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Art.71 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico

Art.71 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 12/12/2018

1. Definizione e generalità. Sono le parti del Territorio rurale nelle quali l'attività agricola è presente e integrata con il sistema ecologico e ambientale, dove salvaguardare l'attività agricola sostenibile attraverso la promozione dell'impresa agricola ai sensi del Dlgs 228/01,(Vedi) della gestione attiva del territorio e delle attività connesse (multifunzionalità): offerta di servizi ambientali, ricreativi e per il tempo libero, agricoltura sociale, ristorazione e accoglienza, manutenzione del territorio, fattorie didattiche, vendita diretta dei prodotti agricoli freschi e trasformati. Il Rue regolamenta il riuso degli edifici esistenti per gli usi non esclusi, l'edificazione di nuove costruzioni necessarie alla conduzione dei fondi agricoli, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, escludendo comunque la possibilità di realizzare nuovi edifici a uso abitativo sui fondi agricoli che ne siano sprovvisti. Il Rue dispone gli indirizzi per la gestione e la progettazione di interventi di manutenzione finalizzati all'integrazione e allo sviluppo della rete ecologica locale, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Psc per le Dotazioni ecologiche e ambientali.
2. Disciplina degli usi.
a. Usi esclusi. È escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:
(2a) produzione industriale e artigianale di beni, (2c) deposito e stoccaggio a cielo aperto (2d) attività di recupero, trattamento, smaltimento di materiali di rifiuto, (3a) attività direzionali in strutture complesse, (4a) commercio in grandi strutture, (4b) commercio in medio-grandi strutture, (4c) commercio in medio-piccole strutture, (4g) garage e autorimesse private a pagamento e artigianato di servizio all'auto, (7d) servizi per la coltivazione di orti urbani ad uso domestico aggregati in colonie organizzate unitariamente.
b. Usi soggetti a verifica d'ammissibilità. L'insediarsi dei seguenti usi è subordinato alla verifica d'ammissibilità di cui all'art. 30 in relazione ai fattori d'impatto specificati: (2b) magazzinaggio, spedizione e logistica (raccolta, conservazione, smistamento, movimentazione delle merci), depositi con Su superiore a 250 mq, commercio all'ingrosso di cui alle merceologie indicate all’articolo 19 bis della Lr 14/99: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto su rete e impianti idrici, impatto su rete e impianti fognari, impatto su reti e impianti energetici, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, uso/movimento di sostanze nocive e pericolose; (4f) distribuzione di carburanti: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto su rete e impianti idrici, impatto su rete e impianti fognari, impatto su reti e impianti energetici, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rischio di incidente, rischio di inquinamento da rifiuti, uso/movimento di sostanze nocive e pericolose; (5a) accoglienza in strutture ricettive e alberghiere: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto su rete e impianti idrici, impatto su rete e impianti fognari, impatto su reti e impianti energetici, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani; (6) usi ricreativi (che non comportino la realizzazione di ampie superfici pavimentate o piste da ciclocross, motocross, autocross e simili) limitati alla fruizione delle risorse naturali o paesaggistiche, dove non vi siano vincoli di tutela: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rumore, regime orario delle attività, impoverimento vegetazionale e interferenza con nodi e connessioni ecologiche; (7b) servizi alla popolazione di livello sovralocale: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto su rete e impianti idrici, impatto su rete e impianti fognari, impatto su reti e impianti energetici, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rumore, impoverimento vegetazionale e interferenza con nodi e connessioni ecologiche; (7c) servizi per la formazione universitaria: impatto sulla mobilità, impatto su rete e impianti idrici, impatto su rete e impianti fognari, impatto su reti e impianti energetici, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rumore, impoverimento vegetazionale e interferenza con nodi e connessioni ecologiche.
c. Prescrizioni specifiche relative agli usi. In generale, l'insediamento di nuovi usi non deve produrre significativi interventi di infrastrutturazione. In particolare:
- i percorsi di accesso agli edifici dovranno essere realizzati con materiali adatti al paesaggio rurale;
- non deve comportare impianti di distribuzione e adduzione per l'approvvigionamento idrico; è ammesso l'allacciamento alla rete di distribuzione;
- non deve comportare la realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria pubblica; gli impianti di depurazione autonomi, o sistemi alternativi di depurazione dei reflui devono essere progettati nel rispetto delle indicazioni dell'art. 47 (Rete e impianti fognari e di depurazione delle acque);
- non deve comportare la realizzazione di nuove linee elettriche o di adduzione di gas; sono ammessi gli impianti per la derivazione d'utenza;
- la raccolta dei rifiuti solidi urbani prodotti deve essere compatibile con il servizio fornito dal gestore; gli interventi devono prevedere un sistema di stoccaggio autonomo in relazione al servizio fornito; la frazione organica dei rifiuti solidi urbani deve essere prioritariamente smaltita in sito. In caso di realizzazione di interventi sull'esistente che comportino il frazionamento degli edifici, ciascuna delle nuove unità immobiliari realizzate, come abitazioni singole permanenti e temporanee (1a), non può avere Su inferiore a 75 mq; la presente disposizione prevale su quelle inerenti la dimensione del taglio degli alloggi per edifici di interesse. È consentita la realizzazione di unità di dimensione inferiore per edifici che non raggiungano la superficie di 150 mq di SU e per interventi per l'abitare condiviso o l'abitare solidale. Il titolo abilitativo per l'insediamento di nuovi usi non rurali comporta l'obbligo di realizzazione delle opere necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 di questo articolo, quali:
- opere di sistemazione delle aree di pertinenza;
- miglioramento della regimazione idraulica;
- interventi mirati alla salvaguardia idrogeologica;
- opere di igienizzazione di scarichi esistenti; - opere di reimpianto vegetazionale.
3. Disciplina degli interventi sugli edifici.

3.1.
 Sono ammessi interventi sugli edifici esistenti di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia purchè nel rispetto di sedime e sagoma. Sono comunque ammessi interventi di ampliamento, di cui agli incentivi dell'art. 56 comma 3, di edifici esistenti oppure di demolizione e ricostruzione degli edifici preesistenti nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali dell'area di intervento.
Sono comunque consentiti, anche se nelle aree tutelate ex D.Lgs 42/2004 si configurano come interventi di nuova costruzione:

  • interventi di accorpamento di piccole volumetrie su edifici esistenti, purchè l'ampliamento dell'edificio non ecceda il 20% del volume dell'edificio preesistente​
  • interventi che comportino modifica del sedime e della sagoma planivolumetrica solo al fine di migliorare la protezione ambientale del patrimonio edilizio esistente in relazione alla interferenza con infrastrutture esistenti, dimostrata dalla presenza di fasce di rispetto ad infrastrutture oppure alla presenza di “aree in dissesto” e “aree di possibile evoluzione del dissesto” indicate nella Tavola dei vincoli. Il sedime del nuovo edificio deve essere contiguo al perimetro delle fasce o delle aree sopra indicate nel punto più vicino all'edificio preesistente, salvo motivazioni di carattere paesaggistico avallate dalla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio ove previsto.

Il progetto di ricostruzione di edifici privi di valore storico-architettonico e documentale dovrà curare attentamente l’inserimento del nuovo manufatto nel paesaggio, con l’obiettivo di migliorare il preesistente assetto. A questo fine devono essere considerati il contesto (sia per quanto riguarda la localizzazione dell’edificio che per quanto riguarda la composizione degli elementi), l’edificio (sia per la composizione volumetrica, che per l’assetto delle facciate e delle coperture e per i materiali e i colori utilizzati), gli spazi aperti (organizzazione dell’area cortiliva e scelta della vegetazione).
Sugli edifici d'interesse storico-architettonico e sulle parti di pregio storico-culturale e testimoniale degli edifici di interesse documentale si opera con le modalità progettuali e le tecniche operative del restauro, nel rispetto dei requisiti e delle prestazioni specificati all'art. 57 del presente Regolamento.
Per gli usi (8) e per la vendita diretta dei prodotti agricoli, è consentita la realizzazione di manufatti temporanei, costituiti da materiali ecosostenibili dal punto di vista realizzativo e del successivo smaltimento (es. terra, legno), privi di fondazioni, impianti; tali manufatti rientrano fra le opere di cui all’articolo 7 comma 1 lettera f della legge regionale 15/2013.
Interventi di recupero degli edifici non più necessari per l'attività agricola comportano limitazioni alla nuova edificazione nelle unità poderali cui erano asserviti gli edifici riutilizzati. Qualora vengano recuperati edifici con destinazione originaria diversa da quella abitativa, la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'agricoltura è comunque preclusa per anni 10 dalla fine lavori. Decorso tale termine, la costruzione di nuovi manufatti è subordinata alla verifica delle esigenze dell'azienda agricola derivanti dall'orientamento produttivo e dalle esigenze tecnico-economiche, da comprovare tramite Programma di riconversione e ammodernamento dell’attività agricola aziendale e/o interaziendale (PRA). I limiti alla capacità edificatoria delle unità poderali sono trascritti a cura e spese degli interessati presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, contemporaneamente alla variazione nell'iscrizione catastale degli edifici non più connessi all'attività agricola.

3.2. Le nuove costruzioni sono ammesse esclusivamente se necessarie alla conduzione dei fondi agricoli, ossia all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, e solo per le aziende agricole in possesso dei requisiti di competitività e sostenibilità di cui al vigente Piano regionale di sviluppo rurale. Hanno titolo a richiedere interventi di nuova costruzione, esclusivamente gli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) ed i Coltivatori diretti ai sensi della normativa settoriale in possesso di una SAU minima, sia di proprietà che in affitto e collocata nel territorio comunale, pari a 5 ha per coltivazioni seminative o 3 ha per coltivazioni ortofrutticole.
La costruzione di nuovi edifici è subordinata al rispetto da parte delle aziende agricole dei seguenti requisiti minimi:
a) per fabbricati rurali di servizio agricolo (fienili, magazzini, depositi prodotti agricoli, ricoveri macchine e attrezzi, edifici per attività agrituristiche): la Su massima realizzabile è di 100 mq per il primo ettaro, più 55 mq per ogni successivo ettaro, con un limite massimo per azienda pari a 800 mq, comprensivo delle analoghe superfici già esistenti;
b) per serre fisse, dotate di strutture non temporanee e di pavimentazioni: è richiesta una superficie aziendale minima di 2 ha in pianura e 4 ha in collina; la Su massima realizzabile è di 1.000 mq per azienda, comprensiva delle analoghe superfici già esistenti;
c) per costruzioni rurali per la lavorazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, orticoli e zootecnici aziendali nonché destinate all’allevamento aziendale non industriale (compreso l’allevamento e la custodia di animali non da macello): la Su massima ammessa è di 50 mq/ha di superficie aziendale, con un massimo di 300 mq per azienda, comprensiva delle analoghe superfici già esistenti. Per gli allevamenti apistici la SAU minima di riferimento non è elemento vincolante, ma si dovrà dimostrare tramite il PRA il raggiungimento di un reddito minimo che dimostri la competitività dell’azienda;
d) per quanto riguarda le esigenze delle aziende agricole che esercitano attività conto terzi, come attività connessa, è ammessa la possibilità di realizzare manufatti di ricovero degli attrezzi di 300 mq.
Per l’applicazione delle presenti norme, relative alla costruzione di nuovi edifici, si fa riferimento allo stato di fatto, così come risulta dalla situazione catastale aggiornata dell'azienda agricola con riferimento al rapporto tra edifici e superficie agricola di pertinenza. Nel caso di frazionamento di azienda agricola i mappali, le cui possibilità edificatorie sono state totalmente utilizzate, diventano inedificabili e tale vincolo sussiste anche in caso di frazionamento successivo. È preclusa per 10 anni dalla fine lavori la nuova costruzione per le unità fondiarie agricole libere da edificazioni ottenute a seguito di frazionamenti e/o modifiche di appoderamento eseguite tramite disaggregazioni particellari il cui esito ha portato ad un uso non agricolo dell'edificio frazionato.
Le nuove costruzioni agricole dovranno essere ubicate in area limitrofa agli edifici preesistenti, salvo esigenze igienico-sanitarie diversamente normate, escludendo l’edificazione sparsa, fatte salve precise esigenze di integrazione dei centri aziendali agricoli esistenti.
I parametri sopra menzionati non sono derogabili, e gli edifici potranno essere ricostruiti a parità di volume totale esistente (Vte), per ragioni di razionalizzazione della produzione agricola oppure di mitigazione/minimizzazione dell'impatto paesistico. Sugli edifici adibiti ad uso rurale (8) sono ammessi ampliamenti una tantum sul lotto di una volumetria pari al 10% del volume totale esistente. Gli interventi edilizi di cui sopra sono realizzabili mediante intervento diretto tramite PRA; nel caso comportino dotazioni ecologiche e ambientali od opere di infrastrutturazione, i progetti sono preceduti da un accordo tra Comune e proponente per determinare il contenuto discrezionale dell'atto di pianificazione ai sensi dell'art. 18 della Lr 20/2000. Le volumetrie realizzate ex novo, e gli edifici che hanno beneficiato dell’incremento volumetrico, non potranno essere riconvertite ad usi non agricoli. Tale vincolo dovrà essere esplicitamente precisato in un atto unilaterale d'obbligo tra l' imprenditore agricolo e l'Amministrazione Comunale e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari nelle forme di legge.
Le domande di titolo abilitativo per la realizzazione degli edifici di cui sopra, dovranno contenere un'idonea documentazione attestante i seguenti requisiti:
a) la coerenza degli interventi edilizi con specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola aziendale e/o interaziendale, previsti dagli strumenti di pianificazione o dai programmi di settore di cui alla lettera b del punto 2 dell'art. A-19 della Lr 20/2000;
b) la coerenza degli interventi edilizi o modificativi con l'obiettivo di miglioramento della competitività aziendale;
c) la non idoneità dei fabbricati abitativi, produttivi e di servizio presenti sul fondo a soddisfare le esigenze abitative dell'imprenditore agricolo e quelle connesse alle nuove tecniche di produzione;
d) la sostenibilità ambientale degli interventi edilizi;
e) la sostenibilità ambientale degli interventi di modificazione morfologica e degli assetti idraulici e di trasformazione e utilizzazione del suolo;
f) gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica previsti in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione propri della Situazione di riferimento e della tavola del Psc relativa alle Dotazioni ecologiche e ambientali;
g) gli impegni che il titolare dell'impresa agricola assume, con riferimento ai contenuti delle precedenti lettere a) e f), e la loro durata.

4. Disciplina degli interventi sugli spazi aperti. Sono consentiti interventi di sistemazione del suolo mediante realizzazione di pavimentazioni, di posti auto scoperti e di piscine scoperte nonché parcheggi pertinenziali completamente interrati e volumi tecnici solo se realizzati all’interno del lotto virtuale; anche le pertinenze di cui all’obiettivo dE 8.2 sono da realizzare all’interno del lotto virtuale; l’accesso deve essere unico al fine di minimizzare l’impatto sul paesaggio. La sostituzione di alberature abbattute nel lotto virtuale deve essere eseguita all’interno del medesimo lotto o, quando non sufficiente, nelle aree limitrofe di proprietà. Il Psc, negli artt. 35 e 36 del Quadro normativo e nella tavola Strategie per la qualità - Dotazioni ecologiche e ambientali, individua la rete ecologica del territorio comunale, attribuendo alle diverse parti della stessa specifiche funzioni ecologiche. Gli interventi su aree di pertinenza di edifici o su aree libere (non edificate) devono contribuire a rendere più efficiente la rete, migliorandone le prestazioni ecologiche e ambientali, secondo gli indirizzi stabiliti dalle norme sopra citate e da quelle contenute nel presente comma. Gli Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico n. 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 185, 186 187, 188 e 189 hanno caratteri paesaggistici ed ecologici determinati dalla loro appartenenza al sistema morfologico della pianura, mentre gli Ambiti 177, 180, 181, 182, 183 e 184 hanno caratteristiche determinate dalla loro appartenenza al sistema morfologico e paesaggistico della collina. Le Schede di Situazione individuate dal Psc (Campagna di Calamosco e Villola, Campagna di Lavino di Mezzo, Campagna di Olmetola, Rigosa e Borgo Panigale, Bargellino, Campagna tra Reno e Navile, Corticella, Croce del Biacco, Roveri, Scandellara, San Donato nuovo per la pianura e Collina urbana, Pedecollina centro, est e ovest per la collina) contengono l'indicazione degli elementi prioritari per migliorare l'abitabilità locale del territorio, anche con riferimento agli interventi sulle risorse ecologiche e ambientali. Le parti di territorio comprese in questi Ambiti assumono ruoli e funzioni propri della rete ecologica secondaria: nodo ecologico semplice, corridoio ecologico locale, connettivo ecologico paesaggistico e connettivo ecologico diffuso; ciò comporta il riconoscimento di funzioni previste e/o possibili e la conseguente messa a punto di una serie di azioni puntuali per la gestione ordinaria e straordinaria delle varie parti, come di seguito specificate.

Nodi ecologici semplici
- Ex cava Due Portoni (Ambito n.169): area rinverdita spontaneamente e oggi coperta da un fitto bosco ricco di esemplari arborei e arbustivi di specie sostanzialmente autoctone; non è prevista l'apertura al pubblico se non per visite guidate; possono occorrere limitati interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria del patrimonio arboreo-arbustivo col fine primario di migliorare struttura e sviluppo della componente vegetazionale.
- Ex vivaio comunale di San Sisto (Ambito n.170): area ricca di esemplari arborei dell'ex vivaio, a vario stadio di sviluppo. Si prevedono interventi di gestione ordinaria e straordinaria per garantire lo sviluppo corretto degli esemplari che si deciderà di mantenere e per conferire all'area un disegno formale e funzionale compiuto, anche in considerazione di una sua possibile apertura, parziale o totale, all'uso pubblico. L'apertura potrà in ogni caso avvenire solo a seguito di un attento studio delle potenzialità naturalistiche dell'area medesima, degli eventuali o possibili impatti dovuti all'uso pubblico e delle eventuali misure di mitigazione necessarie per garantire il mantenimento della funzionalità primaria dell'area.
- Ex cava Drava e cava Sim-Morazzo (Ambito n.172): insieme alla tenuta comunale di villa Bernaroli costituiscono il nucleo fondamentale e privilegiato per il recupero naturalistico e paesaggistico del territorio su cui insistono; per incrementare il loro valore naturalistico di tali aree sono necessari consistenti interventi di piantumazione arboreo-arbustiva con essenze autoctone. In relazione al progetto di valorizzazione di villa Bernaroli, quota parte della superficie potrà essere aperta all'uso pubblico e alla fruizione informale, avendo particolare cura a integrare formalmente e funzionalmente i diversi usi previsti sull'insieme delle aree coinvolte.
Corridoi ecologici locali
I corridoi ecologici locali, in tutte le loro articolazioni, favoriscono la biodiversità, particolarmente importante nel territorio di pianura, ma possono affiancarsi a percorsi ciclopedonali e svolgere anche la funzione di schermo/mitigazione degli impatti derivanti da infrastrutture o elementi puntuali eventualmente presenti. Il sistema costituito da elementi esistenti e di progetto, come riportato dal Psc nella tavola Strategie per la qualità - Dotazioni ecologiche e ambientali, dovrà essere il riferimento per uno specifico studio che consenta di:
1. valutare puntualmente lo stato di conservazione dei corridoi esistenti, gli eventuali interventi di miglioramento e valorizzazione da attuarsi e le misure gestionali da adottarsi;
2. prevedere in maniera più precisa l'andamento dei corridoi di progetto in termini sia di sviluppo sia di consistenza e struttura, con lo specifico obiettivo di condividere la soluzione e la realizzazione con i soggetti interessati. Per poter conciliare esigenze ecologiche e aziendali sono possibili assetti modificati rispetto a quelli disegnati sulle tavole del Psc, purché altrettanto soddisfacenti dal punto di vista naturalistico, della valorizzazione della situazione esistente e del risultato paesaggistico complessivo. La costruzione dei nuovi corridoi, con specie autoctone o naturalizzate, deve privilegiare il recupero di elementi già presenti e in buono stato di conservazione, la messa a sistema di quelli relitti o isolati, l'affiancamento a corsi d'acqua di vario tipo presenti o a elementi storici del paesaggio agrario, garantendo al contempo, se e dove necessario, la possibilità di affiancarvi schermi visivi e strade pubbliche con caratteristiche di sostenibilità.
Connettivi ecologici
Il connettivo ecologico diffuso, in quanto riserva di suolo permeabile del territorio comunale, viene mantenuto all'uso agricolo e alla produzione sia intensiva che estensiva; resta comunque terreno adatto alla presenza e all'estensione degli impianti di bosco, particolarmente nel territorio collinare. Su di esso si attuano interventi di gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio arboreo-arbustivo esistente, ma si prevedono anche nuovi impianti di fasce ecologiche in particolare a ridosso dei corsi d'acqua o in prossimità della viabilità esistente. Il connettivo ecologico paesaggistico, che individua porzioni di territorio piuttosto estese, particolarmente ricche di elementi storici e documentali dell'attività e dell'assetto colturale storico, ville, borghi e case isolate che, nel loro insieme, costituiscono un patrimonio da valorizzare, anche puntualmente, ha la funzione di garantire e migliorare la connessione ecologica minuta anche attraverso il recupero dei principali caratteri del paesaggio storico. Questa parte di territorio rurale gioca un ruolo privilegiato e prioritario per politiche e interventi specifici di tutela, recupero, conservazione, miglioramento e valorizzazione dei suddetti elementi, per costituire una rete ecologica capillare, di livello locale. A questo fine sono favoriti interventi per sviluppare nuove attività, servizi e opportunità di fruizione accanto a quelli di conservazione, ripristino e valorizzazione (dal punto di vista produttivo e paesaggistico) degli assetti agricoli di pregio, in particolare:
- nuovi percorsi che conducano alla scoperta di questa parte di territorio comunale, integrati con gli analoghi interventi promossi dai Comuni contermini. Tali percorsi dovranno collegare i principali elementi di valore storico-documentale con quelli di valore naturalistico paesaggistico e con altri recapiti possibili (sedi di agriturismo e turismo rurale, luoghi di coltivazione e vendita diretta di prodotti, strutture per l'equitazione e altre attività sportive all'aperto, fattorie didattiche, locande, ristoranti ecc.);
- dismissione o spostamento di attività incongrue, mitigazione degli impatti derivanti dalla presenza di infrastrutture viarie e ferroviarie importanti, protezione e valorizzazione del suolo, ripristino delle continuità naturalistiche, fruitive e percettive risolvendo le interferenze ecologiche;
- realizzazione di adeguati punti di interfaccia con gli insediamenti urbani contermini tramite "porte d'accesso". A tal fine ci si dovrà riferire alle fermate del trasporto pubblico locale, alla eventuale presenza di parchi e giardini pubblici e di altre funzioni in grado di favorire "centralità". In questa prospettiva i parchi collinari comunali, oggi raggiungibili solo in automobile, potranno acquisire un nuovo senso e diventare i principali attrattori di un sistema esteso e articolato.



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