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Titolo 2 - Definizioni (Articoli 8-32bis)

Art.32 Disciplina di alcuni usi e attività - Art.32bis Promozione di interventi per l'abitare condiviso e solidale

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 27/06/2019

Art. 32 Disciplina di alcuni usi e attività

1. Attività commerciali e artigianali diffuse. Il Rue tutela e promuove la valorizzazione di attività commerciali e artigianali diffuse nel territorio urbano strutturato, al fine di aumentare la vitalità degli spazi urbani, con particolare riferimento alle strade centralità. Le procedure per l’insediamento di usi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 1.500 sono previste dal Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali (POIC). (Vedi)
Per le unità immobiliari con locali al piano terra che si affacciano con vetrine sui fronti stradali delle strade centralità (come indicate dalla cartografia di Rue e Psc), sui fronti stradali di tutte le strade comprese tra le vie Farini, Carbonesi, Val d'Aposa, piazza Galileo, Ugo Bassi, Rizzoli, Castiglione, e sui fronti stradali delle vie Farini, piazza Cavour, Ugo Bassi, Marconi e Lame (da via Ugo Bassi a via Riva di Reno), dell'Indipendenza, assoggettate a cambio d’uso, deve essere prevista la messa in valore delle vetrine di strada non oscurandole. Le medesime unità non possono essere adibite a parcheggio e altro uso, accessorio e non, che penalizzi la qualità dell’affaccio. Le attività commerciali di vicinato (4d) possono ampliarsi fino a raggiungere la soglia delle medio-piccole strutture di vendita (4c), fatta salva la specifica disciplina d’Ambito e comunque garantendo l’adeguato allestimento delle vetrine, evitando il loro oscuramento.
2. Attività industriali e artigianali negli Ambiti a caratterizzazione funzionale mista. Fatta salva la specifica disciplina d'ambito, al fine di garantire il mantenimento di un adeguato mix funzionale, gli edifici che ospitano le attività riconducibili agli usi 2a e 2b possono essere adeguati a nuove esigenze legate allo sviluppo dell'attività mediante interventi di ampliamento fino al 10% del volume totale esistente (Vte), anche riferito a singole unità immobiliari. Negli ambiti in cui l’uso è escluso occorrono tutte le verifiche di ammissibilità previste dall’articolo 30, da valutarsi esclusivamente sull’intervento proposto. Un ulteriore incremento del 5% del Vte è ammesso nel caso in cui siano presenti elementi strutturali e partizioni verticali di cemento - amianto nonché rimozioni di amianto friabile e gli interventi ne prevedano contestualmente la rimozione completa nelle modalità indicate all’art. 56.
In tal caso, la richiesta di titolo abilitativo dovrà essere accompagnata da un atto trascritto che impegni la proprietà a non mutare la destinazione d'uso dell'immobile per almeno anni 10.
3. Esercizio cinematografico. Al fine di tutelare gli esercizi cinematografici in una prospettiva di valorizzazione della vivibilità del territorio urbano strutturato, non è consentito il cambio d'uso globale degli immobili utilizzati a tale scopo (ovvero aventi destinazione urbanistica corrispondente ad “esercizio cinematografico”) alla data di entrata in vigore Rue 2009 (20 maggio 2009).
Sono favoriti interventi finalizzati alla riattivazione degli esercizi cinematografici dismessi e alla riqualificazione di quelli esistenti attraverso la parziale destinazione della superficie ad altri usi.
Sono sempre consentiti cambi di destinazione d'uso in misura non superiore al 10% della Su esistente verso usi pertinenti e connessi con l'attività principale quali: altri servizi ricreativi (6), attività commerciali in strutture di vicinato (4d), pubblici esercizi (5c) e uffici (3b).
Sono altresì consentiti cambi di destinazione d'uso in misura non superiore al 50% della Su esistente verso tutti gli usi consentiti dalla disciplina d'Ambito in cui l'immobile ricade previa stipula di apposita convenzione fondata su uno studio unitario dell'immobile volto a comprovare la permanenza e la sostenibilità gestionale della attività cinematografica. Qualora si prevedano cambi di destinazione d'uso verso la categoria funzionale commerciale lo studio unitario di cui sopra dovrà contenere altresì le indicazioni di carattere gestionale che configurino l'iniziativa come integrazione e arricchimento funzionale dell'attività cinematografica principale.
La documentazione inerente gli interventi di riqualificazione deve inoltre dimostrare la permanenza all'interno dell'immobile di almeno una sala cinematografica. Nel territorio urbano strutturato, al fine di agevolare le iniziative tendenti all’ammodernamento, alla qualificazione e al consolidamento delle medie multisale esistenti, possono essere previste dotazioni per parcheggi pertinenziali inferiori a quelle di cui all'articolo 115, a condizione che vengano garantiti:

  • 1 posto bici/3 utenti (capienza di pubblico prevista);
  • adeguate opere di sistemazione dell’intorno o di miglioramento dell’accessibilità ciclo-pedonale.

4. Attività ricettive. Con esclusione degli Ambiti storici, degli Ambiti di valore naturale ambientale e nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (Tavola dei Vincoli), per le attrezzature ricettive esistenti alla data di adozione del Psc, è consentito l'incremento una tantum del volume totale esistente (Vte) fino a un massimo del 10%, finalizzato alla razionalizzazione e miglioramento della dotazione delle stanze e dei servizi annessi.
5. Impianti di distribuzione dei carburanti. L'installazione di nuovi impianti il loro adeguamento ed altri interventi sull’esistente sono oggetto di specifici Criteri di localizzazione, tecnici e procedurali, approvati con delibera consiliare. (Vedi)
6. Sale scommesse e sale dedicate esclusivamente a videolottery. Per gli interventi di nuova costruzione, recupero, mutamento di destinazione d'uso con o senza opere di sale da gioco e scommesse nonché dei locali pubblici comunque denominati, aperti al pubblico o circoli privati, destinati alla raccolta di scommesse o che offrano servizi telematici di trasmissione dati finalizzati al gioco d'azzardo e alle scommesse, si rinvia a quanto previsto dalla normativa regionale Lr 5/2013 come modificata dall'art. 48 della Lr 18/2016 (Vedi).
 

Art. 32bis Promozione di interventi per l'abitare condiviso e solidale

1. Requisiti. L’art. 21 definisce l’“intervento edilizio per l’abitare condiviso e solidale”. Gli interventi di abitare condiviso e solidale possono dare luogo a forme di cohousing, condomini e villaggi solidali e altre forme di abitare solidale ai sensi dell’art. 3 della Lr19/2014. I nuclei familiari coinvolti sono almeno cinque, formalmente costituiti, con atti registrati a termini di legge, in associazione o comunque enti senza scopo di lucro e hanno l’obiettivo di progettare e gestire in modo condiviso i loro spazi di vita comunitaria (comprese le pertinenze), secondo un modello formalizzato orientato alla partecipazione responsabile dei singoli alla vita collettiva e al conseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile del territorio. A questo fine il soggetto costituito per realizzare e gestire un progetto di abitare condiviso ai sensi del presente articolo, deve dotarsi di una “carta dei valori” o di un “regolamento”, se non già specificato nello statuto, nel quale siano contenute le indicazioni per la progettazione condivisa dell'intervento edilizio, le modalità di gestione degli spazi di uso collettivo, le modalità di apertura al territorio dell'iniziativa. Tra i principi contenuti nei predetti atti dovranno essere esplicitati gli obiettivi di solidarietà nella gestione quotidiana degli spazi; il contributo sociale che il progetto offre alla città; gli elementi di sostenibilità ambientale ed edilizia, economica e sociale dell'insediamento. Gli interventi di abitare condiviso e solidale /cohousing devono essere caratterizzati dall’apertura al territorio che si sostanzierà nella definizione di un programma condiviso tra soggetto proponente e Amministrazione comunale, che definisca le modalità di utilizzazione condivisa di spazi o di attività promosse dal soggetto per la cura di beni comuni urbani; il programma sarà oggetto di un Patto di collaborazione, sottoscritto ai sensi del Regolamento di collaborazione tra cittadini e Amministrazione.
2. Caratteristiche degli edifici e degli spazi pertinenziali. Gli edifici realizzati secondo le finalità del presente articolo, preferibilmente in base a interventi di riqualificazione di strutture esistenti, dovranno essere progettati con elevate caratteristiche di accessibilità e sostenibilità ambientale ed edilizia, conseguendo le prestazioni stabilite per gli interventi di eccellenza di cui all'art. 56 del Rue.
I progetti individueranno una parte destinata a spazi abitativi assegnati a ciascun nucleo familiare e una parte destinata a spazi di uso collettivo.
Gli spazi ad uso collettivo comprendono quelli di connessione tra unità e spazi comuni ed altri ambienti quali, in via esemplificativa:

  • spazi per attività comuni (sala polifunzionale attrezzabile con cucina e servizi igienici, possibilmente in relazione con gli spazi esterni a fruizione comune);
  • spazi per il tempo libero (gioco, musica, lettura, laboratorio, palestra);
  • spazi per attività di servizio (lavanderia / stenditoio / stireria, dispense, locali impiantistici comuni);
  • spazi per l'ospitalità temporanea;
  • spazi per deposito biciclette o ciclo-officina.

L'insieme degli spazi di uso collettivo come sopra indicativamente descritti dovrà avere una superficie calpestabile (SU + SA ai sensi della DTU Allegato II alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i.) non inferiore al 20% di quella complessivamente realizzata e comunque una superficie calpestabile minima non inferiore a 50 mq. Gli spazi esterni di pertinenza all'insediamento dovranno prevedere spazi verdi attrezzati di uso comune e una organizzazione improntata agli stessi principi di sostenibilità adottati per gli edifici, con soluzioni che prevedano un numero ridotto di parcheggi per mezzi motorizzati e soluzioni utili alla gestione dei rifiuti (compostaggio, deposito).
3. Modalità di incentivazione. Al fine di incentivare lo sviluppo di forme di abitare condiviso, è individuata la seguente disciplina specifica: la parte di spazi ad uso collettivo la cui utilizzazione sarà aperta alle attività di interesse generale di cui al comma 1, costituita indicativamente da sale polifunzionali attrezzate, alloggi per l'ospitalità temporanea, struttura educative, non è computata nelle superfici che concorrono alle verifiche della capacità edificatoria ed è ammessa in un rapporto massimo di 20% del volume totale esistente (Vte). L’ampliamento è realizzabile nel rispetto di tutte le modalità stabilite dal comma 3 dell'art. 56 per gli incentivi per la sostenibilità degli interventi edilizi.
Il volume può essere integrato in altri edifici o autonomo ed essere costruito contestualmente o successivamente all'insediamento; il titolo edilizio abilitativo alla realizzazione delle opere deve essere preceduto dalla stipula di una convenzione o atto unilaterale d’obbligo che preveda l'utilizzazione degli spazi per interesse generale; tale intervento comporta il vincolo (da trascrivere nei pubblici registri) dell'immobile all'uso per il quale esso è stato realizzato per un periodo non inferiore a 20 anni.
Ai sensi dell'art.9 della LR24/17, su richiesta del soggetto proponente, è ammessa la deroga alle quantità minime di standard per parcheggi pubblici e privati, a fronte di un impegno ad escludere o ridurre l'utilizzazione di automobili private; questo impegno deve essere registrato all'interno della convenzione di cui al punto precedente. I PU possono essere convertiti in PE o convertiti in “forme di sostegno alla mobilità sostenibile” di valore pari alla monetizzazione dei parcheggi stessi.



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Art.22 Calcolo delle distanze. Norme generali

Creato il: 16/01/2018

Aggiornato il: 11/04/2019

1. Criteri di misurazione. La distanza di un edificio da qualunque altro riferimento assunto (altro edificio, confine, strada, ferrovia, ecc.) si misura come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi). Ove sia espressamente richiesto il rispetto di un requisito di distanza minima tra eventuali strutture o piani interrati degli edifici e altro riferimento, tale distanza si intende misurata in ragione della lunghezza del segmento minimo congiungente la superficie esterna della struttura interrata con il riferimento assunto. Ogni qualvolta si preveda la rettifica, l’ampliamento o la formazione di nuovi tracciati stradali, la distanza minima da strada deve essere verificata con riferimento sia allo stato dei luoghi, sia a quello derivante dall’attuazione delle previsioni del progetto. Le distanze minime degli edifici da strade e ferrovie, con riferimento alle nuove costruzioni, alle ristrutturazioni e agli interventi di demolizione e ricostruzione con rispetto di sagoma e sedime, sono disciplinate dalla Tavola dei Vincoli (Vedi). Tali distanze si applicano anche alle pertinenze.
Gli interventi su edifici prospicienti le strade a fondo cieco non sono soggetti alla verifica della distanza dalla strada.
Non rientrano nella verifica delle distanze le innovazioni per il contenimento dei consumi energetici di cui alla D.G.R.967/2015 (Vedi) o la realizzazione di cordoli in sommità nonchè ogni altro adeguamento alla normativa i cui criteri di progettazione sono definiti dal Dm 17 gennaio 2018 "Nuove norme tecniche per le costruzioni" (Vedi) e nella Dgr 2272/2016 della Regione Emilia Romagna (Vedi). Per interventi su edifici esistenti con variazione della sagoma (in ampliamento o sopraelevazione) classificati di interesse pubblico dalla normativa nazionale e regionale, le distanze sono disciplinate dall’articolo 10 della Lr 24/2018 (Vedi).



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Art.30 Condizioni di ammissibilità urbanistica in relazione agli impatti

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/04/2019

1. Condizioni. Ove l'insediamento di un uso in un Ambito sia condizionato a verifica di ammissibilità urbanistica, per gli specifici fattori d'impatto indicati nelle norme d'Ambito, negli interventi di nuova costruzione, negli interventi di ristrutturazione che comportino variazione dell'uso e negli interventi di mutamento di destinazione d’uso senza opere, dovrà essere garantito l'assolvimento delle condizioni sottoriportate, fatti comunque salvi gli obiettivi prestazionali per gli edifici e le loro aggregazioni, di cui alla Parte 2, artt. 55 e 56 del presente Regolamento e alla vigente normativa regionale e nazionale. La verifica non è richiesta per tutti gli altri interventi. Analogamente occorre verificare l’assolvimento delle condizioni suddette anche per gli interventi di ristrutturazione su edifici che ospitano usi esclusi legittimamente insediati. Con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 34, comma 1, il progettista dichiara l'assolvimento delle condizioni certificabili (contraddistinte da asterisco). Per le condizioni espresse in forma qualitativa (contraddistinte dalla lettera "R"), l'assolvimento è da dimostrarsi in una circostanziata relazione tecnico-illustrativa, che documenti analiticamente, con riferimento alle singole condizioni, le specifiche soluzioni adottate e gli elaborati di progetto in cui queste si evidenziano.

Impatto sulla sosta  

Assolvimento delle dotazioni minime (PU e PE) definite all'art. 115 (Dotazioni di parcheggi correlate agli usi).

*/R

Impatto sulla mobilità e sul traffico  

Studio relativo all'insediamento proposto, redatto secondo le modalità previste dal Regolamento viario vigente, contenente:

- verifica dei flussi di traffico generato/attratto ante e post operam (con particolare attenzione ai flussi di traffico pesante attratto/generato) estesa all'area d'influenza dell'intervento e valutazione positiva circa la capacità di assorbimento da parte della rete esistente oppure della effettiva possibilità di suo adeguamento;

- verifica dello schema di accessibilità (pedonale, ciclabile, veicolare, trasporto pubblico);

- ricognizione dei punti di pericolosità e definizione degli interventi atti a rimuoverne i fattori;

- valutazione delle ricadute sulla qualità ambientale del contesto e misure adottate per rimuovere o mitigare gli eventuali effetti negativi.

R
Impatto su rete e impianti idrici  

Assenso all'allacciamento da parte dell'ente gestore. In alternativa, relazione tecnica che dimostri il raggiungimento dei livelli migliorativi dell’obiettivo prestazionale E9.1 dell'art.56 con indicazione delle tecnologie innovative che si intende utilizzare.

R*
Impatto su rete e impianti fognari  
Assenso all'allacciamento da parte dell'ente gestore.

*

Impatto su reti e impianti energetici  

Assenso all'allacciamento da parte dell'ente gestore. In alternativa, relazione tecnica che dimostri il raggiungimento dei livelli migliorativi dell’obiettivo prestazionale E7.1 dell'art.56 con indicazione delle tecnologie innovative che si intende utilizzare.

R*

Impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani  

Per usi diversi dall'abitativo (per il quale si rinvia alle prescrizioni della Scheda prestazionale del Rue E10.1), stima delle quantità e del tipo di rifiuti prodotti e adozione di adeguate soluzioni progettuali per il deposito temporaneo in sito, in relazione al servizio di raccolta.

R
Rischio di incidente  

Dichiarazione che l'attività non rientra tra quelle definite "a rischio di incidente rilevante" di cui al Dlgs 334/1999 e smi.

*
Rischio di inquinamento e contaminazioni delle diverse matrici ambientali  

Valutazione positiva circa la limitata produzione di rifiuti pericolosi con specifiche misure di sicurezza per il deposito temporaneo in sito. La produzione può intendersi limitata qualora il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi non superi i 10 mc.

Valutazione positiva circa l'assenza di reflui con sostanze pericolose e di scarico in fognatura di rifiuti liquidi.

*

 

 

 

*

Uso/movimentazione di sostanze nocive e pericolose  

Valutazione positiva circa l'uso e la movimentazione in sicurezza di sostanze pericolose (quali sostanze cancerogene, mutagene, teratogene).

*
Rumore  

Esame dei caratteri specifici dell'attività e valutazione positiva (con documentazione acustica redatta secondo le direttive di settore (Vedi) da tecnico competente ai sensi della normativa vigente), in coerenza con i limiti definiti dalla Classificazione acustica e dalla Valsat del Psc ovvero con le possibili opere di mitigazione da predisporsi per il loro rispetto, circa la presenza di clima acustico idoneo all'insediarsi dell'uso e di impatto di quest'ultimo sul clima acustico locale o, se in presenza di un clima acustico già superiore ai limiti della classificazione acustica, non peggiorativo.

R
Impoverimento vegetazionale e interferenza con nodi e connessioni ecologiche.  
Stima dell'impatto sulla vegetazione esistente e valutazione positiva circa le possibilità d'incremento locale della fitomassa, con introduzione di elementi di arricchimento ecologico.

R

Stima dell'interferenza con elementi del connettivo ecologico (individuati nella tavola "Dotazioni ecologiche ambientali" del Psc) e valutazione positiva.

R

 

2. Valutazione di ammissibilità urbanistica degli usi. Nei casi d'ammissibilità condizionata degli usi, la valutazione si svolge distinguendo tra interventi diretti e interventi soggetti a Poc.
Negli interventi diretti l'assolvimento delle condizioni richieste è dimostrato nei modi definiti dal precedente comma 1. Ai fini della valutazione d'ammissibilità è possibile richiedere Valutazione preventiva dell'intervento, ai sensi e nei limiti dell'art. 104 del presente Regolamento. La valutazione preventiva è obbligatoria nel caso di intervento soggetto a Scia.
Nel caso di intervento soggetto a procedure di Poc i contenuti di cui al comma 1 devono costituire parte integrante della valutazione di sostenibilità dell'intervento e non vanno riproposti in sede di titolo abilitativo qualora invariati.



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Art.21 Glossario

Creato il: 16/01/2018

Aggiornato il: 10/04/2019

Nel Glossario si trovano le definizioni non comprese nell’Allegato II – Definizioni tecniche uniformi (DTU) deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi) in quanto non si tratta di parametri o indici di uso comune che intervengono comunque nelle disposizioni del Rue e richiedono quindi una interpretazione certa.
Aggregazione di edifici.
Per aggregazione di edifici si intende un insieme di edifici e relative pertinenze oggetto di interventi indiretti di progettazione unitaria.
Arredo urbano.
Si intendono di arredo urbano, e quindi non soggetti a titolo edilizio, quei manufatti orizzontali o verticali, che intervenendo a modificare lo spazio aperto ma anche le interfacce tra spazio aperto e spazio edificato, al fine di attrezzarli e infrastrutturarli, concorrono e incidono sulla qualità fruitiva e percettiva degli spazi pubblici o d'uso pubblico e in particolare dello spazio stradale. A titolo esemplificativo, sono di arredo urbano i seguenti manufatti (e quelli a essi assimilabili):
- apparecchi di illuminazione pubblica e impianti semaforici;
- armadi per apparecchiature telefoniche e altri manufatti per impianti tecnologici delle reti di servizio pubblico;
- bacheche e punti informativi;
- cabine e punti telefonici;
- cassette e buche per la posta;
- cestini e cassonetti per i rifiuti;
- dispositivi di illuminazione posti esternamente agli esercizi commerciali e agli edifici in genere;
- espositori;
- insegne, indicazioni e cartelli pubblicitari;
- lapidi, cippi ed elementi scultorei;
- panchine e sedute in genere;
- paracarri, fittoni, separatori e dissuasori; pensiline per il trasporto pubblico e paline per le fermate;
- portabiciclette;
- punti vendita automatizzati;
- segnaletica stradale, specialistica e turistica;
- strutture mobili per il commercio su area pubblica;
- tende e tendoni;
- torrette telefoniche per taxi o altri servizi urbani;
- pavimentazione stradale, dei marciapiedi e dei percorsi ciclopedonali;
- isole salva persone e attraversamenti.
Sono inoltre componenti di arredo urbano i dehors in quanto costituenti manufatti di tipo temporaneo, contraddistinti da amovibilità e reversibilità dell'intervento come specificato dal relativo Regolamento.
Allevamento aziendale non industriale.
Si definisce non industriale un allevamento nel quale il carico complessivo di bestiame medio annuo non supera il peso vivo per ettaro di SAU previsto dalle normative vigenti.
Azienda agricola.
L’azienda agricola è l’unita tecnico economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica, ad opera di un conduttore, cioè persona fisica, società o ente che ne sopporta il rischio sia da solo sia in forma associata.
Bow-window.
Per bow-window si intende una porzione di vano/i finestrata, anche con sviluppo su più piani, a sbalzo dalle pareti esterne di un edificio.
Caposaldo.
Per caposaldo si intende un punto fisso assunto come riferimento inequivoco e stabile per il posizionamento di elementi edilizi e territoriali e per le misurazioni a essi relative, da materializzarsi nel lotto o nell'intorno.
Il rilievo delle altezze dei fronti e tutte le quote devono essere riferite al caposaldo di livellazione da materializzare nel lotto o nell’intorno sulla base cartografica di riferimento, Carta Tecnica Comunale, come definita all’articolo 82.
Coltivatore diretto.
Per coltivatore diretto si intende colui che direttamente e abitualmente si dedica alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a 1/3 di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento del bestiame. Possono essere coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, i mezzadri, i compartecipanti, gli enfiteuti, i coloni parziari nonché i lavoratori manuali della terra, singoli o associati in cooperative.
Completamente interrato.
Si intende completamente interrato il piano in cui l'estradosso del solaio/soffitto di copertura sia sotto il livello del terreno in ogni suo punto o una costruzione la cui presenza non sia percepibile sulla superficie del terreno, fatte salve le opere di accesso e i camini di aerazione.
Edificio esistente.
Si intende esistente l'edificio (o la porzione di edificio, e così anche superfici utili, superfici utili lorde e volumi relativi, computati secondo le definizioni di cui al presente Regolamento) legittimamente realizzato sulla base di titoli edilizi comunque denominati. Se l'edificio è in condizione di rudere al momento della richiesta dell'intervento edilizio, può essere considerato esistente ove si dimostri la presenza di almeno il 50% dello sviluppo delle sue strutture perimetrali esterne e almeno un elemento della copertura che permetta di individuarne l'altezza.
La consistenza dell'edificio è verificata attraverso una delle seguenti modalità:

a) l’edificio è presente alla data di entrata in vigore del Piano strutturale comunale, come documentato da titoli edilizi e/o dalla fine lavori; si intende altresì esistente tutto ciò che è stato realizzato sulla base di titoli rilasciati ed efficaci entro la medesima data;
b) l’edificio non è presente oggi, ma è rappresentato sulla CTC, base di riferimento del Psc adottato il 16 luglio 2007, ed è possibile accertare la preesistente consistenza della sagoma attraverso titoli edilizi, planimetrie catastali o voli aerei.

Sono da considerarsi legittimi gli edifici realizzati prima del 17 agosto 1942 (data di entrata in vigore della Legge n. 1150/42) la cui consistenza planivolumetrica è attestata da documentazione catastale di primo impianto (1939/40). Sono da considerarsi legittimi gli edifici realizzati tra il 17 agosto 1942 (data di entrata in vigore della Legge n. 1150/42) ed il 12 ottobre 1955 (data di adozione del primo Prg) privi di licenza edilizia ed esterni al perimetro di applicazione del Regolamento Edilizio in vigore all’epoca (Vedi) la cui consistenza planivolumetrica è documentata da planimetria catastale originaria o da altri documenti tecnici probatori.
Fondo (unità fondiaria agricola).
Per fondo, o unità fondiaria agricola, si intende la superficie costituita dai terreni di pertinenza di ciascuna azienda agricola, avente forma individuale o forma societaria, detenuti a titolo di proprietà, comodato, affitto o ogni altro idoneo titolo di godimento, compresi nel territorio comunale.
Imprenditore Agricolo Professionale.
Per Imprenditore Agricolo Professionale si intende colui il quale in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) 1257/99 dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del CC, direttamente o in qualità di socio della società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del citato Reg. (CE) 1257/99 i requisiti sono ridotti al 25%. I requisiti di professionalità di cui al Reg (CE) 1257/99 sono: a) esperienza continuativa superiore a 3 anni di conduzione diretta di impresa agricola a pieno titolo di responsabilità; b) titoli di studio a indirizzo agrario (L.441/98, art. 3, c.2); c) esperienza direttiva almeno biennale nel settore agricolo, accompagnata da attività di completamento della formazione professionale; d) sufficiente esperienza di lavoro nel settore agricolo e adeguata formazione professionale, accertata da apposita commissione provinciale (Lr 15/97).
Intervento edilizio per l'abitare condiviso e solidale.
Intervento edilizio a destinazione prevalentemente residenziale con finalità solidaristiche promosso da un soggetto collettivo composto da una pluralità di nuclei familiari che progettano e gestiscono in modo condiviso spazi domestici e spazi comuni garantendo modalità di apertura al territorio con un programma condiviso con l'Amministrazione comunale.
Isola ambientale.
Per isole ambientali si intendono le porzioni di tessuto urbano costituite da un reticolo di strade locali e/o locali interzonali concepite per incrementare la sicurezza, favorire la mobilità pedonale e ciclistica, migliorare la qualità ambientale e la vivibilità degli spazi. Nelle stesse vengono adottati provvedimenti per il controllo della circolazione al fine di disincentivare il traffico di attraversamento (ad esempio con modifiche agli schemi circolatori e/o regolamentazione della sosta) e di limitare la velocità attraverso la realizzazione di interventi, anche infrastrutturali, di moderazione del traffico. La velocità dei veicoli è limitata al massimo a 30 km/h. Gli ingressi e le uscite di queste zone sono identificate con appositi segnali e l'intera zona è caratterizzata fisicamente in modo coerente con i limiti di velocità applicati, ad esempio, attraverso modifiche plano-altimetriche della carreggiata stradale, opere di arredo stradale, differenziazione delle pavimentazioni e dei livelli di illuminazione.
Isolato.
Per isolato si intende una porzione di suolo urbano, edificato e non, perimetrato da strade, o comunque da spazi aperti pubblici o di uso pubblico.
Lotto virtuale.
Per "lotto virtuale" si intende la porzione di terreno individuato dal progetto in area di proprietà del richiedente e comprende l'area di sedime degli edifici esistenti e altra superficie in misura pari a quattro volte quella del loro sedime.
Materiale urbano.
Per materiale urbano si intende la singola componente fisica che, con diversi gradi di complessità, forma lo spazio aperto, le infrastrutture e lo spazio edificato.
Pertinenza.
DTU Allegato II alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi)
Posto auto.
Per posto auto si intende lo stallo di dimensioni minime per la sosta degli autoveicoli, definite in 4,80 x 2,50 m; la somma delle superfici dei posti auto più quella delle relative aree di manovra coperte o scoperte costituisce la superficie delle aree a parcheggio da assumersi come riferimento nel computo delle dotazioni. Il posto auto deve avere una superficie minima di 25 mq comprensiva degli spazi di manovra
Programma di riconversione e ammodernamento dell’attività agricola aziendale e/o interaziendale (P.R.A.).
Per P.R.A. si intende quel complesso di interventi tecnici, edilizi, ed economici tesi a favorire lo sviluppo sostenibile dell’azienda e finalizzati al miglioramento delle performance esigenze economiche degli imprenditori agricoli professionali o dei coltivatori diretti e del loro nucleo familiare. Esso deve dimostrare la coerenza degli interventi edilizi richiesti con l’attività produttiva programmata dall’azienda.
Scavo, riempimento e riporto.
Per scavi, riempimenti e riporti si intendono quegli interventi ed opere non ricompresi in un intervento già oggetto di specifico titolo abilitativo, che movimentando terreni, comportano modifiche permanenti della morfologia esistente e/o dello stato dei suoli, inteso come l’insieme delle sue caratteristiche chimiche, fisiche e di permeabilità. Scavi, riempimenti e riporti sono obbligatoriamente assoggettati a titolo abilitativo e devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni della vigente normativa di settore e dei Regolamenti comunali specifici. Non sono considerati tali e quindi non sono soggetti a titolo abilitativo:
a) i movimenti di terra riguardanti la coltivazione di cave e torbiere, poiché disciplinati da specifica normativa;
b) i movimenti di terra indotti dal normale avvicendamento delle colture agricole e le sistemazioni del terreno strettamente connesse alla coltura;
c) i movimenti terra che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
- circoscritti all’interno dell’area di intervento, senza approvvigionamenti o conferimenti di terreno da o ad altri siti;
- volumi inferiori a 300 mc;
- modifiche morfologiche permanenti siano inferiori a 50 cm di spessore.
Spazi funzionali dell'edificio.
Come funzionali si intendono i differenti spazi costituenti l’edificio:
- quelli per le attività principali;
- quelli per le attività secondarie di servizio funzionali allo svolgimento delle attività principali;
- quelli di circolazione e collegamento, funzionali alla distribuzione e agli spostamenti nell'edificio;
- quelli tecnici praticabili (o vani tecnici), contenenti impianti normalmente accessibili.
Superficie Agricola Utilizzata.
l'insieme dei terreni investiti a seminativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie e castagneti da frutto. Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole, non comprende la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei ed appositi edifici (definizione ISTAT).
Volume totale esistente (Vte).
E' la figura solida definita dal profilo perimetrale esterno a partire dal piano di campagna, compresi i volumi aggettanti chiusi e quelli aperti ma coperti (bow window, logge, porticati). Sono esclusi  dal calcolo  i balconi e gli sporti aggettanti fino a m 1,50, le sporgenze decorative e funzionali (comignoli, canne fumarie, condotte impiantistiche), le scale esterne aperte e scoperte se a sbalzo (solo se realizzate per obiettivi di sicurezza, ad integrazione di scale interne alla sagoma degli edifici) e di elementi tecnologici quali pannelli solari e termici.
Per i piani parzialmente interrati l'altezza da utilizzare per la determinazione del Vte è la misura della distanza terreno-soffitto che si ottiene dividendo la superficie delle porzioni di fronte edilizio sopra la linea di terra per lo sviluppo lineare delle pareti stesse. Nel caso di edifici le cui pareti perimetrali risultino separate dal terreno circostante mediante opere di contenimento e sostegno, scannafossi, corselli a cielo aperto ecc., di larghezza superiore a 3,00 m, si considera quota di terra la linea di stacco della parete dell'edificio dal pavimento dello stesso scannafosso, corsello o sistemazione. Le asportazioni di terreno per realizzare tali interventi e le modifiche morfologiche permanenti fino a 50 cm di spessore non rilevano ai fini del computo del Vte.
Pertinenze e volumi tecnici non sono computabili nel volume totale esistente Vte.
- Il Vte è il parametro utilizzabile per il calcolo del volume esistente e di progetto negli interventi di demolizione e ricostruzione.
- Quando il progetto modifica l’andamento naturale del terreno il Vte utilizzabile deve riferirsi alla quota di campagna dello stato finale.
- Ai sensi e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali in materia di prestazioni energetiche e antisismiche degli edifici, ai fini della determinazione del Vte utilizzabile, sono fatte salve le eccedenze derivanti dalla realizzazione degli eventuali maggiori spessori delle strutture necessari per il raggiungimento dell’obiettivo requisito.



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Art.20 Edificio, lotto, unità immobiliare

Creato il: 16/01/2018

Aggiornato il: 10/04/2019

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Art.19 Indice di copertura (IC)

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Art.18 Altezza del fronte

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Art.17 Volume

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Art.16 Sagoma

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Art.14 Superficie utile (SU) e superficie accessoria (SA)

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