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Normativa PSC

Art.24 Distanze minime tra edifici

Creato il: 16/01/2018

Aggiornato il: 12/12/2018

1. Edifici esistenti. Per interventi su edifici esistenti che non comportino variazione del sedime e della sagoma o per variazioni in diminuzione sono ammesse le distanze preesistenti, anche se inferiori ai minimi. Per interventi che prevedano demolizione e ricostruzione con modifica del sedime e della sagoma trova applicazione la disciplina del seguente comma 2.
2. Interventi di nuova costruzione. Per interventi di nuova costruzione (tra cui quelli di ampliamento e sopraelevazione) compresi negli Ambiti storici e negli Ambiti consolidati misti e specializzati la distanza minima da osservare fra pareti finestrate è di 10,00 m (da verificarsi per un cono visuale di 180°); la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata. In caso di pareti non finestrate è prescritta la distanza minima di 3,00 m. Per interventi di nuova costruzione, al di fuori degli Ambiti storici e degli Ambiti consolidati misti e specializzati, qualora gli edifici, aventi anche una sola parete finestrata, si fronteggino per uno sviluppo inferiore a 12,00 m, la distanza da osservare è di 10,00 m (da verificarsi per un cono visuale di 180°); qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo uguale o superiore a 12,00 m la distanza da osservare è pari all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo di 10,00 m. È consentita la costruzione in aderenza, nel qual caso non valgono i requisiti di distanza di cui al presente articolo, fermo restando il rispetto dei requisiti di illuminamento. Tali requisiti si applicano anche alle pertinenze. I requisiti di distanza di cui al presente articolo non valgono per gli interventi oggetto di Piani urbanistici attuativi.



Categorie: Parte prima (Articoli 1-32bis) Titolo 2 - Definizioni (Articoli 8-32bis) Capo 2 - Requisiti di distanza (Artt. 22-27)