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Normativa PSC

Art.23 Distanze minime degli edifici dai confini di proprietà e dalle aree pubbliche o a destinazione pubblica

Creato il: 16/01/2018

Aggiornato il: 12/12/2018

1. Casistica. Relativamente ai requisiti di distanza minima degli edifici dai confini di proprietà e da aree pubbliche o a destinazione pubblica individuate nella tavola del Rue "Disciplina dei materiali urbani" e dal Poc e limitatamente alla validità del Poc stesso, si definiscono le seguenti fattispecie.
2. Interventi su edifici esistenti. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportino variazioni della sagoma sono ammesse le distanze preesistenti. Per interventi su edifici esistenti con variazione della sagoma (in ampliamento o sopraelevazione) che comportino o non comportino pareti finestrate sul lato prospettante il confine di proprietà e/o di area a destinazione pubblica, deve essere rispettata la distanza di 1/2 dell'altezza dell'edificio, con un minimo di 5,00 m.
Nei casi di interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione con modifica del sedime e della sagoma trova applicazione la disciplina del comma 4.
3. Interventi di sopraelevazione. Nei casi di sopraelevazione di edifici a distanza non regolamentare dai confini di proprietà e/o di area pubblica o a destinazione pubblica, fermi restando i requisiti minimi di distanza tra edifici, sono comunque ammessi gli interventi nei quali il ribaltamento del fronte in sopraelevazione sia compreso all'interno della superficie coperta del piano su cui la sopraelevazione stessa poggia.
4. Interventi di nuova costruzione. Quando si realizzino nuovi edifici, anche previa demolizione, o ampliamenti e sopraelevazioni devono essere soddisfatti i seguenti requisiti di distanza 1/2 dell'altezza dell'edificio, con un minimo di 5,00 m. Tali requisiti si applicano con riferimento a pareti sia finestrate sia non finestrate, e per qualsiasi sviluppo del fronte dell'edificio e si applicano anche alle pertinenze. È consentita la costruzione in aderenza a edificio preesistente costruito sul confine, nei limiti d'altezza del fronte di detto edificio. È ammessa altresì, con esclusione delle aree a destinazione pubblica, la costruzione a distanze inferiori a quelle sopraindicate, purché sia intercorso un accordo sottoscritto tra i proprietari confinanti. Le prescrizioni in materia di distanza minima dai confini non si applicano alle porzioni completamente interrate degli edifici con esclusione delle aree di proprietà pubblica e uso pubblico, comprese infrastrutture stradali e ferroviarie, per le quali occorre nulla osta dell’Ente competente.



Categorie: Parte prima (Articoli 1-32bis) Titolo 2 - Definizioni (Articoli 8-32bis) Capo 2 - Requisiti di distanza (Artt. 22-27)