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Capo 2 - Requisiti di distanza (Artt. 22-27)

Art.22 Calcolo delle distanze. Norme generali

Creato il: 16/01/2018

Aggiornato il: 11/04/2019

1. Criteri di misurazione. La distanza di un edificio da qualunque altro riferimento assunto (altro edificio, confine, strada, ferrovia, ecc.) si misura come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i. (Vedi). Ove sia espressamente richiesto il rispetto di un requisito di distanza minima tra eventuali strutture o piani interrati degli edifici e altro riferimento, tale distanza si intende misurata in ragione della lunghezza del segmento minimo congiungente la superficie esterna della struttura interrata con il riferimento assunto. Ogni qualvolta si preveda la rettifica, l’ampliamento o la formazione di nuovi tracciati stradali, la distanza minima da strada deve essere verificata con riferimento sia allo stato dei luoghi, sia a quello derivante dall’attuazione delle previsioni del progetto. Le distanze minime degli edifici da strade e ferrovie, con riferimento alle nuove costruzioni, alle ristrutturazioni e agli interventi di demolizione e ricostruzione con rispetto di sagoma e sedime, sono disciplinate dalla Tavola dei Vincoli (Vedi). Tali distanze si applicano anche alle pertinenze.
Gli interventi su edifici prospicienti le strade a fondo cieco non sono soggetti alla verifica della distanza dalla strada.
Non rientrano nella verifica delle distanze le innovazioni per il contenimento dei consumi energetici di cui alla D.G.R.967/2015 (Vedi) o la realizzazione di cordoli in sommità nonchè ogni altro adeguamento alla normativa i cui criteri di progettazione sono definiti dal Dm 17 gennaio 2018 "Nuove norme tecniche per le costruzioni" (Vedi) e nella Dgr 2272/2016 della Regione Emilia Romagna (Vedi). Per interventi su edifici esistenti con variazione della sagoma (in ampliamento o sopraelevazione) classificati di interesse pubblico dalla normativa nazionale e regionale, le distanze sono disciplinate dall’articolo 10 della Lr 24/2018 (Vedi).



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Art.24 Distanze minime tra edifici

Creato il: 16/01/2018

Aggiornato il: 12/12/2018

1. Edifici esistenti. Per interventi su edifici esistenti che non comportino variazione del sedime e della sagoma o per variazioni in diminuzione sono ammesse le distanze preesistenti, anche se inferiori ai minimi. Per interventi che prevedano demolizione e ricostruzione con modifica del sedime e della sagoma trova applicazione la disciplina del seguente comma 2.
2. Interventi di nuova costruzione. Per interventi di nuova costruzione (tra cui quelli di ampliamento e sopraelevazione) compresi negli Ambiti storici e negli Ambiti consolidati misti e specializzati la distanza minima da osservare fra pareti finestrate è di 10,00 m (da verificarsi per un cono visuale di 180°); la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata. In caso di pareti non finestrate è prescritta la distanza minima di 3,00 m. Per interventi di nuova costruzione, al di fuori degli Ambiti storici e degli Ambiti consolidati misti e specializzati, qualora gli edifici, aventi anche una sola parete finestrata, si fronteggino per uno sviluppo inferiore a 12,00 m, la distanza da osservare è di 10,00 m (da verificarsi per un cono visuale di 180°); qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo uguale o superiore a 12,00 m la distanza da osservare è pari all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo di 10,00 m. È consentita la costruzione in aderenza, nel qual caso non valgono i requisiti di distanza di cui al presente articolo, fermo restando il rispetto dei requisiti di illuminamento. Tali requisiti si applicano anche alle pertinenze. I requisiti di distanza di cui al presente articolo non valgono per gli interventi oggetto di Piani urbanistici attuativi.



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Art.23 Distanze minime degli edifici dai confini di proprietà e dalle aree pubbliche o a destinazione pubblica

Creato il: 16/01/2018

Aggiornato il: 12/12/2018

1. Casistica. Relativamente ai requisiti di distanza minima degli edifici dai confini di proprietà e da aree pubbliche o a destinazione pubblica individuate nella tavola del Rue "Disciplina dei materiali urbani" e dal Poc e limitatamente alla validità del Poc stesso, si definiscono le seguenti fattispecie.
2. Interventi su edifici esistenti. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportino variazioni della sagoma sono ammesse le distanze preesistenti. Per interventi su edifici esistenti con variazione della sagoma (in ampliamento o sopraelevazione) che comportino o non comportino pareti finestrate sul lato prospettante il confine di proprietà e/o di area a destinazione pubblica, deve essere rispettata la distanza di 1/2 dell'altezza dell'edificio, con un minimo di 5,00 m.
Nei casi di interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione con modifica del sedime e della sagoma trova applicazione la disciplina del comma 4.
3. Interventi di sopraelevazione. Nei casi di sopraelevazione di edifici a distanza non regolamentare dai confini di proprietà e/o di area pubblica o a destinazione pubblica, fermi restando i requisiti minimi di distanza tra edifici, sono comunque ammessi gli interventi nei quali il ribaltamento del fronte in sopraelevazione sia compreso all'interno della superficie coperta del piano su cui la sopraelevazione stessa poggia.
4. Interventi di nuova costruzione. Quando si realizzino nuovi edifici, anche previa demolizione, o ampliamenti e sopraelevazioni devono essere soddisfatti i seguenti requisiti di distanza 1/2 dell'altezza dell'edificio, con un minimo di 5,00 m. Tali requisiti si applicano con riferimento a pareti sia finestrate sia non finestrate, e per qualsiasi sviluppo del fronte dell'edificio e si applicano anche alle pertinenze. È consentita la costruzione in aderenza a edificio preesistente costruito sul confine, nei limiti d'altezza del fronte di detto edificio. È ammessa altresì, con esclusione delle aree a destinazione pubblica, la costruzione a distanze inferiori a quelle sopraindicate, purché sia intercorso un accordo sottoscritto tra i proprietari confinanti. Le prescrizioni in materia di distanza minima dai confini non si applicano alle porzioni completamente interrate degli edifici con esclusione delle aree di proprietà pubblica e uso pubblico, comprese infrastrutture stradali e ferroviarie, per le quali occorre nulla osta dell’Ente competente.



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Art.27 Repertorio delle opere

Creato il: 16/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)



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Art.26 Disciplina degli interventi di trasformazione dello spazio aperto ed edificato

Creato il: 16/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)



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Art.25 Deroghe ai requisiti minimi di distanza e diritti dei terzi

Creato il: 16/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Deroghe.
a) Sono fatti salvi dall'osservanza delle distanze fra pareti finestrate i manufatti esistenti e di progetto che non interferiscono con l'affaccio delle finestre del primo ordine della parete prospiciente.
b) La disciplina sulle distanze di competenza delle norme comunali non si applica, in considerazione delle caratteristiche strutturali e funzionali:
- alle nuove costruzioni, se all'interno del perimetro del centro abitato come definito dalla Tavola dei vincoli, quando l'applicazione della norma sulle distanze alteri negativamente l'assetto complessivo degli allineamenti stradali preesistenti, per ragioni estetiche, ambientali, di traffico e urbanistiche; in questo caso l'ampliamento o la nuova edificazione deve contenersi all'interno della linea parallela alla strada individuata dall'edificio o dagli edifici preesistenti.
- alla costruzione sul perimetro esterno dell’edificio di ascensori, canne fumarie e di aspirazione, limitatamente ai volumi tecnici strettamente indispensabili a contenerli, a servizio di fabbricati esistenti per i quali si renda necessario l’intervento esterno, in quanto non diversamente realizzabile.
- alle strutture di arredo urbano;
- ai manufatti per la rete dei percorsi pedonali e ciclabili realizzati su zone pubbliche (sovrappassi e relative rampe, scale mobili, percorsi sopraelevati, ecc.);
- alle scale di sicurezza, a condizione che siano aperte e scoperte;
- ai volumi tecnici posti sulla copertura degli edifici a condizione che il ribaltamento del fronte di tali volumi ricada all'interno della superficie coperta del piano su cui poggiano;
- ai muri di cinta anche con funzione di mitigazione acustica di altezza fino a 3,00 m, se all'interno del perimetro del centro abitato come definito dalla Tavola dei vincoli, fermo restando l'obbligo di rispetto dei requisiti di distanza dalle strade di tipo D ed E e ferrovie;
- alle recinzioni, se all'interno del perimetro del centro abitato come definito dalla Tavola dei vincoli, costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, filo spinato e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti dal suolo
- ai manufatti per l'alloggiamento dei contatori o altri impianti tecnologici.
c) Per le distanze dettate da normative statali o di altri enti eventuali deroghe debbono essere richieste agli enti o settori interessati.
d) Le cabine di trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica, possono essere ubicate a qualsiasi distanza dal limite stradale in deroga alla norma fatto salvo il nulla osta degli Enti gestori delle infrastrutture.
2. Diritti dei terzi. Il rilascio del permesso di costruire o il deposito della Scia o l'approvazione del progetto non incide sui rapporti tra l'avente titolo e i terzi portatori di interessi, i quali nel caso di violazione delle norme civilistiche sulle distanze conservano inalterato il diritto di rivalersi nelle opportune sedi.



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