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Normativa PSC

Art.86 Validità ed efficacia del Poc

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Validità. Il Poc individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. Al termine quinquennale di validità del Poc, fissato a partire dalla data di entrata in vigore dello strumento, le aree e gli interventi in esso previste e non attuate perderanno automaticamente validità, senza necessità di ulteriori e specifici provvedimenti. Tra tali aree e interventi rientrano anche quelli per i quali il Poc conferisce diritti edificatori e appone vincoli preordinati all'esproprio. Successivamente alla decorrenza del termine di validità del Poc nelle aree non attuate si applica l'art. 8 della Lr 15/2013.
2. Attuazione. Si intende come attuazione degli interventi previsti nel Poc, in linea generale, la richiesta da parte del soggetto attuatore di un titolo abilitativo riferito all'intervento o a una sua parte nel caso di interventi diretti, e la richiesta di approvazione di un Piano urbanistico attuativo nel caso di interventi assoggettati a tale obbligo. I Poc potranno precisare i termini e i contenuti delle modalità attuative in relazione a particolari previsioni. 



Categorie: Parte quarta (Articoli 75-124) Titolo 2 - Piano operativo comunale e Piani urbanistici attuativi (Articoli 85-91)