Tu sei qui

Parte quarta (Articoli 75-124)

Art.77 Coinvolgimento degli abitanti

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Coordinamento con il Psc. L'art. 40 del Quadro normativo del Psc definisce gli obiettivi, i soggetti da coinvolgere, le caratteristiche irrinunciabili dei percorsi partecipativi promossi dall'Amministrazione comunale per coinvolgere gli abitanti nelle scelte di programmazione e progettazione delle trasformazioni urbane. Il Psc riconosce inoltre l'importanza di una completa e trasparente informazione e individua i responsabili dei principali strumenti (Sit, Urban center, Quartieri). Il Psc individua infine nei contenuti delle Schede di Situazione (art. 38 del Quadro normativo) lo spazio di confronto appropriato per la partecipazione attiva degli abitanti alle scelte di trasformazione urbana.
2. Comunicazione. La redazione di ogni Piano urbanistico attuativo – o progetto di trasformazione dello spazio pubblico – deve essere accompagnata da un progetto di comunicazione che preveda l'informazione dei cittadini in tutte le diverse fasi, dall'avvio del percorso di elaborazione ai suoi esiti finali. I costi del progetto sono a carico del soggetto promotore dell'opera.
3. Percorsi di accompagnamento di Poc e Pua. Per interventi soggetti a Poc e/o Pua (progetti urbanistici per l'assetto urbano dei comparti, disegno urbano di comparti urbanistici, ecc.) è consigliata la promozione di percorsi partecipativi di approfondimento e verifica delle indicazioni normative contenute nelle Schede di Situazione cui gli interventi devono riferirsi. Tali percorsi, che devono essere di volta in volta progettati sulla base del contesto urbano, dei tempi, dei soggetti già attivi sul territorio, vanno intrapresi in una fase utile a portare contributi alla definizione dei piani stessi.
4. Progettazione partecipata di spazi pubblici e attrezzature. Per interventi che riguardano spazi aperti e attrezzature pubbliche o di uso pubblico i percorsi partecipativi assumono particolare efficacia, soprattutto se orientati anche alla definizione degli usi e della gestione seguente alla realizzazione. L'attivazione di percorsi partecipativi è consigliata in particolare quando gli interventi coinvolgono spazi aperti e attrezzature che concorrono alla creazione di centralità, strade centralità e strade prevalentemente destinate al trasporto pubblico, piazze e aree pedonalizzate, aree verdi urbane (di dimensioni consistenti), scuole, sedi per attività culturali, sociali e politiche, altri spazi per i quali i cittadini, in forma organizzata o meno, hanno espresso interesse, criticità, proposte, ecc. Il percorso partecipativo, quando attivato, deve contribuire, seppur con diversi gradi di incidenza, alla definizione del progetto in tutte le fasi, a partire dall'analisi del contesto e dalla definizione dei criteri guida, includendo le stesure previste dalla normativa (preliminare, definitivo, esecutivo), fino al monitoraggio della realizzazione e alla successiva gestione.
5. Struttura comunale competente. Il Comune costituisce o attribuisce a propria unità organizzativa le competenze per la gestione di processi comunicativi e partecipativi.



Categorie: Parte quarta (Articoli 75-124) Titolo 1 - Elementi generali di disciplina delle procedure urbanistiche ed edilizie (Articoli 75-84)

Art.76 Partecipazione al procedimento

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

Principi. Fatta salva la specifica normativa statale e regionale in materia di procedimenti urbanistici ed edilizi, il Rue si conforma, in tema di procedimento amministrativo, ai principi di cui alla Legge 241/1990 e smi e al vigente Regolamento comunale sul procedimento amministrativo.



Categorie: Parte quarta (Articoli 75-124) Titolo 1 - Elementi generali di disciplina delle procedure urbanistiche ed edilizie (Articoli 75-84)