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Capo 3 - Usi del territorio (Artt.28-32bis)
Art.32 Disciplina di alcuni usi e attività - Art.32bis Promozione di interventi per l'abitare condiviso e solidale
Creato il: 11/01/2018
Aggiornato il: 27/06/2019
Art. 32 Disciplina di alcuni usi e attività
1. Attività commerciali e artigianali diffuse. Il Rue tutela e promuove la valorizzazione di attività commerciali e artigianali diffuse nel territorio urbano strutturato, al fine di aumentare la vitalità degli spazi urbani, con particolare riferimento alle strade centralità. Le procedure per l’insediamento di usi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 1.500 sono previste dal Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali (POIC). (Vedi)
Per le unità immobiliari con locali al piano terra che si affacciano con vetrine sui fronti stradali delle strade centralità (come indicate dalla cartografia di Rue e Psc), sui fronti stradali di tutte le strade comprese tra le vie Farini, Carbonesi, Val d'Aposa, piazza Galileo, Ugo Bassi, Rizzoli, Castiglione, e sui fronti stradali delle vie Farini, piazza Cavour, Ugo Bassi, Marconi e Lame (da via Ugo Bassi a via Riva di Reno), dell'Indipendenza, assoggettate a cambio d’uso, deve essere prevista la messa in valore delle vetrine di strada non oscurandole. Le medesime unità non possono essere adibite a parcheggio e altro uso, accessorio e non, che penalizzi la qualità dell’affaccio. Le attività commerciali di vicinato (4d) possono ampliarsi fino a raggiungere la soglia delle medio-piccole strutture di vendita (4c), fatta salva la specifica disciplina d’Ambito e comunque garantendo l’adeguato allestimento delle vetrine, evitando il loro oscuramento.
2. Attività industriali e artigianali negli Ambiti a caratterizzazione funzionale mista. Fatta salva la specifica disciplina d'ambito, al fine di garantire il mantenimento di un adeguato mix funzionale, gli edifici che ospitano le attività riconducibili agli usi 2a e 2b possono essere adeguati a nuove esigenze legate allo sviluppo dell'attività mediante interventi di ampliamento fino al 10% del volume totale esistente (Vte), anche riferito a singole unità immobiliari. Negli ambiti in cui l’uso è escluso occorrono tutte le verifiche di ammissibilità previste dall’articolo 30, da valutarsi esclusivamente sull’intervento proposto. Un ulteriore incremento del 5% del Vte è ammesso nel caso in cui siano presenti elementi strutturali e partizioni verticali di cemento - amianto nonché rimozioni di amianto friabile e gli interventi ne prevedano contestualmente la rimozione completa nelle modalità indicate all’art. 56.
In tal caso, la richiesta di titolo abilitativo dovrà essere accompagnata da un atto trascritto che impegni la proprietà a non mutare la destinazione d'uso dell'immobile per almeno anni 10.
3. Esercizio cinematografico. Al fine di tutelare gli esercizi cinematografici in una prospettiva di valorizzazione della vivibilità del territorio urbano strutturato, non è consentito il cambio d'uso globale degli immobili utilizzati a tale scopo (ovvero aventi destinazione urbanistica corrispondente ad “esercizio cinematografico”) alla data di entrata in vigore Rue 2009 (20 maggio 2009).
Sono favoriti interventi finalizzati alla riattivazione degli esercizi cinematografici dismessi e alla riqualificazione di quelli esistenti attraverso la parziale destinazione della superficie ad altri usi.
Sono sempre consentiti cambi di destinazione d'uso in misura non superiore al 10% della Su esistente verso usi pertinenti e connessi con l'attività principale quali: altri servizi ricreativi (6), attività commerciali in strutture di vicinato (4d), pubblici esercizi (5c) e uffici (3b).
Sono altresì consentiti cambi di destinazione d'uso in misura non superiore al 50% della Su esistente verso tutti gli usi consentiti dalla disciplina d'Ambito in cui l'immobile ricade previa stipula di apposita convenzione fondata su uno studio unitario dell'immobile volto a comprovare la permanenza e la sostenibilità gestionale della attività cinematografica. Qualora si prevedano cambi di destinazione d'uso verso la categoria funzionale commerciale lo studio unitario di cui sopra dovrà contenere altresì le indicazioni di carattere gestionale che configurino l'iniziativa come integrazione e arricchimento funzionale dell'attività cinematografica principale.
La documentazione inerente gli interventi di riqualificazione deve inoltre dimostrare la permanenza all'interno dell'immobile di almeno una sala cinematografica. Nel territorio urbano strutturato, al fine di agevolare le iniziative tendenti all’ammodernamento, alla qualificazione e al consolidamento delle medie multisale esistenti, possono essere previste dotazioni per parcheggi pertinenziali inferiori a quelle di cui all'articolo 115, a condizione che vengano garantiti:
- 1 posto bici/3 utenti (capienza di pubblico prevista);
- adeguate opere di sistemazione dell’intorno o di miglioramento dell’accessibilità ciclo-pedonale.
4. Attività ricettive. Con esclusione degli Ambiti storici, degli Ambiti di valore naturale ambientale e nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (Tavola dei Vincoli), per le attrezzature ricettive esistenti alla data di adozione del Psc, è consentito l'incremento una tantum del volume totale esistente (Vte) fino a un massimo del 10%, finalizzato alla razionalizzazione e miglioramento della dotazione delle stanze e dei servizi annessi.
5. Impianti di distribuzione dei carburanti. L'installazione di nuovi impianti il loro adeguamento ed altri interventi sull’esistente sono oggetto di specifici Criteri di localizzazione, tecnici e procedurali, approvati con delibera consiliare. (Vedi)
6. Sale scommesse e sale dedicate esclusivamente a videolottery. Per gli interventi di nuova costruzione, recupero, mutamento di destinazione d'uso con o senza opere di sale da gioco e scommesse nonché dei locali pubblici comunque denominati, aperti al pubblico o circoli privati, destinati alla raccolta di scommesse o che offrano servizi telematici di trasmissione dati finalizzati al gioco d'azzardo e alle scommesse, si rinvia a quanto previsto dalla normativa regionale Lr 5/2013 come modificata dall'art. 48 della Lr 18/2016 (Vedi).
Art. 32bis Promozione di interventi per l'abitare condiviso e solidale
1. Requisiti. L’art. 21 definisce l’“intervento edilizio per l’abitare condiviso e solidale”. Gli interventi di abitare condiviso e solidale possono dare luogo a forme di cohousing, condomini e villaggi solidali e altre forme di abitare solidale ai sensi dell’art. 3 della Lr19/2014. I nuclei familiari coinvolti sono almeno cinque, formalmente costituiti, con atti registrati a termini di legge, in associazione o comunque enti senza scopo di lucro e hanno l’obiettivo di progettare e gestire in modo condiviso i loro spazi di vita comunitaria (comprese le pertinenze), secondo un modello formalizzato orientato alla partecipazione responsabile dei singoli alla vita collettiva e al conseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile del territorio. A questo fine il soggetto costituito per realizzare e gestire un progetto di abitare condiviso ai sensi del presente articolo, deve dotarsi di una “carta dei valori” o di un “regolamento”, se non già specificato nello statuto, nel quale siano contenute le indicazioni per la progettazione condivisa dell'intervento edilizio, le modalità di gestione degli spazi di uso collettivo, le modalità di apertura al territorio dell'iniziativa. Tra i principi contenuti nei predetti atti dovranno essere esplicitati gli obiettivi di solidarietà nella gestione quotidiana degli spazi; il contributo sociale che il progetto offre alla città; gli elementi di sostenibilità ambientale ed edilizia, economica e sociale dell'insediamento. Gli interventi di abitare condiviso e solidale /cohousing devono essere caratterizzati dall’apertura al territorio che si sostanzierà nella definizione di un programma condiviso tra soggetto proponente e Amministrazione comunale, che definisca le modalità di utilizzazione condivisa di spazi o di attività promosse dal soggetto per la cura di beni comuni urbani; il programma sarà oggetto di un Patto di collaborazione, sottoscritto ai sensi del Regolamento di collaborazione tra cittadini e Amministrazione.
2. Caratteristiche degli edifici e degli spazi pertinenziali. Gli edifici realizzati secondo le finalità del presente articolo, preferibilmente in base a interventi di riqualificazione di strutture esistenti, dovranno essere progettati con elevate caratteristiche di accessibilità e sostenibilità ambientale ed edilizia, conseguendo le prestazioni stabilite per gli interventi di eccellenza di cui all'art. 56 del Rue.
I progetti individueranno una parte destinata a spazi abitativi assegnati a ciascun nucleo familiare e una parte destinata a spazi di uso collettivo.
Gli spazi ad uso collettivo comprendono quelli di connessione tra unità e spazi comuni ed altri ambienti quali, in via esemplificativa:
- spazi per attività comuni (sala polifunzionale attrezzabile con cucina e servizi igienici, possibilmente in relazione con gli spazi esterni a fruizione comune);
- spazi per il tempo libero (gioco, musica, lettura, laboratorio, palestra);
- spazi per attività di servizio (lavanderia / stenditoio / stireria, dispense, locali impiantistici comuni);
- spazi per l'ospitalità temporanea;
- spazi per deposito biciclette o ciclo-officina.
L'insieme degli spazi di uso collettivo come sopra indicativamente descritti dovrà avere una superficie calpestabile (SU + SA ai sensi della DTU Allegato II alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i.) non inferiore al 20% di quella complessivamente realizzata e comunque una superficie calpestabile minima non inferiore a 50 mq. Gli spazi esterni di pertinenza all'insediamento dovranno prevedere spazi verdi attrezzati di uso comune e una organizzazione improntata agli stessi principi di sostenibilità adottati per gli edifici, con soluzioni che prevedano un numero ridotto di parcheggi per mezzi motorizzati e soluzioni utili alla gestione dei rifiuti (compostaggio, deposito).
3. Modalità di incentivazione. Al fine di incentivare lo sviluppo di forme di abitare condiviso, è individuata la seguente disciplina specifica: la parte di spazi ad uso collettivo la cui utilizzazione sarà aperta alle attività di interesse generale di cui al comma 1, costituita indicativamente da sale polifunzionali attrezzate, alloggi per l'ospitalità temporanea, struttura educative, non è computata nelle superfici che concorrono alle verifiche della capacità edificatoria ed è ammessa in un rapporto massimo di 20% del volume totale esistente (Vte). L’ampliamento è realizzabile nel rispetto di tutte le modalità stabilite dal comma 3 dell'art. 56 per gli incentivi per la sostenibilità degli interventi edilizi.
Il volume può essere integrato in altri edifici o autonomo ed essere costruito contestualmente o successivamente all'insediamento; il titolo edilizio abilitativo alla realizzazione delle opere deve essere preceduto dalla stipula di una convenzione o atto unilaterale d’obbligo che preveda l'utilizzazione degli spazi per interesse generale; tale intervento comporta il vincolo (da trascrivere nei pubblici registri) dell'immobile all'uso per il quale esso è stato realizzato per un periodo non inferiore a 20 anni.
Ai sensi dell'art.9 della LR24/17, su richiesta del soggetto proponente, è ammessa la deroga alle quantità minime di standard per parcheggi pubblici e privati, a fronte di un impegno ad escludere o ridurre l'utilizzazione di automobili private; questo impegno deve essere registrato all'interno della convenzione di cui al punto precedente. I PU possono essere convertiti in PE o convertiti in “forme di sostegno alla mobilità sostenibile” di valore pari alla monetizzazione dei parcheggi stessi.
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Art.30 Condizioni di ammissibilità urbanistica in relazione agli impatti
Creato il: 11/01/2018
Aggiornato il: 10/04/2019
1. Condizioni. Ove l'insediamento di un uso in un Ambito sia condizionato a verifica di ammissibilità urbanistica, per gli specifici fattori d'impatto indicati nelle norme d'Ambito, negli interventi di nuova costruzione, negli interventi di ristrutturazione che comportino variazione dell'uso e negli interventi di mutamento di destinazione d’uso senza opere, dovrà essere garantito l'assolvimento delle condizioni sottoriportate, fatti comunque salvi gli obiettivi prestazionali per gli edifici e le loro aggregazioni, di cui alla Parte 2, artt. 55 e 56 del presente Regolamento e alla vigente normativa regionale e nazionale. La verifica non è richiesta per tutti gli altri interventi. Analogamente occorre verificare l’assolvimento delle condizioni suddette anche per gli interventi di ristrutturazione su edifici che ospitano usi esclusi legittimamente insediati. Con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 34, comma 1, il progettista dichiara l'assolvimento delle condizioni certificabili (contraddistinte da asterisco). Per le condizioni espresse in forma qualitativa (contraddistinte dalla lettera "R"), l'assolvimento è da dimostrarsi in una circostanziata relazione tecnico-illustrativa, che documenti analiticamente, con riferimento alle singole condizioni, le specifiche soluzioni adottate e gli elaborati di progetto in cui queste si evidenziano.
Impatto sulla sosta | |
Assolvimento delle dotazioni minime (PU e PE) definite all'art. 115 (Dotazioni di parcheggi correlate agli usi). |
*/R |
Impatto sulla mobilità e sul traffico | |
Studio relativo all'insediamento proposto, redatto secondo le modalità previste dal Regolamento viario vigente, contenente: - verifica dei flussi di traffico generato/attratto ante e post operam (con particolare attenzione ai flussi di traffico pesante attratto/generato) estesa all'area d'influenza dell'intervento e valutazione positiva circa la capacità di assorbimento da parte della rete esistente oppure della effettiva possibilità di suo adeguamento; - verifica dello schema di accessibilità (pedonale, ciclabile, veicolare, trasporto pubblico); - ricognizione dei punti di pericolosità e definizione degli interventi atti a rimuoverne i fattori; - valutazione delle ricadute sulla qualità ambientale del contesto e misure adottate per rimuovere o mitigare gli eventuali effetti negativi. |
R |
Impatto su rete e impianti idrici | |
Assenso all'allacciamento da parte dell'ente gestore. In alternativa, relazione tecnica che dimostri il raggiungimento dei livelli migliorativi dell’obiettivo prestazionale E9.1 dell'art.56 con indicazione delle tecnologie innovative che si intende utilizzare. |
R* |
Impatto su rete e impianti fognari | |
Assenso all'allacciamento da parte dell'ente gestore. |
* |
Impatto su reti e impianti energetici | |
Assenso all'allacciamento da parte dell'ente gestore. In alternativa, relazione tecnica che dimostri il raggiungimento dei livelli migliorativi dell’obiettivo prestazionale E7.1 dell'art.56 con indicazione delle tecnologie innovative che si intende utilizzare. |
R* |
Impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani | |
Per usi diversi dall'abitativo (per il quale si rinvia alle prescrizioni della Scheda prestazionale del Rue E10.1), stima delle quantità e del tipo di rifiuti prodotti e adozione di adeguate soluzioni progettuali per il deposito temporaneo in sito, in relazione al servizio di raccolta. |
R |
Rischio di incidente | |
Dichiarazione che l'attività non rientra tra quelle definite "a rischio di incidente rilevante" di cui al Dlgs 334/1999 e smi. |
* |
Rischio di inquinamento e contaminazioni delle diverse matrici ambientali | |
Valutazione positiva circa la limitata produzione di rifiuti pericolosi con specifiche misure di sicurezza per il deposito temporaneo in sito. La produzione può intendersi limitata qualora il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi non superi i 10 mc. Valutazione positiva circa l'assenza di reflui con sostanze pericolose e di scarico in fognatura di rifiuti liquidi. |
*
* |
Uso/movimentazione di sostanze nocive e pericolose | |
Valutazione positiva circa l'uso e la movimentazione in sicurezza di sostanze pericolose (quali sostanze cancerogene, mutagene, teratogene). |
* |
Rumore | |
Esame dei caratteri specifici dell'attività e valutazione positiva (con documentazione acustica redatta secondo le direttive di settore (Vedi) da tecnico competente ai sensi della normativa vigente), in coerenza con i limiti definiti dalla Classificazione acustica e dalla Valsat del Psc ovvero con le possibili opere di mitigazione da predisporsi per il loro rispetto, circa la presenza di clima acustico idoneo all'insediarsi dell'uso e di impatto di quest'ultimo sul clima acustico locale o, se in presenza di un clima acustico già superiore ai limiti della classificazione acustica, non peggiorativo. |
R |
Impoverimento vegetazionale e interferenza con nodi e connessioni ecologiche. | |
Stima dell'impatto sulla vegetazione esistente e valutazione positiva circa le possibilità d'incremento locale della fitomassa, con introduzione di elementi di arricchimento ecologico. |
R |
Stima dell'interferenza con elementi del connettivo ecologico (individuati nella tavola "Dotazioni ecologiche ambientali" del Psc) e valutazione positiva. |
R |
2. Valutazione di ammissibilità urbanistica degli usi. Nei casi d'ammissibilità condizionata degli usi, la valutazione si svolge distinguendo tra interventi diretti e interventi soggetti a Poc.
Negli interventi diretti l'assolvimento delle condizioni richieste è dimostrato nei modi definiti dal precedente comma 1. Ai fini della valutazione d'ammissibilità è possibile richiedere Valutazione preventiva dell'intervento, ai sensi e nei limiti dell'art. 104 del presente Regolamento. La valutazione preventiva è obbligatoria nel caso di intervento soggetto a Scia.
Nel caso di intervento soggetto a procedure di Poc i contenuti di cui al comma 1 devono costituire parte integrante della valutazione di sostenibilità dell'intervento e non vanno riproposti in sede di titolo abilitativo qualora invariati.
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Art.31 Cambio d’uso
Creato il: 11/01/2018
Aggiornato il: 10/02/2018
Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività’ edilizia. (Vedi)
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Art.29 Usi e impatti urbanistici
Creato il: 11/01/2018
Aggiornato il: 10/02/2018
1. Competenze e finalità. La disciplina dell'uso dei suoli per una corretta composizione e organizzazione degli insediamenti compete agli strumenti della pianificazione urbanistica comunale (Psc, Rue, Poc) per quanto definito dagli artt. 28 (comma 2, lettera e), 29 (comma 1), 30 (comma 2, lettera a) della Lr 20/2000 e s.m.i. In particolare, gli strumenti urbanistici regolano gli usi al loro insediarsi attraverso le procedure di rilascio dei titoli abilitativi per le opere a essi subordinate. La disciplina e il controllo del corretto dispiegarsi nel tempo delle specifiche attività riconducibili al medesimo uso, nonché gli atti autorizzativi a esse relative, attengono alle normative specifiche e alla regolamentazione di settore. Nella regolazione degli usi sul territorio comunale il Rue:
- persegue l'obiettivo di favorire l'articolazione e la compresenza di usi molteplici e vari negli insediamenti, e il loro modificarsi e rinnovarsi in quanto fattori di vitalità e qualità degli insediamenti;
- definisce i modi con cui prevenire le situazioni di conflitto, derivanti dall'insediarsi di usi differenti in condizioni specifiche di contesto, che determinino potenziale pregiudizio dell'obiettivo perseguito.
2. Usi, impatti, sostenibilità. Il Rue disciplina gli usi sul territorio comunale secondo criteri di compatibilità e sostenibilità, ossia in ragione degli impatti da questi prodotti, definendo requisiti dotazionali minimi da garantirsi comunque in relazione all'insediamento dei diversi usi sul territorio e stabilendo criteri minimi d'ammissibilità da rispettarsi nei casi in cui l'insediarsi di un uso sia condizionato.
3. Classificazione degli impatti urbanistici. I fattori impattanti correlati agli usi si distinguono in:
- fattori di deficit infrastrutturale: possono compromettere l'equilibrio dotazionale del contesto in cui l'uso si insedia, con effetti di sovraccarico sulle reti esistenti;
- fattori di pericolosità: possono compromettere le condizioni di salubrità del contesto in cui l'uso si insedia, con effetti di rischio per la salute delle persone;
- fattori di disagio/disturbo: possono pregiudicare le condizioni di vivibilità del contesto in cui l'uso si insedia, con effetti di malessere psico-fisico delle persone;
- fattori di impoverimento ecologico: possono compromettere o peggiorare sensibilmente le condizioni di efficienza dell'ecosistema urbano con riferimento all'habitat locale e alle reti ambientali. Il Rue disaggrega questi fattori impattanti potenziali come segue:
- deficit infrastrutturale
1. impatto sulla sosta;
2. impatto sulla mobilità e sul traffico;
3. impatto su rete e impianti idrici;
4. impatto su rete e impianti fognari;
5. impatto su reti e impianti energetici;
6. impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani;
- pericolosità
7. rischio di incidente;
8. rischio di inquinamento e contaminazioni delle diverse matrici ambientali;
9. uso/movimentazione di sostanze nocive e pericolose;
- disagio/disturbo
10. rumore;
- deficit ecologico
11. impoverimento vegetazionale e interferenza con nodi e connessioni ecologiche.
4. Disciplina degli usi. Le norme d'Ambito definiscono gli usi esclusi, in relazione alle specifiche condizioni di contesto. Le norme d'Ambito definiscono altresì gli usi la cui ammissibilità è subordinata a verifica di sostenibilità: per l'insediarsi di ogni uso ad ammissibilità condizionata dovranno essere rispettati i criteri di cui all'art.30 (Condizioni di ammissibilità in relazione agli impatti). Le norme d'Ambito possono altresì introdurre specifici criteri d'ammissibilità degli usi, ovvero modificare i requisiti generali definiti dagli artt.115 (Dotazioni di parcheggi correlate agli usi) e 30 (Condizioni di ammissibilità in relazione agli impatti) in ragione delle particolari condizioni di contesto. Gli usi che non siano esclusi o condizionati a verifica di ammissibilità dalle norme d'Ambito sono da ritenersi ammessi.
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Art.28 Classificazione degli usi
Creato il: 11/01/2018
Aggiornato il: 10/02/2018
1. Generalità. Ai fini di questo Regolamento, le attività insediate o insediabili sul territorio si riconducono all'elenco riportato al comma 2 del presente articolo, che le classifica per usi. L'elenco non è esaustivo ma esemplificativo: altre attività non direttamente citate devono essere ricondotte alla classificazione secondo il criterio dell'analogia. In tali usi debbono intendersi comprese, anche ai sensi di specifica normativa, le attività complementari realizzate nello stesso lotto di intervento (benché, a rigore, appartenenti ad altre categorie), ovvero strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività fondamentale, pertanto sono compresi gli spazi accessori a esse collegate e/o correlate.
Nel presente Regolamento, il riferimento a un uso implica il riferimento a tutte le relative articolazioni.
2. Usi e loro articolazioni. Gli usi insediabili sul territorio sono così classificati:
a) Categoria funzionale residenziale
(1a) abitazioni singole permanenti e temporanee, bed and breakfast, affittacamere (vedi LR 16/2004);
(1b) abitazioni collettive (collegi, conventi, studentati);
b) Categoria funzionale turistico ricettiva
(5a) accoglienza in strutture ricettive e alberghiere di cui alla LR 16/2004 con esclusione delle attività individuate nella categoria funzionale residenziale;
(5b) accoglienza in strutture all'aperto attrezzate (campeggi, area sosta camper);
c) Categoria funzionale produttiva
(2a) produzione industriale e artigianale di beni (comprese le attività connesse alla produzione:
laboratori di sperimentazione e ricerca, uffici tecnici, amministrativi e commerciali);
(2b) magazzinaggio, spedizione e logistica (raccolta, conservazione, smistamento, movimentazione delle merci), depositi con Su superiore a 250 mq, commercio all'ingrosso;
(2c) deposito e stoccaggio a cielo aperto di materiali e merci e impianti per attività produttive all'aperto: materiali e manufatti edilizi, di cantiere, roulotte, autocaravan, autoveicoli nuovi e usati, ecc., con e senza vendita;
(2d) attività di recupero, deposito, trattamento di materiali quali veicoli, materiali metallici, vetrosi, cartacei, ecc.;
d) Categoria funzionale direzionale
(3a) attività direzionali in strutture complesse (centri di attività terziarie; edifici e aggregati d'uffici autonomamente organizzati quali sedi direttive e gestionali di enti, istituzioni, agenzie, aziende pubbliche e private; fiere ed esposizioni merceologiche; centri congressuali e di ricerca);
(3b) attività svolte in singole unità immobiliari integrate in edifici che comprendono altri usi e attività (studi professionali, agenzie varie, attività di prestazione di servizi amministrativi, bancari, assicurativi, finanziari, di intermediazione, di ricerca e simili; centri civici e centri sociali; sedi di associazioni sindacali, politiche, di categoria, culturali, sportive, previdenziali, assistenziali e simili);
(6) servizi ricreativi, spettacolo, sport, cultura, tempo libero (impianti per lo spettacolo sportivo quali stadi e palasport; multiplex e multisala cinematografici, cinema, teatri; spazi espositivi e museali; discoteche e sale da ballo; centri e sale polivalenti; centri per il fitness e la pratica sportiva, piscine, palestre);
(7a) servizi alla popolazione di livello locale: scolastici (fino alla media inferiore), socio-sanitari, religiosi;
(7b) servizi alla popolazione di livello sovralocale: scolastici (università escluse), ospedalieri e socio-sanitari;
(7c) servizi per la formazione universitaria;
(7d) servizi per la coltivazione di orti urbani ad uso domestico aggregati in colonie organizzate unitariamente;
e) Categoria funzionale commerciale
(4a) commercio in grandi strutture e centri commerciali (con superficie di vendita oltre i 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato" (con un massimo di 3.500 mq di Sv), di cui al punto 1.7 della deliberazione CR n. 1253/99 e s.m.e i. (Vedi);
(4b) commercio in medio-grandi strutture (con superficie di vendita superiore a 1.500 fino a 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato" di cui al punto 1.7 della deliberazione CR n. 1253/99 e s.m.e i. (Vedi);
(4c) commercio in medio-piccole strutture (con superficie di vendita superiore a 250 fino a 1.500 mq); sono altresì compresi i "complessi commerciali di vicinato" o "gallerie commerciali di vicinato" di cui al punto 1.7 della deliberazione CR n. 1253/99 e s.m.e i. (Vedi);
(4d) commercio in strutture di vicinato (con superficie di vendita fino a 250 mq), artigianato (con Su fino a 250 mq), artigianato e attività di servizio alla casa e alla persona (compresi centri estetici, parrucchieri); esposizioni senza vendita e/o depositi autonomi con Su fino a 250 mq;
(4e) laboratori di artigianato alimentare;
(4f) distribuzione di carburanti (stazioni di servizio);
(4g) garage e autorimesse private a pagamento, in struttura o a raso, e artigianato di servizio all’auto;
(5c) attività di pubblico esercizio (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: bar, ristoranti, trattorie, pizzerie);
f) Categoria funzionale rurale
(8) presidio e coltivazione dei fondi, orticoltura, floricoltura e silvicoltura (e relativi impianti e attrezzature, aziendali o interaziendali), agriturismi e attività connesse.
3. Usi principali. Si definiscono usi principali quelli funzionali alla disciplina del mutamento d'uso, di cui al successivo art. 31. Sono usi principali ai sensi del presente Regolamento quelli individuati con le lettere a), b), c), d), e), f) al precedente comma 2.
4. Usi regolati da Poc. Il Poc selezionerà gli usi ammissibili per le trasformazioni in esso previste con riferimento alla classificazione di cui al comma 2 e al quadro normativo del Psc. Il Rue definisce, nella disciplina degli Ambiti di cui alla Parte 3, i casi e le soglie oltre i quali i cambi d'uso possono essere consentiti dal Poc.
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