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In vigore la Variante di adeguamento normativo 2018 al R.U.E.
In vigore la Variante di adeguamento normativo 2018 al R.U.E.
Creato il: 11/12/2018
Aggiornato il: 20/03/2019
La Variante di adeguamento normativo 2018 al R.U.E., adottata il 4 Aprile 2018 con Delibera Consiliare PG n° 441117/2018, è stata approvata definitivamente dal Consiglio Comunale nella seduta del 19/11/2018 con Delibera Consiliare PG n° 482773/2018 ed è in vigore a partire dal 12 Dicembre 2018, data di pubblicazione sul BUR della regione Emilia Romagna (BURERT).
Il contenuto del R.U.E. presente sul sito del Dipartimento, sia nella forma navigabile, sia nella forma statica è stato aggiornato in coerenza ai contenuti della nuova versione approvata.
Rimane comunque possibile consultare i testi del R.U.E. in formato .pdf, nelle forme Coordinata e Consolidata, consultando i documenti pubblicati nella sezione Trasparenza.
La variante 2018 al R.U.E. ha lo scopo di allineare definitivamente lo strumento urbanistico del Comune di Bologna alle principali novità introdotte dalla Legge regionale 12/2017.
Tra le modifiche più rilevanti, l’art.21 "Glossario" adegua le definizioni con quelle introdotte a livello regionale. Viene aggiunta inoltre la voce “Intervento edilizio per l’abitare condiviso e solidale" anche se la disciplina di dettaglio relativa a tali interventi viene introdotta con la contestuale adozione del nuovo articolo 32bis "Promozione di interventi per l’abitare condiviso e solidale" (Fino alle ore 12,30 del giorno 28/01/2019 è possibile presentare osservazioni sui contenuti della variante adottata per opportune valutazioni prima dell’approvazione definitiva della variante; qui maggiori informazioni)
L'art.32 del RUE vede la modifica della voce “Sale da gioco e sale scommesse” con il rinvio alle norme sovraordinate aggiornate.
E' stato modificato l’articolato della normativa degli Ambiti introducendo, con alcune specificità, l’intervento di nuova costruzione nella discipline degli interventi ammessi.
La variante prevede inoltre la possibilità dell’utilizzo dell’incentivo volumetrico di cui all’art.56 anche negli ambiti storici ad eccezione del nucleo di antica formazione.
L’art.57 è stato modificato specificando che gli interventi ammessi sulle parti di pregio degli edifici documentali sono quelli previsti dalle relative schede (Is.1, IS.2 e IS.3)
E’ stata introdotta la necessità della verifica del principio insediativo nell’Ambito Storico nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e il divieto del superamento dell’altezza del fronte degli edifici circostanti.
Negli ambiti rurali (art.70 e 71) interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione dell’edificio possono essere realizzati purché nel rispetto della sagoma e sedime. Interventi di demolizione e ricostruzione con modifica di sagoma e sedime sono ammessi esclusivamente al fine di migliorare la protezione ambientale da fasce di rispetto infrastrutturale o in presenza di aree di dissesto o evoluzione del dissesto. Negli stessi ambiti è possibile l’accorpamento di piccole volumetrie nella misura del 20% del volume dell’edificio principale.
La modifica dell’art.115 vede variati gli standard a parcheggio privato PE per quanto concerne l’uso 5a (accoglienza in strutture ricettive) per adeguarli a criteri di maggiore sostenibilità del turismo in città e introduce la possibilità di monetizzare/reperire gli standard come differenza fra l’uso di arrivo e quello di partenza qualora l’immobile/unità sia ricompreso all’interno del perimetro di attuazione di un piano attuativo approvato dopo l’entrata in vigore del P.R.G.’85.
Categorie: Edilizia
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