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Normativa PSC

Art.7 Efficacia delle disposizioni, entrata in vigore e regime transitorio

Creato il: 16/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Salvaguardia. Ai sensi dell'art. 12 della Lr 20/2000, a decorrere dalla data di adozione della variante al Rue fino ad avvenuta approvazione, è sospesa ogni determinazione in merito all'autorizzazione di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio che sia in contrasto con le previsioni di detto strumento o tale da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione, fatto salvo quanto di seguito precisato. La disciplina di salvaguardia non si applica: a) agli interventi edilizi diretti per i quali sia stata regolarmente presentata richiesta di permesso di costruire o Dia/Scia in data antecedente a quella di adozione del Rue o di sua variante; per tali titoli non sono ammesse varianti essenziali, salvo che siano conformi anche alla variante al Rue; b) agli interventi edilizi soggetti a strumenti urbanistici preventivi il cui procedimento di approvazione sia in corso alla data di adozione del Rue o di sua variante, a condizione che a quella data gli stessi siano stati depositati o pubblicati ai sensi delle norme vigenti. Parimenti, non si applica la disciplina di salvaguardia relativamente alla Parte 2, Titolo 3 Spazio edificato, quando si faccia rinvio alle Schede tecniche di dettaglio ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera a.
2. Entrata in vigore. Ai sensi dell'art. 33 della Lr 20/2000, il Rue o sua variante entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna dell'avviso della sua avvenuta approvazione.
3. Efficacia. A decorrere dalla data di entrata in vigore, il Rue o sua variante assume efficacia nei confronti di ogni trasformazione fisica e funzionale degli immobili sull'intero territorio comunale e sostituisce integralmente il Regolamento edilizio previgente, nelle sue Norme di principio e Norme di dettaglio (approvato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 107 del 7 aprile 2003 e della Giunta comunale n. 104 del 5 maggio 2003 e loro modifiche e integrazioni), e – per quanto di propria competenza – le Norme di attuazione del Prg. I procedimenti esclusi dalla disciplina di salvaguardia ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere a) e b) che non si siano conclusi entro la data di entrata in vigore del Rue o sua variante si concludono secondo la disciplina previgente.
4. Esclusioni. La presente variante al Rue non si applica alle varianti non essenziali come definite dalla Lr 23/2004 (Vedi) relative a permessi di costruire e a Denuncie di inizio attività (Dia) o Scia già rilasciati o efficaci alla data di entrata in vigore della variante al Rue purché le stesse siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti al momento di esecuzione dell’opera. In caso di previsioni del Rue o sua variante difformi rispetto ai contenuti di strumenti urbanistici attuativi approvati anteriormente alla data di entrata in vigore, tali previsioni sono operanti dal momento della scadenza dei termini fissati per l'adempimento delle convenzioni relative ai suddetti strumenti urbanistici attuativi e loro eventuali proroghe.



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