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Art.97 Interventi non soggetti a titolo abilitativo

Art.97 Interventi non soggetti a titolo abilitativo

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 12/12/2018

1. Interventi esclusi. Non sono soggetti ad alcun titolo abilitativo gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 7 legge regionale 15/2013. Inoltre non sono soggette a titolo abilitativo:

  • le opere oggetto di ordinanza sindacale contingibile e urgente;
  • le opere oggetto di ordinanza sindacale di eliminazione di inconvenienti igienici;
  • le opere realizzate per il ricovero gatti all'interno delle "oasi feline" di cui alla Lr 41/1994;
  • le opere connesse alla realizzazione di passi carrai su suolo pubblico;
  • gli interventi per la demolizione delle sole opere abusive; qualora il ripristino non consista nella sola demolizione, bensì nella realizzazione di ulteriori opere edilizie, è necessario presentare il titolo abilitativo richiesto dalla normativa;
  • le opere realizzate da Amministrazioni statali o comunque insistenti su aree demaniali da realizzarsi da parte di Enti istituzionalmente competenti;
  • le opere pubbliche di interesse regionale, provinciale e comunale di cui all’articolo 10 della legge regionale 15/2013;
  • le opere, gli interventi e i programmi di intervento da realizzare a seguito della conclusione di accordi di programma (Dlgs 267/2000, Lr 24/2017);
  • altre opere di interesse sovracomunale la cui autorizzazione è in capo ad altri soggetti.

Sono comunque fatti salvi gli adempimenti di cui alla Lr 19/08 "Norme per la riduzione del rischio sismico".

2. Interventi urgenti. Gli interventi relativi a edifici, manufatti ed esemplari arborei tutelati dal Regolamento del verde, che si rendano strettamente necessari al fine di evitare un pericolo imminente per l'incolumità delle persone, possono essere eseguiti senza preventivo titolo abilitativo presentando una comunicazione di avvio dei lavori relativa alla sussistenza del pericolo corredata da perizia redatta da tecnico abilitato, e una documentazione fotografica relativa allo stato di fatto antecedente gli interventi. Le opere sopradescritte non possono prevedere o precostituire la realizzazione definitiva dell'opera, la quale potrà completarsi solo con il titolo abilitativo previsto dal presente Regolamento. Entro i 30 giorni successivi alla comunicazione dovrà seguire un progetto a sanatoria, gratuito, per i lavori oggetto della precedente comunicazione. Nel caso di lavori di somma urgenza, diretti ad eliminare situazioni di concreto pericolo per la pubblica incolumità, l’interessato provvede alla presentazione dell’istanza di autorizzazione sismica o al deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, secondo le discipline in materia sismica, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di avvio dei lavori. In caso di interventi urgenti in zona di vincolo idrogeologico dovrà essere presentata apposita istanza di autorizzazione in sanatoria relativa al vincolo idrogeologico, secondo i tempi e la procedura prevista dallo specifico Regolamento comunale. (Vedi) Nel caso di edifici con vincolo di cui all'art. 10 del Dlgs 42/2004 la procedura di urgenza è in capo alla Soprintendenza. Nel caso di edifici di interesse storico-architettonico l'opera di rimozione del pericolo non può comportare la demolizione dell'edificio. Nel caso di interventi relativi ad esemplari arborei tutelati dal Regolamento del verde la comunicazione dovrà essere inviata agli Uffici comunali competenti. Entro i 30 giorni successivi alla data della comunicazione dovrà pervenire apposita istanza.



Categorie: Parte quarta (Articoli 75-124) Titolo 3 - Attività edilizia (Articoli 92-124) Capo 1 - Conseguimento dei titoli abilitativi