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Titolo 2 - Definizioni (Articoli 8-32bis)
Art.28 Classificazione degli usi
Creato il: 11/01/2018
Aggiornato il: 10/02/2018
1. Generalità. Ai fini di questo Regolamento, le attività insediate o insediabili sul territorio si riconducono all'elenco riportato al comma 2 del presente articolo, che le classifica per usi. L'elenco non è esaustivo ma esemplificativo: altre attività non direttamente citate devono essere ricondotte alla classificazione secondo il criterio dell'analogia. In tali usi debbono intendersi comprese, anche ai sensi di specifica normativa, le attività complementari realizzate nello stesso lotto di intervento (benché, a rigore, appartenenti ad altre categorie), ovvero strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività fondamentale, pertanto sono compresi gli spazi accessori a esse collegate e/o correlate.
Nel presente Regolamento, il riferimento a un uso implica il riferimento a tutte le relative articolazioni.
2. Usi e loro articolazioni. Gli usi insediabili sul territorio sono così classificati:
a) Categoria funzionale residenziale
(1a) abitazioni singole permanenti e temporanee, bed and breakfast, affittacamere (vedi LR 16/2004);
(1b) abitazioni collettive (collegi, conventi, studentati);
b) Categoria funzionale turistico ricettiva
(5a) accoglienza in strutture ricettive e alberghiere di cui alla LR 16/2004 con esclusione delle attività individuate nella categoria funzionale residenziale;
(5b) accoglienza in strutture all'aperto attrezzate (campeggi, area sosta camper);
c) Categoria funzionale produttiva
(2a) produzione industriale e artigianale di beni (comprese le attività connesse alla produzione:
laboratori di sperimentazione e ricerca, uffici tecnici, amministrativi e commerciali);
(2b) magazzinaggio, spedizione e logistica (raccolta, conservazione, smistamento, movimentazione delle merci), depositi con Su superiore a 250 mq, commercio all'ingrosso;
(2c) deposito e stoccaggio a cielo aperto di materiali e merci e impianti per attività produttive all'aperto: materiali e manufatti edilizi, di cantiere, roulotte, autocaravan, autoveicoli nuovi e usati, ecc., con e senza vendita;
(2d) attività di recupero, deposito, trattamento di materiali quali veicoli, materiali metallici, vetrosi, cartacei, ecc.;
d) Categoria funzionale direzionale
(3a) attività direzionali in strutture complesse (centri di attività terziarie; edifici e aggregati d'uffici autonomamente organizzati quali sedi direttive e gestionali di enti, istituzioni, agenzie, aziende pubbliche e private; fiere ed esposizioni merceologiche; centri congressuali e di ricerca);
(3b) attività svolte in singole unità immobiliari integrate in edifici che comprendono altri usi e attività (studi professionali, agenzie varie, attività di prestazione di servizi amministrativi, bancari, assicurativi, finanziari, di intermediazione, di ricerca e simili; centri civici e centri sociali; sedi di associazioni sindacali, politiche, di categoria, culturali, sportive, previdenziali, assistenziali e simili);
(6) servizi ricreativi, spettacolo, sport, cultura, tempo libero (impianti per lo spettacolo sportivo quali stadi e palasport; multiplex e multisala cinematografici, cinema, teatri; spazi espositivi e museali; discoteche e sale da ballo; centri e sale polivalenti; centri per il fitness e la pratica sportiva, piscine, palestre);
(7a) servizi alla popolazione di livello locale: scolastici (fino alla media inferiore), socio-sanitari, religiosi;
(7b) servizi alla popolazione di livello sovralocale: scolastici (università escluse), ospedalieri e socio-sanitari;
(7c) servizi per la formazione universitaria;
(7d) servizi per la coltivazione di orti urbani ad uso domestico aggregati in colonie organizzate unitariamente;
e) Categoria funzionale commerciale
(4a) commercio in grandi strutture e centri commerciali (con superficie di vendita oltre i 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato" (con un massimo di 3.500 mq di Sv), di cui al punto 1.7 della deliberazione CR n. 1253/99 e s.m.e i. (Vedi);
(4b) commercio in medio-grandi strutture (con superficie di vendita superiore a 1.500 fino a 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato" di cui al punto 1.7 della deliberazione CR n. 1253/99 e s.m.e i. (Vedi);
(4c) commercio in medio-piccole strutture (con superficie di vendita superiore a 250 fino a 1.500 mq); sono altresì compresi i "complessi commerciali di vicinato" o "gallerie commerciali di vicinato" di cui al punto 1.7 della deliberazione CR n. 1253/99 e s.m.e i. (Vedi);
(4d) commercio in strutture di vicinato (con superficie di vendita fino a 250 mq), artigianato (con Su fino a 250 mq), artigianato e attività di servizio alla casa e alla persona (compresi centri estetici, parrucchieri); esposizioni senza vendita e/o depositi autonomi con Su fino a 250 mq;
(4e) laboratori di artigianato alimentare;
(4f) distribuzione di carburanti (stazioni di servizio);
(4g) garage e autorimesse private a pagamento, in struttura o a raso, e artigianato di servizio all’auto;
(5c) attività di pubblico esercizio (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: bar, ristoranti, trattorie, pizzerie);
f) Categoria funzionale rurale
(8) presidio e coltivazione dei fondi, orticoltura, floricoltura e silvicoltura (e relativi impianti e attrezzature, aziendali o interaziendali), agriturismi e attività connesse.
3. Usi principali. Si definiscono usi principali quelli funzionali alla disciplina del mutamento d'uso, di cui al successivo art. 31. Sono usi principali ai sensi del presente Regolamento quelli individuati con le lettere a), b), c), d), e), f) al precedente comma 2.
4. Usi regolati da Poc. Il Poc selezionerà gli usi ammissibili per le trasformazioni in esso previste con riferimento alla classificazione di cui al comma 2 e al quadro normativo del Psc. Il Rue definisce, nella disciplina degli Ambiti di cui alla Parte 3, i casi e le soglie oltre i quali i cambi d'uso possono essere consentiti dal Poc.
Categorie: Parte prima (Articoli 1-32bis) Titolo 2 - Definizioni (Articoli 8-32bis) Capo 3 - Usi del territorio (Artt.28-32bis)
Art.27 Repertorio delle opere
Creato il: 16/01/2018
Aggiornato il: 10/02/2018
Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)
Categorie: Parte prima (Articoli 1-32bis) Titolo 2 - Definizioni (Articoli 8-32bis) Capo 2 - Requisiti di distanza (Artt. 22-27)
Art.26 Disciplina degli interventi di trasformazione dello spazio aperto ed edificato
Creato il: 16/01/2018
Aggiornato il: 10/02/2018
Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)
Categorie: Parte prima (Articoli 1-32bis) Titolo 2 - Definizioni (Articoli 8-32bis) Capo 2 - Requisiti di distanza (Artt. 22-27)
Art.25 Deroghe ai requisiti minimi di distanza e diritti dei terzi
Creato il: 16/01/2018
Aggiornato il: 10/02/2018
1. Deroghe.
a) Sono fatti salvi dall'osservanza delle distanze fra pareti finestrate i manufatti esistenti e di progetto che non interferiscono con l'affaccio delle finestre del primo ordine della parete prospiciente.
b) La disciplina sulle distanze di competenza delle norme comunali non si applica, in considerazione delle caratteristiche strutturali e funzionali:
- alle nuove costruzioni, se all'interno del perimetro del centro abitato come definito dalla Tavola dei vincoli, quando l'applicazione della norma sulle distanze alteri negativamente l'assetto complessivo degli allineamenti stradali preesistenti, per ragioni estetiche, ambientali, di traffico e urbanistiche; in questo caso l'ampliamento o la nuova edificazione deve contenersi all'interno della linea parallela alla strada individuata dall'edificio o dagli edifici preesistenti.
- alla costruzione sul perimetro esterno dell’edificio di ascensori, canne fumarie e di aspirazione, limitatamente ai volumi tecnici strettamente indispensabili a contenerli, a servizio di fabbricati esistenti per i quali si renda necessario l’intervento esterno, in quanto non diversamente realizzabile.
- alle strutture di arredo urbano;
- ai manufatti per la rete dei percorsi pedonali e ciclabili realizzati su zone pubbliche (sovrappassi e relative rampe, scale mobili, percorsi sopraelevati, ecc.);
- alle scale di sicurezza, a condizione che siano aperte e scoperte;
- ai volumi tecnici posti sulla copertura degli edifici a condizione che il ribaltamento del fronte di tali volumi ricada all'interno della superficie coperta del piano su cui poggiano;
- ai muri di cinta anche con funzione di mitigazione acustica di altezza fino a 3,00 m, se all'interno del perimetro del centro abitato come definito dalla Tavola dei vincoli, fermo restando l'obbligo di rispetto dei requisiti di distanza dalle strade di tipo D ed E e ferrovie;
- alle recinzioni, se all'interno del perimetro del centro abitato come definito dalla Tavola dei vincoli, costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, filo spinato e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti dal suolo
- ai manufatti per l'alloggiamento dei contatori o altri impianti tecnologici.
c) Per le distanze dettate da normative statali o di altri enti eventuali deroghe debbono essere richieste agli enti o settori interessati.
d) Le cabine di trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica, possono essere ubicate a qualsiasi distanza dal limite stradale in deroga alla norma fatto salvo il nulla osta degli Enti gestori delle infrastrutture.
2. Diritti dei terzi. Il rilascio del permesso di costruire o il deposito della Scia o l'approvazione del progetto non incide sui rapporti tra l'avente titolo e i terzi portatori di interessi, i quali nel caso di violazione delle norme civilistiche sulle distanze conservano inalterato il diritto di rivalersi nelle opportune sedi.
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Art.15 Superficie di vendita (Sv)
Creato il: 16/01/2018
Aggiornato il: 10/02/2018
Deliberazione di Consiglio Regionale n. 1253 del 23 settembre 1999 e s.m e i.(Vedi)
Categorie: Parte prima (Articoli 1-32bis) Titolo 2 - Definizioni (Articoli 8-32bis) Capo 1 - Definizioni uniformate, specifiche e glossario (Artt. 8-21)