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Avvertenze sulla efficacia dei titoli edilizi efficaci/rilasciati alla data di entrata in vigore del PUG

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Avvertenze sulla efficacia dei titoli edilizi efficaci/rilasciati alla data di entrata in vigore del PUG

Creato il: 04/06/2021

Aggiornato il: 07/06/2021


Riteniamo utile richiamare l'attenzione dei titolari di permessi di costruire, così come di SCIA e CILA efficaci alla data di entrata in vigore del PUG,  su quanto prevede l'art. 19 della L.R. 15/2013, in base al quale i titoli decadono con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine stabilito nel permesso stesso ovvero entro il periodo di proroga anteriormente concesso. 

Come noto il Piano Urbanistico Generale è stato adottato con delibera DC/125 /2020, PG 519336/2020 del 7 dicembre 2020, sullo stesso si è già espresso il Comitato Urbanistico Metropolitano ed è prossima la sua approvazione.

I titoli edilizi per i quali non siano stati avviati i lavori alla data di entrata in vigore del PUG pertanto perderanno efficacia se incompatibili con il PUG approvato; sarà pertanto il tecnico a dover asseverare la conformità a PUG nel caso di lavori avviati successivamente. 

Si ricorda che il 26 maggio è entrato in vigore il Piano Territoriale Metropolitano, e pertanto l'asseverazione va fatta anche in relazione a tale strumento.

Rispetto al PTM si sottolinea infine che tale strumento contiene prescrizioni che incidono in maniera immediata sugli interventi diretti (in particolare per quanto attiene la disciplina del territorio rurale).



Categorie: Edilizia

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