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Art.115 Dotazioni per interventi diretti

Art.115 Dotazioni per interventi diretti

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 12/12/2018

1. Dotazione parcheggi pubblici e privati. In relazione agli usi da insediarsi e agli impatti da questi generati sul sistema della sosta, ciascun intervento di nuova costruzione ad esclusione dei chioschi realizzati su suolo pubblico), di ristrutturazione edilizia (nei casi di demolizione e ricostruzione), di aumento della superficie utile e di cambio d'uso che determini un incremento del carico urbanistico, comporta quantità minime di parcheggi pubblici per l'urbanizzazione - PU da garantirsi quali parti del sistema di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti. All’art. 118 sono indicate le norme relative alla realizzazione in loco e alla cessione, ovvero alla conversione in onere monetario (monetizzazione) delle dotazioni di parcheggi pubblici per l'urbanizzazione (PU). Le risorse finanziarie in tal modo acquisite dal Comune sono vincolate alla realizzazione di opere di cui agli artt. A-23, comma 2, lettera f e A-24, comma 2, lettera h dell'Allegato della Lr 20/2000. In relazione agli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia (nei casi di demolizione e ricostruzione) ad esclusione dei chioschi realizzati su suolo pubblico, dovranno altresì garantirsi adeguate quote di parcheggi di tipo pertinenziale, d'uso riservato o comune per gli abitanti e gli utenti dei singoli organismi edilizi, in funzione delle specifiche attività che vi si svolgono (parcheggi al servizio degli edifici - PE).
Per gli usi commerciali valgono le disposizioni previste dalla deliberazione CR n. 1253/99 e s.m.e i. come più avanti specificate. Le prescritte dotazioni di parcheggi al servizio degli edifici (PE) sono da garantirsi in loco e da realizzarsi nell'unità edilizia o nel lotto d'intervento, o in altra area immediatamente prossima (lotti confinanti con quello d'intervento), purché appartenente alla medesima proprietà e permanentemente asservita.
Le dotazioni minime di parcheggi al servizio degli edifici (PE) e di parcheggi pubblici per l'urbanizzazione (PU) sono determinate come segue, in relazione agli usi da insediarsi (di cui all'art. 28 Classificazione degli usi):

  • 1a: PE = 50% Su e comunque non meno di un posto auto per unità immobiliare; PU = 10% Su;
  • 1b: PE da dimensionare in relazione al tipo di utenza; PU = 10% Su;
  • 2a, 2b: PE = 20% Su e comunque in quantità sufficiente da garantire lo svolgimento delle attività di sosta/carico/scarico dei mezzi pesanti esclusivamente all'interno del lotto; PU = 10% Su;
  • 2c: PE = 1 posto auto/200 mq Sf; PU = 1 posto auto/500 mq Sf;
  • 3a: PE = 50% Su; PU = 40% Su; - 3b: PE = 40% Su; PU = 40% Su;
  • 4a: PE secondo la normativa di settore (Vedi); PU = 40% Su;
  • 4b: PE secondo la normativa di settore (Vedi); PU = 40% Su;
  • 4c: PE secondo la normativa di settore (Vedi); PU = 40% Su;
  • 4d, 4e, 4g (limitatamente all’artigianato di servizio all’auto): PE = 35% Su; PU = 20% Su;
  • 5a: PE = 1 posto auto/2 posti letto (ricettività potenziale della struttura) i posti auto PE, pur garantendo comunque la quota minima di parcheggi pertinenziali prevista dall’art. 41 sexies della L 1150/1942 (1 mq ogni 10 mc), possono essere convertiti in posti bicicletta, considerando la corrispondenza 1 posto auto = 3 posti bici ; PU = 40% Su;
  • 5b: PE = 1 posto auto/2 utenti (ricettività potenziale della struttura) e comunque nel rispetto della normativa di settore; PU = 20% Sf; - 5c: PE = 60% Su; PU = 20% Su;
  • 6: PE = 1 posto auto/3 utenti (capienza di pubblico prevista); PU = 40% Su;
  • 7a, 7b, 7c: PE = 40% Su fatte salve specifiche normative di settore;
  • 8b: PE = 1 posto auto/3 utenti (capienza potenziale della struttura).

2. Dotazione a verde pubblico. I soggetti attuatori delle trasformazioni con intervento diretto concorrono alla realizzazione delle dotazioni territoriali correlate agli stessi, nelle forme e nei limiti previsti di seguito.
In relazione agli usi da insediarsi, ciascun intervento di nuova costruzione ad esclusione dei chioschi realizzati su suolo pubblico, di ristrutturazione edilizia (nei casi di demolizione e ricostruzione), di aumento della superficie utile e di cambio d'uso che determini un incremento del carico urbanistico, comporta quantità minime di verde pubblico così come di seguito specificate:
- servizi economici e amministrativi (3): 60% Su;
- servizi commerciali e artigianato di servizio (4): 60% Su;
- servizi ricettivi e ristorativi (5): 60% Su per l'uso (5a), 80% Su per l'uso (5c);
- servizi ricreativi (6): 60% Su.
3. Ulteriori precisazioni. Per la valutazione del carico urbanistico di cui all’articolo 30 comma 1 della Lr 15/13 occorre tenere in considerazione la somma delle dotazioni a parcheggio PU e a verde pubblico di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo. e nel caso vi sia incremento del carico urbanistico deve essere reperita /monetizzata l'intera dotazione richiesta per il nuovo uso; nel caso di interventi di cambio d'uso con aumento del carico urbanistico riguardanti aree già soggette a strumenti urbanistici particolareggiati o attuativi approvati dopo l'entrata in vigore del PRG'85 (13 settembre 1989) deve essere reperita/monetizzata la differenza delle dotazioni territoriali dovute per il nuovo uso rispetto a quelle dell'uso previsto dal piano attuativo.
Per interventi diretti che prevedano la demolizione con ricostruzione di interi edifici esistenti il cui volume totale realizzato superi i 7.000 mc sono da garantirsi le dotazioni di cui al successivo articolo 116 lettera a); è ammessa la monetizzazione nei casi e nelle modalità descritte all'articolo 118.
4. Usi commerciali. Con riferimento al nuovo insediamento di usi (4a), (4b), (4c), (4d), o per effetto di ampliamento di attività commerciale esistente quando si determini il superamento delle soglie definite dalla deliberazione CR n. 1253/99 e s.m.e i. (Vedi), dovranno garantirsi le dotazioni ivi prescritte; nel passaggio da un uso all’altro, con superamento delle soglie citate, sono da garantire le dotazioni per l’intera superficie dell’uso finale.
La riduzione delle dotazioni di parcheggi pertinenziali PE è possibile nei casi stabiliti dal punto 5.2.5 della sopracitata deliberazione. Nel territorio urbano strutturato, nel caso di nuovo insediamento di esercizio di vicinato (4d) in edificio esistente, anche a seguito di frazionamenti, non è mai richiesta la dotazione di PE.
In caso di uso (4c) l’eventuale esenzione della dotazione di PE è subordinata alla verifica delle condizioni stabilite dall’articolo 30 del presente Regolamento con particolare riferimento all’impatto sul traffico.
5. Esenzioni. Sono esentati dall'obbligo di cui ai commi 1 e 2 gli interventi diversi da quelli sopra elencati e gli interventi da realizzare nelle Situazioni che siano già dotate, in modo integrale e tecnologicamente adeguato, dell'intera quota delle dotazioni territoriali; le Situazioni che soddisfano questa condizione sono rappresentate in apposito elenco contenuto nelle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'articolo 81 del presente Regolamento. In luogo della cessione delle dotazioni PU e Verde Pubblico, è ammessa la monetizzazione delle aree nei casi e con le modalità di cui all'art. 118.



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