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Art.73 Ambiti di sostituzione (misti)

Art.73 Ambiti di sostituzione (misti)

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 12/12/2018

1. Definizione e generalità. Gli Ambiti di sostituzione sono costituiti dalle parti di territorio nelle quali la trasformazione intensiva avviene modificando radicalmente l'esistente; sono tutti a destinazione mista. Il Poc individua e disciplina gli interventi di trasformazione del territorio che interessano questi Ambiti e che poi saranno oggetto di progettazione urbanistica di dettaglio attraverso i Pua. Dopo l'attuazione dei Pua, circa gli interventi effettivamente realizzati, si applicano a questi Ambiti le norme di cui all'art. 64 (Ambiti consolidati pianificati misti).
2. Disciplina degli usi. Fino all’approvazione del POC è ammesso l’insediamento temporaneo degli usi previsti dall’articolo 28 del presente Regolamento. Gli usi (1), (2a), (3a) e (4a) sono soggetti a verifica di ammissibilità di cui all’articolo 30 in relazione agli impatti sul sistema della sosta, sul sistema di gestione dei rifiuti urbani e sul rumore. Per insediamento temporaneo si intende l’utilizzo transitorio degli immobili esistenti per scopi quali attività espositive, fieristiche, culturali, per l’associazionismo, attività artigianale, laboratoriale ecc., strutture temporanee per mobilità abitativa con una ciclicità di utilizzo breve in termini di "ospitalità" e non permanenza. (es. abitazioni temporanee che vengono utilizzate e dismesse in un ciclo definito e scandito dai tempi di realizzazione degli interventi e subordinate alla programmazione dei lavori di ripristino).
3. Disciplina degli interventi sugli edifici esistenti. Fino all'approvazione del Poc, sono consentiti i seguenti tipi di intervento diretto sugli edifici esistenti: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché, estese esclusivamente agli edifici compresi nel singolo lotto esistente alla data di entrata in vigore del Piano strutturale comunale, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione finalizzata all'utilizzo degli incentivi volumetrici previsti all'art. 56 comma 3.
Sugli edifici d'interesse storico-architettonico e sulle parti di pregio storico-culturale e testimoniale degli edifici di interesse documentale si opera con le modalità progettuali e le tecniche operative del restauro scientifico, nel rispetto dei requisiti e delle prestazioni specificati nella Parte 2 del presente Regolamento.
4. Disciplina degli interventi sugli spazi aperti. Anche in attesa dell'inserimento nel Poc gli interventi su aree non edificate devono contribuire al rafforzamento del sistema ecologico e ambientale secondo gli indirizzi stabiliti dal Psc negli artt. 35 e 36 del Quadro normativo e nella tavola Strategie per la qualità - Dotazioni ecologiche e ambientali.



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