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Normativa PSC

Art.66 Ambiti in via di consolidamento (misti e specializzati)

Creato il: 11/01/2018

Aggiornato il: 10/02/2018

1. Definizione e generalità. Sono le parti di città in corso di realizzazione attraverso gli strumenti urbanistici preventivi che attuano il disegno della pianificazione previgente. Alle aree comprese all'interno degli Ambiti in via di consolidamento ma non incluse in perimetri di strumenti urbanistici attuativi o non oggetto di attuazione convenzionata nei termini di validità dello strumento urbanistico attuativo del previgente PRG si applicano le norme di cui all'art. 62 (Ambiti consolidati di qualificazione diffusa misti) qualora si tratti di Ambiti in via di consolidamento misti, o all'art. 63 (Ambiti consolidati di qualificazione diffusa specializzati) qualora si tratti di Ambiti in via di consolidamento specializzati.
2. Disciplina degli usi e degli interventi. Gli interventi si attuano direttamente secondo le regole stabilite dalle norme di attuazione del piano attuativo vigente e dalla relativa convenzione urbanistica. Dal momento della decadenza del piano attuativo vigente e delle sue eventuali proroghe, si applicano a questi Ambiti le norme di cui agli artt. 64 (Ambiti consolidati pianificati misti) e 65 (Ambiti consolidati pianificati specializzati), con le possibilità di intervento ivi definite.
3. Per le parti non attuate alla scadenza dei piani, l’eventuale completamento è soggetto all’inserimento di specifiche e puntuali previsioni nel POC.



Categorie: Parte terza (Articoli 59-74) Titolo 1 - Territorio urbano strutturato (Articoli 60-69) Capo 2 - Ambiti consolidati