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Normativa PSC

Art.83 Sanzioni amministrative

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Competenza. Il Comune applica le sanzioni amministrative (ripristinatorie, pecuniarie e cautelari) previste dalla disposizioni vigenti in materia paesaggistica, sismica ed urbanistico edilizia (Dlgs 42/2004 e smi; Lr 19/2008; Dpr 380/2001, Dlgs 192/2005; Lr 23/2004; Lr 15/2013 e loro s.m. e i.).
2. Sanzioni amministrative. I criteri per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Dlgs 42/2004, Dpr 380/2001 e Lr 23/2004 e loro m. e i. sono determinati con provvedimenti consiliari.
3. Violazioni regolamentari. La violazione degli obblighi stabiliti dal presente Rue e dai suoi complementi è sanzionata con sanzione pecuniaria definita con apposito provvedimento nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 8 della Lr 24 marzo 2004, n.6. (Vedi)
Le Disposizioni tecnico-organizzative, di cui all'art. 81, riassumono i contenuti dei provvedimenti consiliari vigenti e i loro successivi adeguamenti.



Categorie: Parte quarta (Articoli 75-124) Titolo 1 - Elementi generali di disciplina delle procedure urbanistiche ed edilizie (Articoli 75-84)