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Normativa PSC

Art.119 Contributo di costruzione

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Caratteri e definizione. L'avente titolo per chiedere il rilascio del permesso di costruire o per presentare la Scia onerosa è tenuto a corrispondere un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria (U1) e secondaria (U2) nonché al costo di costruzione (CC), fatti salvi i casi di riduzione o esonero previsti da normative sovraordinate.
2. Utilizzo del contributo di costruzione. Le somme introitate dall'Amministrazione comunale a titolo di contributo di costruzione concorrono, di norma, alla realizzazione e al mantenimento delle dotazioni territoriali. Una quota parte del contributo di costruzione, sarà utilizzata per garantire i controlli sulle trasformazioni del territorio e sulle attività edilizie.
3. Contributo di costruzione per interventi parziali. Per gli interventi parziali su edifici esistenti il contributo di costruzione (U1-U2-CC) è corrisposto per le sole parti oggetto dell’intervento. Per le variazioni minori in corso d’opera di cui all’art. 99, la determinazione del contributo di costruzione deve essere effettuata sulla base delle tariffe vigenti in relazione alla superficie dell’intervento in variante. Per le variazioni essenziali di cui all’art. 98, il contributo di costruzione deve essere ri-determinato per intero. Le eventuali somme dovute per effetto del titolo edilizio originario devono essere detratte dal nuovo importo determinato. Qualora la variazione essenziale sia riferita a una porzione chiaramente identificabile rispetto all’intervento complessivo, il contributo di costruzione deve essere commisurato alla sola porzione, procedendo al conguaglio delle somme dovute per il titolo originario.



Categorie: Parte quarta (Articoli 75-124) Titolo 3 - Attività edilizia (Articoli 92-124) Capo 3 - Dotazioni territoriali e contributi