187.411 mq in tutto l'Ambito.


GIARDINI DI PORTA SARAGOZZA E FACOLTÀ DI INGEGNERIA (AMBITO N.19)
Usi e interventi. L'insieme di spazi aperti ed edifici di interesse storico-architettonico costituito da porta Saragozza e il portico, dal giardino di villa Cassarini, dalla sede della facoltà di Ingegneria è destinato dal Psc alla realizzazione di una connessione diretta tra Città storica e collina; per la sede che ospita la facoltà di Ingegneria si conferma la destinazione universitaria.


CONVENTO DI S. MICHELE IN BOSCO E ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI (AMBITO N.20)
Usi. L'Ambito conserva la sua destinazione a uso ospedaliero. Interventi. Il Psc prevede la possibilità di realizzare ampliamenti delle strutture esistenti. Tali ampliamenti dovranno essere resi compatibili con il ruolo di nodo ecologico urbano svolto in particolare dal parco di S. Michele in Bosco. Oltre agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, di cui al comma 3 del presente articolo, sono ammessi interventi di nuova costruzione per una Su massima di 8.000 mq, per consentire la qualificazione del complesso ospedaliero, mediante il potenziamento delle attrezzature sanitarie e assistenziali, e dei servizi ai degenti.


COMPLESSO MILITARE SANT’ANNUNZIATA-STAVECO (AMBITO N.21)
Usi e interventi. Le trasformazioni all'interno dell'Ambito possono essere attuate in seguito al suo inserimento nel Poc. Fintanto che non avvenga l'inserimento nel Poc sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici senza cambi d'uso, oppure interventi per il restauro di edifici di interesse storico-architettonico e documentale, anche con cambio d'uso verso usi consentiti dal Psc e interventi di manutenzione del patrimonio vegetazionale esistente.


GIARDINI MARGHERITA (AMBITO N.22)
Usi e interventi. Il giardino-parco conserva la propria destinazione ricreativa, che si deve combinare con obiettivi di tutela e restauro, per la conservazione dell'immagine storica e con obiettivi ambientali, in quanto trattasi di nodo della rete ecologica urbana. Sono consentiti gli interventi di cui all'art. 41 (Parchi e giardini di interesse storico e documentale).



Categorie: Parte terza (Articoli 59-74) Titolo 1 - Territorio urbano strutturato (Articoli 60-69) Capo 1 - Città storica

Art.60 Ambiti storici

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 12/12/2018

1. Definizione e generalità. Gli Ambiti storici sono costituiti dall'insieme dei tessuti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità della struttura insediativa e la stratificazione dei processi di loro formazione, sia nella rete stradale e negli spazi aperti, sia nel patrimonio edilizio e negli altri elementi dello spazio costruito. In relazione ai diversi principi insediativi, si distinguono i seguenti Ambiti:
- Nucleo di antica formazione;
- Quartieri giardino;
- Tessuti compatti.
Preservare la preminenza degli usi abitativi di tipo urbano, migliorare le condizioni di abitabilità e la riconoscibilità delle strutture insediative storiche sono obiettivi prioritari del Rue, pertanto ogni intervento su spazi aperti ed edifici deve essere eseguito con particolare attenzione verso i caratteri tipici di ciascun Ambito. In particolare per quanto riguarda le corti, i cortili, i giardini e gli orti, la viabilità storica, le strade prevalentemente dedicate al trasporto pubblico, le strade centralità e le piazze ed edifici che vi si attestano, individuati nella tavola "La Città storica. Ambiti e materiali" allegata al presente Regolamento, valgono specifiche regole di cui ai commi seguenti.
2. Disciplina degli usi.
a. Usi esclusi. È escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:
(2c) deposito e stoccaggio a cielo aperto, (4a) commercio in grandi strutture e centri commerciali, (4b) commercio in medio-grandi strutture, (4f) distribuzione di carburanti, (5b) accoglienza in strutture all'aperto attrezzate, e (8) usi rurali.
b. Usi. soggetti a verifica d'ammissibilità. Gli usi soggetti a verifica d'ammissibilità sono definiti nelle Schede d'Ambito di cui al comma 5 del presente articolo.
c. Prescrizioni specifiche relative agli usi. L'uso (4c) è consentito solo negli edifici prospicienti le "strade centralità e piazze" e le "strade prevalentemente dedicate al trasporto pubblico" di cui alla tavola "Città storica Ambiti e materiali" oppure all’interno delle aree soggette a specifici strumenti di settore (Progetti di Valorizzazione Commerciale e Iniziative). Nelle unità immobiliari con affacci prospicienti le "strade centralità e piazze" non è ammesso il nuovo insediarsi dell'uso (1a) abitazioni singole permanenti e temporanee se le unità abitative si sviluppano nei soli piani terra. Questa limitazione non si applica alle case mono e plurifamiliari dei Quartieri giardino.
In tutta la Città storica, per i locali al piano terra degli edifici che si affacciano su portici è vietato l'uso ad autorimesse; ove le caratteristiche dimensionali lo consentano, è invece ammesso l'uso di tali locali quali accessi a corti interne o ad autorimesse comuni.
3. Disciplina degli interventi sugli edifici. Sono ammessi i seguenti tipi di intervento: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonchè ristrutturazione edilizia e nuova costruzione secondo quanto eventualmente ammesso e specificato dalle Schede d'Ambito di cui al comma 6.
4. Disciplina degli interventi sugli spazi aperti.
a. Corti, cortili, parchi, giardini e orti storici. Nella tavola "La Città storica. Ambiti e materiali", il Rue individua spazi aperti pubblici e privati che, per impianto, composizione vegetale e presenza di manufatti architettonici e artistici, contribuiscono in maniera determinante alla definizione del paesaggio urbano degli Ambiti storici. Gli interventi sugli spazi aperti individuati nella tavola, che costituiscano o meno pertinenza di edifici d'interesse storico-architettonico, o d'interesse documentale, devono assolvere le prestazioni richieste nella scheda IS.3 dell'art. 57.
b. Strade storiche. Il Psc ha individuato le strade che mantengono caratteri storici ancora leggibili. Nella tavola "La Città storica. Ambiti e materiali" il Rue distingue la viabilità realizzata sulla base del disegno del Piano regolatore del 1889, che ha modificato tracciati e sezioni rettificando, ampliando e talvolta cancellando segmenti di strade più antiche. Con riferimento al ruolo peculiare della rete stradale nei diversi Ambiti della Città storica, gli interventi su strade di antico impianto e su quelle realizzate in seguito al piano di ammodernamento della città:
- devono mantenere inalterati i tracciati e i sedimi;
- possono modificare le sezioni senza mutare le caratteristiche proprie delle strade antiche, solitamente irregolari e strette, e di quelle moderne, dritte e larghe;
- devono utilizzare preferibilmente materiali lapidei per la pavimentazione, di tipo e taglio adatti alle caratteristiche e agli usi delle strade ed eliminare asfaltature e materiali bituminosi o limitarne l'uso a inserimenti limitati.
c. Strade prevalentemente dedicate al trasporto pubblico. Nelle strade prevalentemente dedicate al trasporto pubblico presenti negli Ambiti storici, così come riportate nella tavola "La Città storica. Ambiti e materiali", il mantenimento delle caratteristiche storiche e documentali deve essere bilanciato con le esigenze strategiche di accessibilità, fluidità e comodità nell'uso del mezzo di trasporto pubblico. A tal fine i progetti di rifacimento delle strade, o di inserimento di infrastrutture per il trasporto pubblico, dovranno:
- utilizzare pavimentazioni stradali tali da attenuare gli effetti negativi che il passaggio dei mezzi di trasporto pubblico può avere sugli edifici prospicienti, in particolare per quanto riguarda le vibrazioni e il rumore. Le loro caratteristiche materiche dovranno essere adeguate rispetto ai paesaggi urbani tipici dei differenti Ambiti storici interessati;
- posizionare le fermate in modo da evitare l'ammassarsi dei mezzi di trasporto in sosta lungo le carreggiate e l'affollarsi di persone in attesa sui marciapiedi e sotto i portici.
d. Strade centralità. Al fine di realizzare spazi pubblici accoglienti, considerando le peculiarità delle strade centralità comprese negli Ambiti storici e indicate nella tavola "La Città storica. Ambiti e materiali", i progetti relativi alla mobilità dovranno:
- prevedere l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico compatibili con le modalità di fruizione di queste strade; - regolare il contenimento della sosta delle auto private sia in termini di spazio, sia in termini di tempo, privilegiando la sosta funzionale alle operazioni di scarico e carico per l'approvvigionamento degli esercizi commerciali e artigianali.
5. Densità fondiaria media. Negli Ambiti storici la densità fondiaria media da utilizzarsi quale riferimento per il calcolo dei limiti inderogabili del citato Dm risulta essere:
- Ambito storico - nucleo di antica formazione: 9.6 mc/mq
- Ambito storico - quartiere giardino: 4.2 mc/mq
- Ambito storico - tessuto compatto: 6.0 mc/mq
Per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare il 50% dei suddetti valori e, in nessun caso, 5 mc/mq.
6. Schede d’Ambito.

NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE
Generalità.
 Il Nucleo di antica formazione si distingue per la leggibilità della struttura urbana medioevale, costruita sull'impianto stradale irregolare, prevalentemente radiocentrico, convergente sulla tratta centrale della via Emilia. Per le sue caratteristiche di conservazione e per la sua consistenza di immagine unitaria, il Nucleo deve essere inteso come un "unico monumento".
Usi esclusi. Fatto salvo quanto prescritto al comma 2, lettera a) del presente articolo, nel Nucleo di antica formazione è escluso il nuovo insediarsi anche dei seguenti ulteriori usi:
(2a) produzione industriale e artigianale di beni.
(7d) servizi per la coltivazione di orti urbani ad uso domestico aggregati in colonie organizzate.
Usi soggetti a verifica di ammissibilità. L'insediarsi dei seguenti usi è subordinato alla verifica d'ammissibilità di cui all'art.30 in relazione ai fattori d'impatto specificati:
(2b) magazzinaggio, spedizione e logistica, commercio all'ingrosso: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, uso/movimentazione di sostanze nocive e pericolose;
(3a) attività direzionali in strutture complesse: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto su reti e impianti energetici, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani;
(4g) garage e autorimesse private a pagamento e artigianato di servizio all'auto: impatto sulla mobilità e sul traffico, rischio d'inquinamento da rifiuti, rumore;
(6) servizi ricreativi, spettacolo, sport, cultura, tempo libero: impatto sulla mobilità e sul traffico, rumore; (7c) servizi per la formazione universitaria: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto su reti e impianti energetici, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani.
Interventi. Gli interventi di ristrutturazione edilizia comunque nel rispetto di sedime e sagoma, su edifici che non siano d'interesse storico-architettonico né documentale devono: - prestare particolare attenzione alle componenti del paesaggio urbano storico; - non compromettere l'unitarietà delle caratteristiche morfologiche e architettoniche del Nucleo di antica formazione; - evitare soluzioni che si configurino come disarmoniche rispetto al contesto per forme, materiali, finiture e colori. Solo per interventi di interesse pubblico, nell'ambito dei Poc e in base a specifici e motivati provvedimenti derogatori, possono essere previsti sugli edifici esistenti interventi di incremento dei volumi nei limiti della densità edilizia di cui al Dm 1444/1968.


QUARTIERI GIARDINO EST, OVEST, MURRI, COLLINA E BOLOGNINA STORICA 1
Generalità.
 I Quartieri giardino sono parti della periferia storica a sud della città costruiti prevalentemente sulla base del disegno del Piano regolatore del 1889, caratterizzati da case mono o plurifamiliari su lotto con giardino.
Usi esclusi. Fatto salvo quanto prescritto al comma 2, lettera a) del presente articolo, nei Quartieri giardino Est, Ovest, Murri, Collina e Bolognina storica 1 è escluso il nuovo insediarsi anche dei seguenti ulteriori usi:
(2a) produzione industriale e artigianale di beni. Usi soggetti a verifica di ammissibilità. L'insediarsi dei seguenti usi è subordinato alla verifica d'ammissibilità di cui all'art. 30 in relazione ai fattori d'impatto specificati:
(2b) magazzinaggio, spedizione e logistica, commercio all'ingrosso: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, uso/movimentazione di sostanze nocive e pericolose, rumore;
(3a) attività direzionali in strutture complesse: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto su reti e impianti energetici, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rumore;
(4g) garage e autorimesse private a pagamento e artigianato di servizio all'auto: impatto sulla mobilità e sul traffico, rischio d'inquinamento da rifiuti, rumore;
(6) servizi ricreativi spettacolo, sport, cultura, tempo libero: impatto sulla mobilità e sul traffico, rumore;
(7c) servizi per la formazione universitaria: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto su reti e impianti energetici, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani.
Interventi. Sugli edifici che non siano d'interesse storico-architettonico né documentale sono ammessi, interventi di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione qualora si configuri come demolizione con ricostruzione fuori sagoma a parità di volume e di nuova costruzione finalizzata all’utilizzo di incentivi volumetrici previsti dall’art. 56, comma 3. Tutti gli interventi che modificano la sagoma dell'edificio presistente devono rispettare il principio insediativo dell'Ambito caratterizzato da case mono e plurifamiliari localizzate all'interno di un lotto e circondate da giardino o comunque la tipologia insediativa dell'edificio preesistente. Solo per interventi di interesse pubblico, nell'ambito dei Poc e in base a specifici e motivati provvedimenti derogatori, possono essere previsti sugli edifici esistenti interventi di incremento dei volumi nei limiti della densità edilizia di cui al DM 1444/1968.


TESSUTI COMPATTI EST, OVEST E BOLOGNINA STORICA 2
Generalità.
 I tessuti compatti sono parti della periferia storica a nord della città costruiti prevalentemente sulla base del disegno del Piano regolatore del 1889, caratterizzati da isolati urbani, con case allineate su strada e con corte centrale.
Usi soggetti a verifica di ammissibilità. L'insediarsi dei seguenti usi è subordinato alla verifica d'ammissibilità di cui all'art. 30 in relazione ai fattori d'impatto specificati:
(2a) produzione industriale e artigianale di beni: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rischio d'incidente, rischio d'inquinamento da rifiuti, uso/movimentazioni di sostanze nocive e pericolose, rumore;
(2b) magazzinaggio, spedizione e logistica, commercio all'ingrosso: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, uso/movimentazione di sostanze nocive e pericolose;
(3a) attività direzionali in strutture complesse: impatto sulla sosta, impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto su reti e impianti energetici; (4g) garage e autorimesse private a pagamento e artigianato di servizio all'auto: rischio d'inquinamento da rifiuti, rumori;
(6) servizi ricreativi spettacolo, sport, cultura, tempo libero: impatto sulla mobilità e sul traffico, rumore;
Interventi. Sugli edifici che non siano d'interesse storico-architettonico, né documentale sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione finalizzata all'utilizzo degli incentivi volumetrici previsti all'art. 56 comma 3.
Tutti gli interventi che modificano la sagoma dell'edificio presistente devono rispettare il principio insediativo dell'Ambito caratterizzato da isolati urbani con case allineate su strada e con corte centrale (cortina edilizia su strada) o comunque la tipologia insediativa dell'edificio preesistente.
Solo per interventi di interesse pubblico, nell'ambito dei Poc e in base a specifici e motivati provvedimenti derogatori, possono essere previsti sugli edifici esistenti interventi di incremento dei volumi nei limiti della densità edilizia di cui al DM 1444/1968.



Categorie: Parte terza (Articoli 59-74) Titolo 1 - Territorio urbano strutturato (Articoli 60-69) Capo 1 - Città storica

Art.74 Ambiti in trasformazione (misti e specializzati)

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Definizione e generalità. Gli Ambiti in trasformazione sono costituiti dalle parti di territorio incluse in perimetri all'interno dei quali sono stati adottati o approvati strumenti urbanistici attuativi o previsti interventi diretti in attuazione del Prg previgente, le cui previsioni, in attesa o in corso di esecuzione, vengono confermate dal Psc, che ne richiama i contenuti fondamentali nelle Schede d'Ambito di cui al comma 4 dell'art. 20 del Quadro normativo. Alle aree comprese all'interno degli Ambiti in trasformazione ma non incluse entro perimetri di strumenti urbanistici attuativi, si applicano le norme di cui all'art. 62 (Ambiti consolidati di qualificazione diffusa misti) qualora si tratti di Ambiti in trasformazione misti, o all'art. 63 (Ambiti consolidati di qualificazione diffusa specializzati) qualora si tratti di Ambiti in trasformazione specializzati. Dopo l'attuazione dei Pua, circa gli interventi effettivamente realizzati, si applicano a questi Ambiti le norme di cui all'art. 64 (Ambiti consolidati pianificati misti) qualora si tratti di Ambiti in trasformazione misti, o all'art. 65 (Ambiti consolidati pianificati specializzati) qualora si tratti di Ambiti in trasformazione specializzati.
2. Disciplina degli interventi sugli spazi aperti. Qualora il Psc abbia attribuito una particolare funzione ecologica agli Ambiti in trasformazione, secondo quanto stabilito negli artt. 35 e 36 del Quadro normativo e nella tavola "Strategie per la qualità - Dotazioni ecologiche e ambientali", i progetti e i Piani di attuazione degli Ambiti dovranno recepirla nelle proprie previsioni.



Categorie: Parte terza (Articoli 59-74) Titolo 3 - Territorio urbano da strutturare (Articoli 72-74)

Art.66 Ambiti in via di consolidamento (misti e specializzati)

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Definizione e generalità. Sono le parti di città in corso di realizzazione attraverso gli strumenti urbanistici preventivi che attuano il disegno della pianificazione previgente. Alle aree comprese all'interno degli Ambiti in via di consolidamento ma non incluse in perimetri di strumenti urbanistici attuativi o non oggetto di attuazione convenzionata nei termini di validità dello strumento urbanistico attuativo del previgente PRG si applicano le norme di cui all'art. 62 (Ambiti consolidati di qualificazione diffusa misti) qualora si tratti di Ambiti in via di consolidamento misti, o all'art. 63 (Ambiti consolidati di qualificazione diffusa specializzati) qualora si tratti di Ambiti in via di consolidamento specializzati.
2. Disciplina degli usi e degli interventi. Gli interventi si attuano direttamente secondo le regole stabilite dalle norme di attuazione del piano attuativo vigente e dalla relativa convenzione urbanistica. Dal momento della decadenza del piano attuativo vigente e delle sue eventuali proroghe, si applicano a questi Ambiti le norme di cui agli artt. 64 (Ambiti consolidati pianificati misti) e 65 (Ambiti consolidati pianificati specializzati), con le possibilità di intervento ivi definite.
3. Per le parti non attuate alla scadenza dei piani, l’eventuale completamento è soggetto all’inserimento di specifiche e puntuali previsioni nel POC.



Categorie: Parte terza (Articoli 59-74) Titolo 1 - Territorio urbano strutturato (Articoli 60-69) Capo 2 - Ambiti consolidati