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Proroga validità di autorizzazioni, concessioni o altri titoli abilitativi o atti amministrativi in scadenza

Proroga validità di autorizzazioni, concessioni o altri titoli abilitativi o atti amministrativi in scadenza

Creato il: 27/08/2020

Aggiornato il: 11/09/2020


A seguito dell’emanazione del decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 contenente "Misure urgenti  connesse  con  la  scadenza  della  dichiarazione  di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31  gennaio  2020", il termine di decorrenza dei 90 giorni per la proroga della validità di autorizzazioni, concessioni o altri titoli abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, previsto all’art.103 del DL 18/2020 così come modificato dalla Legge di conversione 24 aprile 2020 n. 24, resta invariato ed i relativi atti devono intendersi validi fino al 29 ottobre 2020.
Tale proroga opera in maniera automatica e non richiede una comunicazione da parte dell'interessato.

Il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 all'art. 1, comma 4 ha previsto infatti che:
"I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'allegato 1, connessi  o  correlati  alla  cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera  del  Consiglio  dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono  modificati  a  seguito  della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita  al  31 luglio 2020".
L’'allegato 1 al decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 non menziona l'art. 103, comma 2 del DL 18/2020 così come modificato dalla Legge di conversione 24 aprile 2020 n. 24, che ha disposto:
"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio  2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validita' per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attivita', alle segnalazioni certificate di agibilita', nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza".


In merito alla possibilità di richiedere la proroga del termine di inizio e di ultimazione dei lavori prevista dall'art. 10, comma 4 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, si rinvia a quanto disposto dalla circolare interpretativa della Regione Emilia-Romagna reperibile a questa pagina
In questo caso è necessaria la comunicazione da parte dell’interessato.

Nota operativa:

In quest'ultimo caso è necessario inviare la comunicazione di proroga insieme all'asseverazione del Tecnico ed i diritti di segreteria dovuti, attraverso la piattaforma Scrivania del Professionista; la proroga NON va inviata come pratica a sè stante (es. comunicazione o altra tipologia) MA come INTEGRAZIONE al titolo edilizio che si intende prorogare.

 

L’art. 10, comma 4 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 prevede infatti che:
"Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma, sono prorogati di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purche' i suddetti termini non siano gia' decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. La medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

 



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