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Normativa PSC

Art. 84 bis – Richiesta di riesame

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Procedimento per la richiesta di riesame. Il Sindaco, valutate l’ammissibilità della richiesta di cui all’articolo 27 della Lr 15/2013, in quanto motivata e presentata tempestivamente, e la non manifesta infondatezza dei vizi di legittimità indicati, richiede allo Sportello Unico per l’Edilizia di provvedere al riesame del titolo abilitativo. Dell’avvio del procedimento è data notizia al soggetto che ha richiesto il riesame, nelle forme previste dall’Art. 8 della legge 241/90 e s. m. e i.. A seguito della richiesta sindacale di provvedere al riesame, il Responsabile del SUE entro trenta giorni, sottopone al Sindaco una apposita relazione esplicitando:
a) l’avvenuto accertamento o meno dei vizi di legittimità contestati;
b) la possibilità di sanare i vizi riscontrati;
c) l’esistenza di un interesse concreto ed attuale all’annullamento del titolo abilitativo, tenuto conto sia dell’interesse dei soggetti privati interessati, sia dell’interesse specifico del Comune alla rimozione dell’opera illegittima o della sua parziale modifica. Il Sindaco, nei successivi quindici giorni, in base alle risultanze del riesame di cui sopra, contesta al titolare del titolo abilitativo i vizi eventualmente riscontrati, assegnando allo stesso un termine di 30 giorni per esprimere le proprie osservazioni. Trascorso il termine indicato al comma precedente per la presentazione delle osservazioni da parte degli interessati, il Sindaco assume, entro quindici giorni, le proprie determinazioni conclusive in merito all’eventuale annullamento del titolo, tenendo in debita considerazione le osservazioni eventualmente pervenute



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