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Normativa PSC

Art.100 Titoli edilizi in sanatoria (accertamento di conformità)

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Condizioni. Nel caso di interventi realizzati in difformità dal titolo abilitativo o in assenza di questo, l'avente titolo può richiedere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria o depositare Scia in sanatoria ai sensi dell'art. 17, commi 1 o 2 della Lr 23/2004. La richiesta di permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività di cui al presente comma possono essere presentate fino alla conclusione delle procedure sanzionatorie. È altresì possibile procedere al deposito, di Comunicazione di inizio lavori (CIL) con le modalità previste dalle norme sovraordinate. Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi) Dpr 380/01 – testo unico per l’edilizia. (Vedi)
2. Sanzioni amministrative. Nei casi di accertamento di conformità sono comunque dovute, oltre alle somme a titolo di oblazione ai sensi della normativa sovraordinata, anche le sanzioni amministrative in materia di edifici vincolati ai sensi della parte II del Dlgs 42/2004 o tutelati ai sensi degli strumenti urbanistici comunali e graduate come definito nelle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'art. 81
3. Sanatorie parziali. È possibile presentare richiesta di permesso o depositare Scia in parziale sanatoria qualora nel progetto edilizio siano presenti oltre che opere da sanare anche opere ancora da realizzare. Viene ammessa la possibilità di presentare un titolo unificato esclusivamente a fini di snellimento procedurale, pertanto eventuali opere abusive soggette a demolizione a seguito di ordinanza, seguono i tempi indicati nella stessa e non quelle del titolo abilitativo ordinario. Per quanto attiene ai termini del rilascio del permesso di costruire a parziale sanatoria si applicano i termini del procedimento del permesso di costruire ordinario ma, in caso di scadenza del termine, non matura il silenzio assenso in quanto prevale la procedura definita per il permesso in sanatoria, di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Abusi minori. Qualora siano trascorsi 5 anni dalla loro ultimazione le opere abusivamente eseguite che non abbiano comportato aumento di superficie utile, trasformazione di superficie accessoria in utile, alterazione della sagoma o nuova costruzione, si ritengono sanati a tutti gli effetti amministrativi, e non si procede pertanto all'applicazione delle relative sanzioni. L'esistenza dei presupposti per la prescrizione dovrà essere comprovata con atto sostitutivo di notorietà. Il termine di prescrizione del mutamento di destinazione d’uso è di anni 10 e deve essere dimostrato anche con documentazione probatoria. La prescrizione è applicabile anche su immobili vincolati ai sensi degli artt. 10 e 12 del Dlgs 42/2004, a condizione che sia ottenuto il benestare della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali. La prescrizione è applicabile anche su immobili vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004 Parte Terza a condizione che sia stato ottenuto l'accertamento di compatibilità paesaggistica limitatamente agli interventi accertabili ai sensi del Dlgs 42/2004. La prescrizione è applicabile anche quando le opere abusive hanno interessato parti strutturali dell'edificio a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 22 comma 1 della Lr 19/08(Vedi) e che le opere non siano state eseguite in violazione della normativa sismica. È comunque sempre possibile, ove ve ne siano i presupposti, la sanatoria o la legittimazione di tali difformità con il pagamento delle sanzioni previste dalla legge.
5. Tolleranze costruttive. Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)
6. Sanzioni pecuniarie. Per le modalità di applicazione e calcolo della sanzione pecuniaria valgono le Disposizioni Tecnico Organizzative di cui all’art. 81.



Categorie: Parte quarta (Articoli 75-124) Titolo 3 - Attività edilizia (Articoli 92-124) Capo 1 - Conseguimento dei titoli abilitativi