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Art.59 Struttura e contenuti normativi generali

Art.59 Struttura e contenuti normativi generali

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 11/04/2019

1. Struttura. Gli artt. 60-74 esplicitano la disciplina urbanistico-edilizia per ciascun tipo d'Ambito del Territorio urbano strutturato, del Territorio rurale, del Territorio urbano da strutturare. Ogni articolo, dopo avere definito caratteristiche, ruolo, indirizzi generali di ogni tipo d'Ambito, precisa per ciascuno di questi la disciplina degli usi, la disciplina degli interventi edilizi e la disciplina degli interventi sugli spazi aperti. Ove necessario, un comma finale raccoglie le schede relative a singoli Ambiti, nelle quali i contenuti generali di disciplina si completano e dettagliano in riferimento al caso specifico.
2. Contenuti normativi generali. Gli usi del territorio sono disciplinati con l'indicazione degli usi esclusi e di quelli la cui ammissibilità è soggetta a verifica, secondo i modi previsti dall'art. 30. In tutti gli Ambiti, salvo diversa specifica ed esplicita indicazione nelle norme d'Ambito seguenti, non sono mai ammessi gli insediamenti di nuovi usi che siano indicati come esclusi, sono ammessi previo esito positivo della relativa procedura di valutazione di cui all'art. 30 quelli soggetti a verifica di ammissibilità, gli altri insediamenti sono sempre consentiti.
In tutti gli Ambiti e su tutti gli edifici con usi legittimamente insediati, gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo sono sempre consentiti. Gli interventi di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione sono consentiti nelle modalità specificate nelle norme d’ambito e nell'articolo 32.
In tutti gli Ambiti interventi diretti che prevedano la demolizione con ricostruzione fuori sagoma e sedime di interi edifici esistenti, sono ammessi all’interno del lotto purché il volume totale esistente (Vte) non superi i 20.000 mc. Per gli edifici con volume totale esistente (Vte) compreso tra 20.000 e 30.000 mc è possibile l’intervento diretto esclusivamente garantendo i livelli prestazionali di eccellenza previsti dall’articolo 56 per la sostenibilità degli interventi edilizi, senza applicazione dei relativi incentivi volumetrici.
Oltre le soglie indicate, l’intervento è soggetto all’inserimento in Poc in quanto considerato di rilevante impatto urbanistico; il Poc provvederà alla contestuale programmazione delle necessarie dotazioni territoriali in relazione agli indirizzi stabiliti dal Psc per ogni Situazione.
In tutti gli Ambiti, gli edifici di interesse storico-architettonico e di interesse documentale sono comunque soggetti alle modalità d’intervento prescritte dall'art. 57 e dalle relative Schede prestazionali.
Le diverse specifiche forme di incentivo volumetrico previste dal Rue nell'art. 32 e nell'art. 56 e nella specifica disciplina d’ambito non incidono sulle soglie dimensionali previste per l’inserimento in Poc e sono cumulabili anche se gli interventi sono realizzati in momenti successivi e alle seguenti condizioni: qualora l'incentivo volumetrico di cui all'art. 32 si concretizzi successivamente a quello di cui all'art. 56, dovranno comunque essere rispettati sull'intero edificio i livelli prestazionali migliorativi di cui al medesimo art. 56; nel caso inverso, in cui l'incremento realizzato ai sensi dell'art. 32 preceda quello ai sensi dell'art. 56 dovranno comunque essere rispettati i livelli prestazionali migliorativi anche sull'ampliamento precedentemente realizzato. Per migliorare qualità, accessibilità, sicurezza e dotazioni degli edifici, salvo diversa specificazione nella disciplina degli Ambiti e comunque nel rispetto dell'art. 57, è sempre ammessa la realizzazione di volumi al di sotto dell’area di sedime e la nuova costruzione di ascensori a norma handicap, scale di sicurezza, parcheggi e vani accessori completamente interrati nel lotto di pertinenza nel rispetto del Requisito E 8.4. Tali manufatti non sono computabili nel volume totale esistente (Vte) come definito all'art. 21.
3. Pertinenze e volumi tecnici. A servizio degli edifici esistenti è ammessa nel lotto la realizzazione di pertinenze con le caratteristiche e le dimensioni previste dall'obiettivo E8.2 "organizzazione distributiva degli spazi e delle attrezzature" del RUE e dalle Schede tecniche di dettaglio. La loro realizzazione non è consentita nell’Ambito storico – Nucleo di Antica Formazione e negli Ambiti di valore naturale e ambientale. A servizio degli edifici esistenti è ammessa la realizzazione di volumi tecnici, come definiti nelle DTU Allegato II alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi), strettamente necessari ad ospitare gli impianti tecnologici. Tali manufatti non sono computabili nel volume totale esistente (Vte) come definito dell'art. 21 e l'originale utilizzo non può essere modificato.
4. Aggetti e portici. In tutti gli ambiti è ammessa la realizzazione sugli edifici esistenti di sporti, balconi e pensiline con aggetto inferiore a 1,50 m. Qualora sporti, balconi e pensiline siano realizzati nelle corti interne, devono essere comunque garantiti i requisiti di illuminazione delle unità immobiliari sottostanti ai sensi della normativa vigente. Portici, porticati e pilotis posti al piano terra degli edifici, di proprietà indivisa/di uso comune e/o di uso pubblico, pur essendo parte integrante della sagoma e del volume, non possono essere trasformati in spazi chiusi. Balconi, terrazze e ballatoio sono trasformabili in locali chiusi solo se non comportano aumento del volume totale esistente (Vte).
5. Autorimesse. La trasformazione della superficie di autorimesse (Sa) in Su è consentita solamente ove si preveda la contestuale realizzazione, all’interno del lotto, di una superficie sistemata a parcheggio, per un equivalente numero di posti auto.
6. Ripristini. Interventi di ristrutturazione edilizia volti al ripristino di edifici precedentemente esistenti, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, sono ammessi solo qualora venga accertata la preesistente consistenza come definita all’articolo 21, nonché per edifici di interesse documentale e storico-architettonico con l’accertamento della preesistente consistenza nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 57.
7. Limiti di Sa nel POC. Negli Ambiti sottoposti a Poc il limite di Sa, realizzabile ai piani seminterrati e fuori terra, può arrivare fino al 70%, per promuovere particolari tipologie di interventi edilizi finalizzati al miglioramento della qualità energetico/ambientale, architettonica, urbanistica dei nuovi insediamenti.



Categorie: Parte terza (Articoli 59-74)