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Art.32 Disciplina di alcuni usi e attività - Art.32bis Promozione di interventi per l'abitare condiviso e solidale

Art.32 Disciplina di alcuni usi e attività - Art.32bis Promozione di interventi per l'abitare condiviso e solidale

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 27/06/2019

Art. 32 Disciplina di alcuni usi e attività

1. Attività commerciali e artigianali diffuse. Il Rue tutela e promuove la valorizzazione di attività commerciali e artigianali diffuse nel territorio urbano strutturato, al fine di aumentare la vitalità degli spazi urbani, con particolare riferimento alle strade centralità. Le procedure per l’insediamento di usi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 1.500 sono previste dal Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali (POIC). (Vedi)
Per le unità immobiliari con locali al piano terra che si affacciano con vetrine sui fronti stradali delle strade centralità (come indicate dalla cartografia di Rue e Psc), sui fronti stradali di tutte le strade comprese tra le vie Farini, Carbonesi, Val d'Aposa, piazza Galileo, Ugo Bassi, Rizzoli, Castiglione, e sui fronti stradali delle vie Farini, piazza Cavour, Ugo Bassi, Marconi e Lame (da via Ugo Bassi a via Riva di Reno), dell'Indipendenza, assoggettate a cambio d’uso, deve essere prevista la messa in valore delle vetrine di strada non oscurandole. Le medesime unità non possono essere adibite a parcheggio e altro uso, accessorio e non, che penalizzi la qualità dell’affaccio. Le attività commerciali di vicinato (4d) possono ampliarsi fino a raggiungere la soglia delle medio-piccole strutture di vendita (4c), fatta salva la specifica disciplina d’Ambito e comunque garantendo l’adeguato allestimento delle vetrine, evitando il loro oscuramento.
2. Attività industriali e artigianali negli Ambiti a caratterizzazione funzionale mista. Fatta salva la specifica disciplina d'ambito, al fine di garantire il mantenimento di un adeguato mix funzionale, gli edifici che ospitano le attività riconducibili agli usi 2a e 2b possono essere adeguati a nuove esigenze legate allo sviluppo dell'attività mediante interventi di ampliamento fino al 10% del volume totale esistente (Vte), anche riferito a singole unità immobiliari. Negli ambiti in cui l’uso è escluso occorrono tutte le verifiche di ammissibilità previste dall’articolo 30, da valutarsi esclusivamente sull’intervento proposto. Un ulteriore incremento del 5% del Vte è ammesso nel caso in cui siano presenti elementi strutturali e partizioni verticali di cemento - amianto nonché rimozioni di amianto friabile e gli interventi ne prevedano contestualmente la rimozione completa nelle modalità indicate all’art. 56.
In tal caso, la richiesta di titolo abilitativo dovrà essere accompagnata da un atto trascritto che impegni la proprietà a non mutare la destinazione d'uso dell'immobile per almeno anni 10.
3. Esercizio cinematografico. Al fine di tutelare gli esercizi cinematografici in una prospettiva di valorizzazione della vivibilità del territorio urbano strutturato, non è consentito il cambio d'uso globale degli immobili utilizzati a tale scopo (ovvero aventi destinazione urbanistica corrispondente ad “esercizio cinematografico”) alla data di entrata in vigore Rue 2009 (20 maggio 2009).
Sono favoriti interventi finalizzati alla riattivazione degli esercizi cinematografici dismessi e alla riqualificazione di quelli esistenti attraverso la parziale destinazione della superficie ad altri usi.
Sono sempre consentiti cambi di destinazione d'uso in misura non superiore al 10% della Su esistente verso usi pertinenti e connessi con l'attività principale quali: altri servizi ricreativi (6), attività commerciali in strutture di vicinato (4d), pubblici esercizi (5c) e uffici (3b).
Sono altresì consentiti cambi di destinazione d'uso in misura non superiore al 50% della Su esistente verso tutti gli usi consentiti dalla disciplina d'Ambito in cui l'immobile ricade previa stipula di apposita convenzione fondata su uno studio unitario dell'immobile volto a comprovare la permanenza e la sostenibilità gestionale della attività cinematografica. Qualora si prevedano cambi di destinazione d'uso verso la categoria funzionale commerciale lo studio unitario di cui sopra dovrà contenere altresì le indicazioni di carattere gestionale che configurino l'iniziativa come integrazione e arricchimento funzionale dell'attività cinematografica principale.
La documentazione inerente gli interventi di riqualificazione deve inoltre dimostrare la permanenza all'interno dell'immobile di almeno una sala cinematografica. Nel territorio urbano strutturato, al fine di agevolare le iniziative tendenti all’ammodernamento, alla qualificazione e al consolidamento delle medie multisale esistenti, possono essere previste dotazioni per parcheggi pertinenziali inferiori a quelle di cui all'articolo 115, a condizione che vengano garantiti:

  • 1 posto bici/3 utenti (capienza di pubblico prevista);
  • adeguate opere di sistemazione dell’intorno o di miglioramento dell’accessibilità ciclo-pedonale.

4. Attività ricettive. Con esclusione degli Ambiti storici, degli Ambiti di valore naturale ambientale e nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (Tavola dei Vincoli), per le attrezzature ricettive esistenti alla data di adozione del Psc, è consentito l'incremento una tantum del volume totale esistente (Vte) fino a un massimo del 10%, finalizzato alla razionalizzazione e miglioramento della dotazione delle stanze e dei servizi annessi.
5. Impianti di distribuzione dei carburanti. L'installazione di nuovi impianti il loro adeguamento ed altri interventi sull’esistente sono oggetto di specifici Criteri di localizzazione, tecnici e procedurali, approvati con delibera consiliare. (Vedi)
6. Sale scommesse e sale dedicate esclusivamente a videolottery. Per gli interventi di nuova costruzione, recupero, mutamento di destinazione d'uso con o senza opere di sale da gioco e scommesse nonché dei locali pubblici comunque denominati, aperti al pubblico o circoli privati, destinati alla raccolta di scommesse o che offrano servizi telematici di trasmissione dati finalizzati al gioco d'azzardo e alle scommesse, si rinvia a quanto previsto dalla normativa regionale Lr 5/2013 come modificata dall'art. 48 della Lr 18/2016 (Vedi).
 

Art. 32bis Promozione di interventi per l'abitare condiviso e solidale

1. Requisiti. L’art. 21 definisce l’“intervento edilizio per l’abitare condiviso e solidale”. Gli interventi di abitare condiviso e solidale possono dare luogo a forme di cohousing, condomini e villaggi solidali e altre forme di abitare solidale ai sensi dell’art. 3 della Lr19/2014. I nuclei familiari coinvolti sono almeno cinque, formalmente costituiti, con atti registrati a termini di legge, in associazione o comunque enti senza scopo di lucro e hanno l’obiettivo di progettare e gestire in modo condiviso i loro spazi di vita comunitaria (comprese le pertinenze), secondo un modello formalizzato orientato alla partecipazione responsabile dei singoli alla vita collettiva e al conseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile del territorio. A questo fine il soggetto costituito per realizzare e gestire un progetto di abitare condiviso ai sensi del presente articolo, deve dotarsi di una “carta dei valori” o di un “regolamento”, se non già specificato nello statuto, nel quale siano contenute le indicazioni per la progettazione condivisa dell'intervento edilizio, le modalità di gestione degli spazi di uso collettivo, le modalità di apertura al territorio dell'iniziativa. Tra i principi contenuti nei predetti atti dovranno essere esplicitati gli obiettivi di solidarietà nella gestione quotidiana degli spazi; il contributo sociale che il progetto offre alla città; gli elementi di sostenibilità ambientale ed edilizia, economica e sociale dell'insediamento. Gli interventi di abitare condiviso e solidale /cohousing devono essere caratterizzati dall’apertura al territorio che si sostanzierà nella definizione di un programma condiviso tra soggetto proponente e Amministrazione comunale, che definisca le modalità di utilizzazione condivisa di spazi o di attività promosse dal soggetto per la cura di beni comuni urbani; il programma sarà oggetto di un Patto di collaborazione, sottoscritto ai sensi del Regolamento di collaborazione tra cittadini e Amministrazione.
2. Caratteristiche degli edifici e degli spazi pertinenziali. Gli edifici realizzati secondo le finalità del presente articolo, preferibilmente in base a interventi di riqualificazione di strutture esistenti, dovranno essere progettati con elevate caratteristiche di accessibilità e sostenibilità ambientale ed edilizia, conseguendo le prestazioni stabilite per gli interventi di eccellenza di cui all'art. 56 del Rue.
I progetti individueranno una parte destinata a spazi abitativi assegnati a ciascun nucleo familiare e una parte destinata a spazi di uso collettivo.
Gli spazi ad uso collettivo comprendono quelli di connessione tra unità e spazi comuni ed altri ambienti quali, in via esemplificativa:

  • spazi per attività comuni (sala polifunzionale attrezzabile con cucina e servizi igienici, possibilmente in relazione con gli spazi esterni a fruizione comune);
  • spazi per il tempo libero (gioco, musica, lettura, laboratorio, palestra);
  • spazi per attività di servizio (lavanderia / stenditoio / stireria, dispense, locali impiantistici comuni);
  • spazi per l'ospitalità temporanea;
  • spazi per deposito biciclette o ciclo-officina.

L'insieme degli spazi di uso collettivo come sopra indicativamente descritti dovrà avere una superficie calpestabile (SU + SA ai sensi della DTU Allegato II alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i.) non inferiore al 20% di quella complessivamente realizzata e comunque una superficie calpestabile minima non inferiore a 50 mq. Gli spazi esterni di pertinenza all'insediamento dovranno prevedere spazi verdi attrezzati di uso comune e una organizzazione improntata agli stessi principi di sostenibilità adottati per gli edifici, con soluzioni che prevedano un numero ridotto di parcheggi per mezzi motorizzati e soluzioni utili alla gestione dei rifiuti (compostaggio, deposito).
3. Modalità di incentivazione. Al fine di incentivare lo sviluppo di forme di abitare condiviso, è individuata la seguente disciplina specifica: la parte di spazi ad uso collettivo la cui utilizzazione sarà aperta alle attività di interesse generale di cui al comma 1, costituita indicativamente da sale polifunzionali attrezzate, alloggi per l'ospitalità temporanea, struttura educative, non è computata nelle superfici che concorrono alle verifiche della capacità edificatoria ed è ammessa in un rapporto massimo di 20% del volume totale esistente (Vte). L’ampliamento è realizzabile nel rispetto di tutte le modalità stabilite dal comma 3 dell'art. 56 per gli incentivi per la sostenibilità degli interventi edilizi.
Il volume può essere integrato in altri edifici o autonomo ed essere costruito contestualmente o successivamente all'insediamento; il titolo edilizio abilitativo alla realizzazione delle opere deve essere preceduto dalla stipula di una convenzione o atto unilaterale d’obbligo che preveda l'utilizzazione degli spazi per interesse generale; tale intervento comporta il vincolo (da trascrivere nei pubblici registri) dell'immobile all'uso per il quale esso è stato realizzato per un periodo non inferiore a 20 anni.
Ai sensi dell'art.9 della LR24/17, su richiesta del soggetto proponente, è ammessa la deroga alle quantità minime di standard per parcheggi pubblici e privati, a fronte di un impegno ad escludere o ridurre l'utilizzazione di automobili private; questo impegno deve essere registrato all'interno della convenzione di cui al punto precedente. I PU possono essere convertiti in PE o convertiti in “forme di sostegno alla mobilità sostenibile” di valore pari alla monetizzazione dei parcheggi stessi.



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