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Azione 2.2a Favorire la riqualificazione e la realizzazione delle dotazioni territoriali
Azione 2.2a Favorire la riqualificazione e la realizzazione delle dotazioni territoriali
Creato il: 08/01/2021
Aggiornato il: 27/12/2021
> Descrizione | |
Il Piano eredita una dotazione complessiva di aree pubbliche destinate a servizi di più di 12 milioni di mq (che diventano 15 milioni se si contano anche le attrezzature di livello metropolitano). Queste aree costituiscono la base per assicurare un buon livello di qualità dell’abitare diffuso nella città e per soddisfare il fabbisogno di servizi. E’ infatti a partire dalla disponibilità di queste aree e di queste attrezzature che è possibile rinnovare un’offerta di servizi che deve stare al passo con il mutamento sociale della città. |
2043 |
Dal punto di vista quantitativo il Piano registra una disponibilità di 32,4 mq pro capite di dotazioni pubbliche (“standard”), che garantisce il raggiungimento dei livelli minimi richiesti dal DM 1444/1968 e il soddisfacimento dei livelli già stabiliti dalla pianificazione regionale previgente in vigore dal 1978 al 2017 (30 mq per abitante negli insediamenti residenziali) e confermato nell’Atto di coordinamento tecnico approvato con DGR n.110/2021 . Se si considera la popolazione temporanea (studenti fuori sede, lavoratori, pendolari, turisti e altre persone che gravitano in città per motivi diversi) la disponibilità resta pressoché invariata, attestandosi a circa 31,8 mq pro capite. Il Piano conferma l’obiettivo di 30 mq per abitante, identificando per ogni singola parte di città riconosciuta dal Piano per caratteristiche omogenee (i 24 areali), il fabbisogno di aree necessario al raggiungimento dello standard suddetto. La determinazione dei fabbisogni è contenuta nel bilancio delle dotazioni pro capite presente in Profilo e conoscenze - Scheda 17 >> e nella Valsat al capitolo 4.2.2 >>. |
2044 |
Dal punto di vista qualitativo il Piano, con le disposizioni di cui alla strategia 2.3 >> intende costruire sul territorio un’infrastruttura di luoghi diffusi per la vita in pubblico di alta qualità e accessibilità sostenibile (servizi di prossimità). |
2045 |
Gli interventi di riuso e rigenerazione urbana devono concorrere ad assicurare il livello minimo di qualità urbana ed ecologico ambientale sopra richiamato e a ridurre i fabbisogni non soddisfatti negli areali dove vengono realizzate. |
2046 |
Le dotazioni sono arricchite dalla presenza di attrezzature di proprietà privata ed interesse pubblico che aumentano e differenziano la gamma dei servizi offerti. Il Piano, per consentire un efficace adeguamento dell’offerta di servizi nel tempo, a fronte di documentate esigenze, e sulla base di progetti che rispettino le prestazioni richieste, consente interventi edilizi privati specificatamente rivolti alle attrezzature. |
2047 |
> Definizione | |
Per dotazioni territoriali, ai sensi della Lr 24/17 e dell’Atto di coordinamento tecnico approvato con DGR n.110/2021, si intendono l’insieme degli spazi, opere, impianti, interventi e servizi che garantiscono adeguate prestazioni in ordine a: infrastrutture degli insediamenti; idonee condizioni di vivibilità, salute e di benessere urbano, di relazione, coesione sociale e di welfare per soddisfare le esigenze dei cittadini; tutela e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale; sostenibilità ambientale e riduzione della pressione del sistema insediativo sull'ambiente naturale, contrasto ai cambiamenti climatici e incremento della resilienza; supporto alle politiche pubbliche per l’abitare. |
2048 |
Le dotazioni territoriali si articolano come segue:
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2049 |
Le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti sono trattate nella Strategia 3.1 >>; le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e le dotazioni ecologiche e ambientali saranno affrontate in relazione alle future trasformazioni urbanistiche secondo quanto disciplinato dalle Azioni di cui alle Strategie 1.2 >>, 1.3 >> e 1.4 >>. |
2050 |
Nella presente Azione si disciplinano le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale che il Piano qualifica come “servizi di prossimità”. Con tale termine si sottolinea la caratteristica di determinati spazi, associati all’offerta di servizi, di rispondere a funzioni sociali che soddisfano i bisogni della vita quotidiana. Le funzioni sono l’approvvigionarsi di beni e servizi, il curarsi ed essere in forma, l’apprendere ed educare, lo svagarsi, l’incontrarsi e socializzare. La condizione di prossimità di questi servizi permette di conciliare queste esigenze con i temi dell’accessibilità sostenibile, del benessere ambientale e della resilienza del sistema urbano. |
2051 |
Facendo riferimento alle funzioni sociali urbane sopra richiamate, così come riportato nella scheda 15 di Profili e conoscenze >> e relativi Approfondimenti, i servizi di prossimità sono declinati come segue in relazione al bisogno e ai diritti di:
approvvigionarsi di beni e servizi:
apprendere ed educare:
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2052 |
> Campo di applicazione | |
L’azione si applica ai seguenti elementi del Catalogo dati cartografici: | 2053 |
Ai fini dell’applicazione della presente azione si rimanda all’elaborato Profilo e conoscenze Schede 15 >>, 16 >>, 17 >> e ai relativi approfondimenti. In particolare si rimanda a:
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2054 |
> Indirizzi per le politiche urbane | |
Il Piano, con la presente azione e con l’azione 2.3b >>, e il Regolamento edilizio fissano i requisiti dimensionali e prestazionali per la realizzazione delle dotazioni territoriali, che costituiscono riferimento sia per quelle pubbliche sia per quelle private. I diversi settori del Comune fanno riferimento a questi requisiti, oltre che ad indirizzi che discendono da politiche di settore, per programmare le proprie attività e decidere le priorità. In particolare, rispetto alle attrezzature di proprietà comunale il Piano evidenzia l’urgenza dell’adeguamento relativo alla sicurezza sismica e all’accessibilità universale. Il Programma triennale delle opere pubbliche costituisce riferimento per l’adeguamento/manutenzione delle attrezzature comunali. |
2055 |
Una particolare attenzione nella realizzazione e nella riqualificazione delle dotazioni territoriali è dedicata dal Comune alle aree a rischio di marginalità sociale, nelle quali è prioritaria la realizzazione di specifiche opere di rigenerazione del sistema delle attrezzature e degli spazi pubblici. |
2056 |
Il Comune riorganizza le strutture scolastiche di propria competenza per superare la loro inadeguatezza in relazione a necessità di maggiore sicurezza sanitaria, investendo sull’ampliamento degli spazi degli edifici scolastici e dei cortili e spazi esterni in relazione con il sistema degli spazi aperti della città . La progettazione deve coinvolgere in maniera innovativa tutte le competenze educative. Inoltre, per evitare ulteriori divari educativi per studenti disabili investe sul superamento delle barriere architettoniche e sensoriali degli edifici scolastici. |
2057 |
Il Comune si impegna a fianco degli enti competenti per la progettazione e realizzazione di ulteriori integrazioni del sistema dei servizi sanitari territoriali e ospedalieri, con le conseguenti decisioni in materia di interventi edilizi di adeguamento delle strutture sanitarie ambulatoriali e ospedaliere. Il sistema delle Case della Salute, integrato con quello delle Case di Quartiere, e di altre sedi istituzionali e associative può costituire un nuovo sistema per la promozione della salute e per l’accesso ai sevizi in una logica che tenga assieme prossimità e partecipazione. |
2058 |
Il Comune riconosce il pluralismo religioso che caratterizza oggi la città di Bologna e rilancia il ruolo dello spazio pubblico come mezzo per l’effettivo godimento del diritto alla libertà religiosa e alla disponibilità di un luogo di culto accogliente e dignitoso. Il Comune inoltre, attraverso apposito regolamento, riserva annualmente una quota degli oneri di urbanizzazione secondaria e li destina alla realizzazione di sedi di culto degli enti rappresentativi delle confessioni religiose, individuate in considerazione della consistenza ed incidenza sociale delle stesse. |
2059 |
> Condizioni di sostenibilità per gli interventi urbanistici | |
E’ compito degli strumenti attuativi, di cui al punto 0.2d >> della presente Disciplina:
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2060 |
Nell'ambito di ogni intervento è fatto obbligo:
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2061 |
In sede di formazione degli strumenti attuativi di cui al punto 0.2d >> le quantità richieste per parcheggi pubblici (PU) per l'urbanizzazione possono essere:
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2062 |
Al di fuori di questi casi, nell’ambito della definizione dell’intervento urbanistico deve essere garantita la realizzazione dei parcheggi a servizio degli edifici (PE), nelle quantità minime fissate nel seguente paragrafo Prescrizioni per gli interventi edilizi. |
2063 |
Le quote di dotazioni relative al verde pubblico e alle aree di pertinenza delle attrezzature ed alle dotazioni ecologiche e ambientali dovranno garantire il potenziamento dell’infrastruttura verde urbana, secondo quanto previsto dall’Azione 1.2b >>. |
2064 |
La realizzazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e delle dotazioni ecologiche e ambientali necessarie all’insediamento dei nuovi usi e per mitigare gli eventuali impatti da essi indotti sul territorio è totalmente a carico dell’intervento. Come previsto al punto f) art. 9 della Lr 24/17, la suddetta realizzazione non è oggetto di scomputo dal contributo di costruzione e non può essere monetizzata. Anche le spese per la manutenzione ordinaria/straordinaria e per un eventuale ripristino rimangono a carico del soggetto attuatore o degli aventi diritto. |
2065 |
Nel caso di interventi urbanistici da realizzarsi nelle aree a rischio di marginalità sociale, ove non è prevista la realizzazione di interventi di ERS, secondo quanto indicato nell’Azione 2.1b >>, si dovrà prevedere la realizzazione di specifiche opere di rigenerazione del sistema delle attrezzature e degli spazi pubblici il cui valore sia commisurato a quello del maggior guadagno derivante dall’assenza dell’obbligo di ERS. |
2066 |
> Prescrizioni per gli interventi edilizi | |
Nel territorio urbanizzato il Comune adegua le proprie attrezzature perseguendo i requisiti prestazionali di qualità di cui all’Azione 2.3b >>, al Regolamento Edilizio e alle indicazioni delle Strategie locali. A tal fine può procedere attraverso ampliamenti all’interno del lotto di pertinenza oppure su aree contigue eventualmente acquisite, anche se collocate fuori del perimetro del Territorio urbanizzato. Sono sempre consentiti interventi di nuova realizzazione o di ampliamento di attrezzature pubbliche, fino ad un massimo di 7.000 mc. Se la nuova realizzazione o l’ampliamento supera la soglia di 7.000 mc, si interviene attraverso un procedimento unico, come individuato dall’art. 53 della LR 24/2017, previa verifica di compatibilità ambientale e territoriale, di cui al capitolo 4.1.1 della Valsat >> e, se l’intervento è al di fuori del territorio urbanizzato, secondo le indicazioni di cui all’Azione 1.1d >>. |
2067 |
Nelle aree di proprietà pubblica e/o di pertinenza di attrezzature pubbliche possono essere realizzati interventi per nuove attrezzature nel rispetto delle seguenti precisazioni:
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2068 |
All’interno del territorio urbanizzato, sugli immobili e le aree di proprietà pubblica e uso pubblico che ospitano attrezzature esistenti è consentito il passaggio da un tipo di attrezzatura ad un altro dimostrandone la specifica e comprovata necessità. |
2069 |
Negli spazi aperti pubblici è consentita la nuova costruzione di chioschi con le caratteristiche specificate nel Regolamento edilizio - art. 42 >>, nella misura in cui non sia stato recuperato e/o attrezzato allo scopo un edificio già presente nell'area suddetta. |
2070 |
I soggetti che gestiscono attrezzature private di interesse pubblico possono adeguarle, a seguito di documentate esigenze e nel rispetto di eventuali vincoli esistenti, perseguendo i medesimi requisiti prestazionali sopra richiamati. A tal fine si può procedere con ampliamenti nel lotto di pertinenza dell’attrezzatura, oppure su aree contigue eventualmente acquisite. Se l’ampliamento supera la soglia di 7.000 mc, si interviene attraverso un procedimento unico, come individuato dall’art. 53 della LR 24/2017, previa verifica di compatibilità ambientale e territoriale, di cui al capitolo 4.1.2 della Valsat >>. La nuova realizzazione di attrezzature private qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano o comunale è soggetta alle condizioni di sostenibilità stabilite dalle azioni del piano ed è realizzata attraverso il procedimento unico di cui sopra. La nuova realizzazione e l’ampliamento di cui sopra sono sempre vincolate alla stipula di una convenzione con il Comune (sottoscritta dal Settore competente per materia cui afferisce l’attrezzatura, sentito il Quartiere interessato), finalizzata a garantire uso ed interesse pubblico dell’attrezzatura e dei servizi erogati. La convenzione sancisce il vincolo dell’immobile all’uso per il quale esso è stato realizzato per un periodo non inferiore a venti anni. |
2071 |
I soggetti attuatori degli interventi relativi ad attrezzature private di interesse pubblico concorrono alla realizzazione delle dotazioni territoriali correlate agli stessi, nelle forme e nei limiti definiti dalla presente Azione. Ne sono invece esclusi gli interventi relativi ad attrezzature pubbliche. |
2072 |
Sono esentati dall'obbligo di corresponsione di PU e V gli interventi da realizzarsi nelle aree produttive pianificate in quanto tali dotazioni si intendono già realizzate in modo integrale e tecnologicamente adeguato con l’attuazione del relativo intervento urbanistico. |
2073 |
Gli interventi di qualificazione edilizia concorrono alla realizzazione delle dotazioni territoriali correlate agli stessi, nelle forme e nei limiti previsti di seguito. |
2074 |
PARCHEGGI PUBBLICI PER L'URBANIZZAZIONE- PU | |
Ciascun intervento di Qualificazione edilizia trasformativa (ad esclusione dei chioschi realizzati su suolo pubblico), di aumento della Superficie utile - SU e di cambio d'uso che determini un incremento del carico urbanistico, richiede di garantire quantità minime di parcheggi pubblici per l'urbanizzazione - PU. |
2075 |
Le dotazioni minime di PU sono determinate, in relazione agli usi da insediare e agli impatti da questi generati sul sistema della sosta, come segue:
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2076 |
VERDE PUBBLICO - V | |
Ciascun intervento di Qualificazione edilizia trasformativa (ad esclusione dei chioschi realizzati su suolo pubblico), di aumento della Superficie utile - SU e di cambio d'uso che determini un incremento del carico urbanistico, richiede di garantire quantità minime di verde pubblico. |
2077 |
Le dotazioni minime di V sono determinate, in relazione agli usi da insediare, come segue:
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2078 |
PARCHEGGI PERTINENZIALI - PE | |
In relazione agli interventi di Qualificazione edilizia trasformativi (ad esclusione dei chioschi realizzati su suolo pubblico) dovranno garantirsi adeguate quote di parcheggi di tipo pertinenziale, d'uso riservato o comune per gli abitanti e gli utenti dei singoli organismi edilizi (parcheggi pertinenziali al servizio degli edifici - PE). Gli spazi per parcheggi devono essere riservati in misura non inferiore a un metro quadrato per ogni dieci metri cubi del Volume totale, salvo diversa normativa di settore. I parcheggi pertinenziali sono da garantirsi in loco e da realizzarsi nell'unità edilizia o nel lotto d'intervento, o in altra area ad esso prossima, purché appartenente alla medesima proprietà o permanentemente asservita ad essa. |
2079 |
I proprietari di immobili possono realizzare, nel sottosuolo degli stessi o all’interno dei fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, nel rispetto delle disposizioni di cui all’azione 1.2b >>. |
2080 |
In caso di interventi di qualificazione edilizia trasformativa, il volume corrispondente agli spazi per parcheggi pertinenziali non viene conteggiato nel calcolo del Volume totale esistente e di progetto, ai fini dell’applicazione di altre norme del Piano e del Regolamento edilizio. Nel calcolo del Volume totale di progetto, i parcheggi pertinenziali vengono quindi esclusi fino alla concorrenza delle quantità minime sopra indicate, salvo che per funzioni residenziali (A1) per le quali si riconosce il volume fino ad un posto auto per unità immobiliare, laddove superiore, od altre funzioni alle quali specifiche normative di settore richiedano quantitativi minimi più elevati. |
2081 |
Gli spazi per parcheggi pertinenziali si intendono di dimensione massima convenzionale pari a 25 mq per posto auto, comprensivi dello stallo e delle necessarie superfici complementari. |
2082 |
In sede di verifica di ammissibilità all’insediamento di specifiche funzioni che preveda una valutazione su infrastrutture e mobilità, di cui all’art. 4.1.3 della Valsat >>, possono essere riviste le quantità di spazi pertinenziali di cui sopra in ragione dei potenziali impatti sul sistema della sosta. |
2083 |
Nel Regolamento edilizio - art. 27 >> sono dettagliate le condizioni di deroga, specifiche quantitative per funzioni commerciali (E) ed ulteriori prescrizioni qualitative per i Parcheggi pertinenziali - PE. |
2084 |
> Monetizzazione delle dotazioni territoriali | |
Gli interventi urbanistici, se inferiori a 20.000 mc, e tutti gli interventi di qualificazione edilizia possono concorrere alla realizzazione e al mantenimento delle dotazioni territoriali attraverso la monetizzazione, in tutto o in parte, di quanto dovuto. La monetizzazione può essere richiesta, da parte del proponente l’intervento, nei seguenti casi:
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2085 |
In sede di formazione degli strumenti attuativi di cui al punto 0.2d >> della presente Disciplina, o di deposito/richiesta del titolo abilitativo in caso di interventi edilizi, occorre formulare un’istanza volta a definire l'opportunità di monetizzare o di realizzare le dotazioni dovute, secondo le modalità indicate nel Regolamento edilizio - art. 8 >>. |
2086 |
Il Regolamento edilizio - art. 8 >> contiene la disciplina di dettaglio per la regolazione convenzionale della cessione e attuazione delle dotazioni territoriali al di fuori dell’area di intervento. |
2087 |
Le risorse finanziarie acquisite dal Comune attraverso la monetizzazione sono vincolate al finanziamento di opere di realizzazione o riqualificazione di aree verdi, strade, spazi e percorsi pedonali, piste ciclabili, fermate e stazioni del sistema dei trasporti collettivi e di parcheggi pubblici. |
2088 |
In relazione alla necessità di avere una città più performante rispetto ai rischi legati al cambiamento climatico, nei casi in cui è possibile, la monetizzazione va tendenzialmente evitata. |
2089 |
Nelle aree individuate dal Piano con rischio di marginalizzazione sociale si concentra l’attenzione del Comune per aumentare l’offerta di dotazioni territoriali, in termini quantitativi e qualitativi. Conseguentemente gli interventi urbanistici in tali aree non potranno prevedere la monetizzazione delle dotazioni. |
2090 |
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