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Art.67 Ambiti infrastrutturali

Art.67 Ambiti infrastrutturali

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 12/12/2018

1. Definizione e generalità. Sono le parti del territorio occupate da infrastrutture ferroviarie e stradali di rilevante estensione, o destinate a questa utilizzazione. La realizzazione degli interventi di carattere infrastrutturale (nuove infrastrutture o mantenimento in efficienza di quelle esistenti, realizzazione di opere finalizzate alla mitigazione ambientale e all'inserimento paesaggistico delle infrastrutture) si attua con le norme specificamente previste dalla legislazione vigente, ed è programmata all'interno di Poc. Il Rue regola gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, al fine di garantirne la compatibilità con le infrastrutture.
2. Disciplina degli usi.
a. Usi esclusi. È escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi: (1a) abitazioni singole permanenti o temporanee, (7a) servizi alla popolazione di livello locale, (7b) servizi alla popolazione di livello sovralocale, (7c) servizi per la formazione universitaria.
b. Usi soggetti a verifica d'ammissibilità. L’insediarsi dei seguenti usi è subordinato alla verifica di ammissibilità di cui all’art.30 in relazione ai fattori di impatto specificati:
- usi (1b) abitazioni collettive: rumore;
- usi (5) servizi ricettivi e ristorativi e (8) usi rurali: impatti delle infrastrutture in relazione alla fruizione.
3. Disciplina degli interventi sugli edifici. Fino all'approvazione del Poc, sul patrimonio edilizio esistente all'interno degli Ambiti infrastrutturali sono consentiti i seguenti tipi di intervento: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione finalizzata all'utilizzo degli incentivi volumetrici previsti all'art. 56 comma 3.
Lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato sono ammessi solo per la realizzazione di depositi a cielo aperto di materiali e merci, impianti per attività produttive all'aperto (uso 2c).
Sono ammessi comunque interventi che, mantenendo l'edificio esistente, ne comportino l'ampliamento una tantum sul lotto per una volumetria pari al 10% del volume totale esistente per gli edifici e singole unità immobiliari con attività produttive riconducibili agli usi industriali e artigianali (2), ai servizi economici e amministrativi (3), ai servizi commerciali e artigianato di servizio (4) e ai servizi ricreativi (6). Un ulteriore incremento del 5% del Vte è ammesso nel caso in cui siano presenti elementi strutturali e partizioni verticali di cemento – amianto nonchè rimozioni di amianto friabile e gli interventi ne prevedano contestualmente la rimozione completa.
Sugli edifici d'interesse storico architettonico e sulle parti di pregio storico-culturale e testimoniale degli edifici di interesse documentale si opera con le modalità progettuali e le tecniche operative del restauro, nel rispetto dei requisiti e delle prestazioni specificati all’articolo 57 del presente Regolamento.
4. Disciplina degli interventi sugli spazi aperti. Gli interventi sugli spazi aperti devono contribuire al completamento e al rafforzamento del sistema ecologico e ambientale secondo gli indirizzi stabiliti dal Psc negli artt. 35 e 36 del Quadro normativo e nella tavola "Strategie per la qualità – Dotazioni ecologiche e ambientali". Sulle aree non edificate e ricomprese nel progetto di rete ecologica (principale, secondaria e nodi ecologici urbani) devono essere realizzati interventi di rimboschimento con impianto fitto di alberi e arbusti autoctoni o naturalizzati, scelti tra quelli che presentano migliori resistenze all'inquinamento, al fine di realizzare schermi visivi o "aree cuscinetto" di ambientazione dell'infrastruttura e di mitigazione o compensazione degli impatti generati dalla stessa. Per la cosiddetta "collina del rusco" è ammesso uno specifico progetto di recupero al fine di trasformarla in un elemento caratteristico del territorio, da integrarsi funzionalmente nel contesto.



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