Tu sei qui

Parte quarta (Articoli 75-124)

Art.87 Interventi soggetti a Pua

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Pua e disciplina degli Ambiti. Sono soggetti a Pua gli interventi di modifica sostanziale, di tutela, recupero e valorizzazione del territorio disposti e disciplinati dal Poc, sulla base delle prescrizioni, direttive e indirizzi del Psc. In particolare sono soggetti a Pua gli interventi programmati dal Poc nei seguenti Ambiti:
a) Ambiti per nuovi insediamenti;
b) Ambiti di sostituzione;
c) Ambiti da riqualificare.
Il Poc valuta le necessità di ricorrere al Pua per gli interventi programmati, in relazione a criteri di sostenibilità ambientale e territoriale.
2. Poc con valore ed effetti di Pua. Il Poc può assumere, ai sensi dell'art. 30, comma 4 della Lr 20/2000, il valore e gli effetti del Pua al fine di programmare la contestuale realizzazione e completamento degli interventi di trasformazione e delle connesse dotazioni territoriali e infrastrutture per la mobilità, anche in deroga ai normali limiti temporali del Poc. 



Categorie: Parte quarta (Articoli 75-124) Titolo 2 - Piano operativo comunale e Piani urbanistici attuativi (Articoli 85-91)

Art.86 Validità ed efficacia del Poc

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Validità. Il Poc individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. Al termine quinquennale di validità del Poc, fissato a partire dalla data di entrata in vigore dello strumento, le aree e gli interventi in esso previste e non attuate perderanno automaticamente validità, senza necessità di ulteriori e specifici provvedimenti. Tra tali aree e interventi rientrano anche quelli per i quali il Poc conferisce diritti edificatori e appone vincoli preordinati all'esproprio. Successivamente alla decorrenza del termine di validità del Poc nelle aree non attuate si applica l'art. 8 della Lr 15/2013.
2. Attuazione. Si intende come attuazione degli interventi previsti nel Poc, in linea generale, la richiesta da parte del soggetto attuatore di un titolo abilitativo riferito all'intervento o a una sua parte nel caso di interventi diretti, e la richiesta di approvazione di un Piano urbanistico attuativo nel caso di interventi assoggettati a tale obbligo. I Poc potranno precisare i termini e i contenuti delle modalità attuative in relazione a particolari previsioni. 



Categorie: Parte quarta (Articoli 75-124) Titolo 2 - Piano operativo comunale e Piani urbanistici attuativi (Articoli 85-91)

Art.85 Formazione del Poc

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Procedure concorsuali. Ai sensi dell'art. 42 del Psc, il Poc è costruito di norma a seguito di procedure concorsuali per selezionare in maniera concorrenziale gli Ambiti per nuovi insediamenti, gli Ambiti di sostituzione e gli Ambiti da riqualificare dove intervenire e gli interventi da realizzare nell'arco temporale della propria validità, in conformità alle scelte definite dal Psc. A tal fine l'Amministrazione provvede ad esplicitare gli obiettivi pubblici e le finalità che intende raggiungere con la procedura concorsuale, nonché i criteri per la valutazione delle proposte.
2. Perequazione e premi. L'Amministrazione comunale, in sede di bando per la formazione del Poc, può procedere alla individuazione delle aree interessate all'attivazione di procedure perequative, attribuendo loro, in via preliminare, i valori degli indici derivati dalla classe perequativa di cui all'art. 39, comma 2 del Psc. Il bando definisce l'entità delle quote premiali di edificabilità specificamente finalizzate a incentivare: il trasferimento dell'edificabilità assegnata alle aree che l'Amministrazione intende acquisire; la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale; la realizzazione di interventi di alta qualità ambientale, edilizia e architettonica; altri obiettivi individuati dell'Amministrazione.
3. Garanzie. L'Amministrazione, nello svolgimento delle procedure concorsuali, garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento tra i soggetti proponenti.
4. Accordi. Gli esiti della procedura concorsuale pubblica di valutazione delle proposte di intervento presentate saranno oggetto di accordi stipulati ai sensi dell'art. 18 della Lr 20/2000 tra Comune e soggetti aventi titolo alla realizzazione degli interventi.



Categorie: Parte quarta (Articoli 75-124) Titolo 2 - Piano operativo comunale e Piani urbanistici attuativi (Articoli 85-91)

Art. 84 bis – Richiesta di riesame

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Procedimento per la richiesta di riesame. Il Sindaco, valutate l’ammissibilità della richiesta di cui all’articolo 27 della Lr 15/2013, in quanto motivata e presentata tempestivamente, e la non manifesta infondatezza dei vizi di legittimità indicati, richiede allo Sportello Unico per l’Edilizia di provvedere al riesame del titolo abilitativo. Dell’avvio del procedimento è data notizia al soggetto che ha richiesto il riesame, nelle forme previste dall’Art. 8 della legge 241/90 e s. m. e i.. A seguito della richiesta sindacale di provvedere al riesame, il Responsabile del SUE entro trenta giorni, sottopone al Sindaco una apposita relazione esplicitando:
a) l’avvenuto accertamento o meno dei vizi di legittimità contestati;
b) la possibilità di sanare i vizi riscontrati;
c) l’esistenza di un interesse concreto ed attuale all’annullamento del titolo abilitativo, tenuto conto sia dell’interesse dei soggetti privati interessati, sia dell’interesse specifico del Comune alla rimozione dell’opera illegittima o della sua parziale modifica. Il Sindaco, nei successivi quindici giorni, in base alle risultanze del riesame di cui sopra, contesta al titolare del titolo abilitativo i vizi eventualmente riscontrati, assegnando allo stesso un termine di 30 giorni per esprimere le proprie osservazioni. Trascorso il termine indicato al comma precedente per la presentazione delle osservazioni da parte degli interessati, il Sindaco assume, entro quindici giorni, le proprie determinazioni conclusive in merito all’eventuale annullamento del titolo, tenendo in debita considerazione le osservazioni eventualmente pervenute



Categorie: Parte quarta (Articoli 75-124) Titolo 1 - Elementi generali di disciplina delle procedure urbanistiche ed edilizie (Articoli 75-84)

Art.84 Autotutela dell’Amministrazione

Art.83 Sanzioni amministrative

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Competenza. Il Comune applica le sanzioni amministrative (ripristinatorie, pecuniarie e cautelari) previste dalla disposizioni vigenti in materia paesaggistica, sismica ed urbanistico edilizia (Dlgs 42/2004 e smi; Lr 19/2008; Dpr 380/2001, Dlgs 192/2005; Lr 23/2004; Lr 15/2013 e loro s.m. e i.).
2. Sanzioni amministrative. I criteri per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Dlgs 42/2004, Dpr 380/2001 e Lr 23/2004 e loro m. e i. sono determinati con provvedimenti consiliari.
3. Violazioni regolamentari. La violazione degli obblighi stabiliti dal presente Rue e dai suoi complementi è sanzionata con sanzione pecuniaria definita con apposito provvedimento nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 8 della Lr 24 marzo 2004, n.6. (Vedi)
Le Disposizioni tecnico-organizzative, di cui all'art. 81, riassumono i contenuti dei provvedimenti consiliari vigenti e i loro successivi adeguamenti.



Categorie: Parte quarta (Articoli 75-124) Titolo 1 - Elementi generali di disciplina delle procedure urbanistiche ed edilizie (Articoli 75-84)

Art.82 Cartografia di riferimento

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

La Carta tecnica comunale (denominata di seguito Ctc) fornisce all'Amministrazione comunale una base dati territoriale efficace per garantire i caratteri di accuratezza geometrica e di coerenza topologica riservati dalla Lr 20/2000 alla carta geografica unica, di cui la cartografia di piano, comunque denominata, è componente essenziale. La Ctc è realizzata con metodo fotogrammetrico diretto alla scala 1:2000 per l'intero territorio comunale; è inquadrata nel sistema cartografico nazionale Gauss-Boaga ed è stata convertita nel sistema in uso nell'Amministrazione UTM*ED50 (Ctr); costituisce sottosistema della Carta tecnica regionale a scala 1:10.000, con inquadramento geometrico congruente ad essa (ai sensi dell'art. A-27 Capo A-VI della Lr 20/2000) e con orientamento, taglio e quadro d'unione dei fogli di mappa derivati dalla divisione in 25 parti di una sezione della Ctr in scala 1:10.000. Il Sistema informativo territoriale gestisce l'aggiornamento della Ctc avendo cura di preservare i caratteri originari di impianto (la restituzione aerofotogrammetrica) attraverso procedure finalizzate ad integrare, nella complessa struttura dei livelli cartografici e informativi del Sit, le molteplici trasformazioni prodotte dall'azione urbanistico-edilizia. Per le sue caratteristiche di coerenza con la Ctr e di garanzia di aggiornamento, la Ctc costituisce base di riferimento per l'Amministrazione, pertanto gli inquadramenti e le planimetrie generali alla scala 1:2000, costituenti elaborato obbligatorio nella presentazione di Pua o titoli edilizi, devono essere rappresentati su di essa, secondo le modalità e i formati indicati nelle Disposizioni tecnico-organizzative.



Categorie: Parte quarta (Articoli 75-124) Titolo 1 - Elementi generali di disciplina delle procedure urbanistiche ed edilizie (Articoli 75-84)

Art.81 Disposizioni tecnico-organizzative

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

La definizione di Disposizioni tecnico-organizzative, fatto salvo quanto disciplinato dagli atti di coordinamento regionale di cui all’art. 12 Lr 15/2013, relative alla documentazione essenziale, alla modulistica, alle modalità informative, al raccordo tra i Settori comunali, alle modalità per l'effettuazione dei controlli, ai modi e formati di presentazione di documenti, istanze e progetti, nonché ad ogni altro analogo aspetto di organizzazione e gestione, è di competenza dirigenziale e non costituisce pertanto contenuto del presente Regolamento. Le Disposizioni contengono, inoltre, i testi o i rinvii a provvedimenti di competenza di organi collegiali di rilievo per l'applicazione del Rue.



Categorie: Parte quarta (Articoli 75-124) Titolo 1 - Elementi generali di disciplina delle procedure urbanistiche ed edilizie (Articoli 75-84)

Art. 79 Concorsi di urbanistica e architettura

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Coordinamento tra processi partecipativi e concorsi. In esecuzione dei principi contenuti nell'art. 40 del Quadro normativo del Psc, l'Amministrazione comunale promuove il ricorso a concorsi di idee e di progettazione per l'elaborazione di progetti di alta qualità, capaci di coniugare le conoscenze acquisite mediante l'attivazione di processi partecipativi con la capacità progettuale dei professionisti. 2. Ricorso ai concorsi. Il Comune promuove le varie forme concorsuali, commisurandone modalità e caratteristiche in funzione delle esigenze di programmazione, delle risorse e dei tempi disponibili, con particolare riferimento alle attrezzature pubbliche e allo spazio pubblico; oltre a promuovere direttamente i concorsi, favorisce e sostiene, anche attraverso i propri canali di comunicazione, analoghe iniziative promosse da altri soggetti.



Categorie: Parte quarta (Articoli 75-124) Titolo 1 - Elementi generali di disciplina delle procedure urbanistiche ed edilizie (Articoli 75-84)

Art. 78 Conferenza di servizi

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

Si rinvia alla Legge 241/1990 e smi (artt. 14 e seguenti) (Vedi) e al Regolamento comunale sul procedimento amministrativo (artt. 23 e 24).(Vedi)



Categorie: Parte quarta (Articoli 75-124) Titolo 1 - Elementi generali di disciplina delle procedure urbanistiche ed edilizie (Articoli 75-84)