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Normativa PSC

Art.85 Formazione del Poc

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Procedure concorsuali. Ai sensi dell'art. 42 del Psc, il Poc è costruito di norma a seguito di procedure concorsuali per selezionare in maniera concorrenziale gli Ambiti per nuovi insediamenti, gli Ambiti di sostituzione e gli Ambiti da riqualificare dove intervenire e gli interventi da realizzare nell'arco temporale della propria validità, in conformità alle scelte definite dal Psc. A tal fine l'Amministrazione provvede ad esplicitare gli obiettivi pubblici e le finalità che intende raggiungere con la procedura concorsuale, nonché i criteri per la valutazione delle proposte.
2. Perequazione e premi. L'Amministrazione comunale, in sede di bando per la formazione del Poc, può procedere alla individuazione delle aree interessate all'attivazione di procedure perequative, attribuendo loro, in via preliminare, i valori degli indici derivati dalla classe perequativa di cui all'art. 39, comma 2 del Psc. Il bando definisce l'entità delle quote premiali di edificabilità specificamente finalizzate a incentivare: il trasferimento dell'edificabilità assegnata alle aree che l'Amministrazione intende acquisire; la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale; la realizzazione di interventi di alta qualità ambientale, edilizia e architettonica; altri obiettivi individuati dell'Amministrazione.
3. Garanzie. L'Amministrazione, nello svolgimento delle procedure concorsuali, garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento tra i soggetti proponenti.
4. Accordi. Gli esiti della procedura concorsuale pubblica di valutazione delle proposte di intervento presentate saranno oggetto di accordi stipulati ai sensi dell'art. 18 della Lr 20/2000 tra Comune e soggetti aventi titolo alla realizzazione degli interventi.



Categorie: Parte quarta (Articoli 75-124) Titolo 2 - Piano operativo comunale e Piani urbanistici attuativi (Articoli 85-91)